Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-12-2011, n. 6696

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La vertenza sottoposta all’attenzione della Sezione riguarda la procedura di gara indetta dal Consorzio Intercomunale Servizi SocioAssistenziali Zona CusioOmegna (C.) per l’affidamento dei servizi socioassistenziali per il periodo settembre 2008 – agosto 20011 per un importo a base d’asta di 2.031.000 euro.

Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, articolata in 40 punti per la componente economica e 60 per quella qualitativa dell’offerta.

La gara culminava nell’aggiudicazione in favore dell’attuale appellante U. Cooperativa Sociale che conseguiva quaranta punti mentre al raggruppamento capeggiato dalla Cooperativa A. V. venivano attribuiti 21,33 puntu.

Con la sentenza di prime cure il Tribunale ha accolto il ricorso proposto da detto ultimo raggruppamento, ponendo a fondamento della decisione il rilievo secondo cui la formula matematica stabilita dall’art.7.2.del disciplinare per l’attribuzione del punteggio riservato all’offerta economica -secondo cui la cifra corrispondente al ribasso di ogni partecipante va moltiplicato per quaranta e diviso per il ribasso massimo- sarebbe illogica in quanto finirebbe per amplificare l’incidenza dell’offerta economica a discapito della componente qualitativa considerata invece prioritaria dal bando di gara.

L’aggiudicataria appella contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.

Nessuno si è costituito per le parti evocate in giudizio.

All’udienza dell’8 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’appello è fondato.

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l’Amministrazione aggiudicatrice è titolare di un ampio potere discrezionale in sede di scelta degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di fissazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione(cfr., ex plurimis, Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1136; sez. V, 17 gennaio 2011, n. 207). Ne deriva che non è illegittima la valutazione dell’elemento prezzo con criterio matematico, a patto che esso sia reso trasparente ed intellegibile, che consenta l’utilizzo potenzialmente integrale del punteggio assegnato a detta componente dell’offerta complessiva e che sia conone al canone di proporzionalità.

Nella specie il rispetto dei canoni della trasparenza e dell’intellegibilità è assicurato dall’inequivoca formulazione del disciplinare di gara che metteva le imprese nelle condizioni di calibrare l’offerta nella piena consapevolezza degli effetti derivanti dall’applicazione della formula matematica prescelta.

La Sezione reputa, altresì, che il criterio in parola superi indenne il controllo di ragionevolezza, posto che la decisione di calibrare il punteggio per l’offerta economica in funzione del ribasso offerto, attribuendo il punteggio apicale al ribasso massimo e riconoscendo un punteggio proporzionalmente inferiore, nei sensi prima rammentati, ai ribassi meno consistenti, mira allo scopo di utilizzare integralmente il tetto dei quaranta punti spettante per il profilo economico e di incentivare i ribassi con un meccanismo di carattere premiale.

La decisione di differenziare i punteggi rapportando i ribassi e non i prezzi in senso assoluto risulta, quindi, espressione non irragionevole della lata discrezionalità che compete, in assenza di vincoli normativi, alla stazione appaltante.

Si deve soggiungere che detta discrezionalità non è, nella presente sede, contestabile neanche sotto il profilo della contraddittorietà (pur astrattamente sostenibile) rispetto alla scelta di attribuire prevalenza (sessanta punti su cento) alla componente qualitativa dell’offerta, atteso che nessuna censura è stata mossa nei confronti della formulazione e dell’applicazione delle regole poste dalla disciplina di gara per l’attribuzione dei punti relativi alla componente qualitativa e che detta preponderanza non incide sulla possibile introduzione di meccanismi volti alla valorizzazione del restante e rilevante punteggio spettante per l’offerta economica con il rammentato apprezzamento proporzionale dei ribassi.

3.L’appello deve, in definitiva, essere respinto.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le costituite parti in ragione della delicatezza delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

accoglie l "appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *