Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-12-2011, n. 6693

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da A. s.r.l. avverso gli atti relativi alla procedura aperta per l’affidamento del "Servizio di vigilanza armata presso le sedi del Consiglio Regionale del Molise", indetta con il bando dell’11 novembre 2009 e culminata nell’aggiudicazione in favore della A. T. s.r.l.

L’appellante A. s.r.l. contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.

Resistono la stazione appaltante e la società aggiudicataria.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 2 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta dalla decisione.

2. L’appello è infondato.

2.1. Con un primo gruppo di censure la parte appellante deduce che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in ragione del mancato possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione della componente del servizio avente ad oggetto l’installazione e la gestione di sistemi di videosorveglianza. L’appellante, muovendo dall’assunto secondo cui dette attività rientrerebbero nell’oggetto dell’appalto, censura, in particolare, il mancato possesso,da parte della A. T. S. s.r.l., delle abilitazioni necessarie ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, recante il regolamento per l’installazione degli impianti all’interno di edifici, nonché l’assenza della figura del direttore tecnico, parimenti indefettibile ai sensi della medesima normativa. Muovendo dalla stessa premessa ricostruttiva, deduce, ancora, la violazione del divieto di subappalto integrata con il non consentito affidamento a una terza ditta (G. S. s.r.l.) proprio delle attività relative all’ installazione e alla gestione di sistemi di videosorveglianza.

I motivi sono infondati in quanto fanno perno sul non corretto assunto della ricomprensione, nell’oggetto dell’ affidamento, delle attività relative alla realizzazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

L’analisi della disciplina di gara consente di percepire con nettezza che la procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata, oggetto rispetto al quale le attività concernenti la dotazione impiantistica assumono una caratterizzazione meramente strumentale rimessa all’autonomia organizzativa dell’impresa. La procedura è, infatti, finalizzata alla stipulazione di un contratto di appalto relativo alla vigilanza armata assistita da sistemi di sicurezza mentre l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza afferisce alla dotazione necessaria ai fini dell’erogazione della prestazione.

In particolare, il bando di gara, alla Sezione II punto 1.5, individua quale oggetto dell’appalto il "servizio di vigilanza armata nelle sedi del Consiglio Regionale".

Il disciplinare di gara (art. 1) ed il capitolato speciale (art. 1) confermano, dal canto loro, che il servizio messo a gara consiste nella vigilanza armata degli immobili e delle loro aree di pertinenza, mediante personale armato assistito da sistemi di sicurezza.

La rilevanza strumentale delle attività relative all’installazione ed alla manutenzione degli impianti in parola è arguibile anche dall’art. 5 del capitolato speciale, recante "materiali e attrezzature", ove si stabilisce che, al fine di consentire la vigilanza armata assistita da sistemi di sicurezza, che l’istituto assicura "l’impiego di strumenti e attrezzature idonee per garantire la perfetta esecuzione del servizio". Viene in tal guisa affermato il dato oggettivo dell”esistenza dei sistemi di sicurezza e della necessità che la vigilanza sia svolta utilizzando gli stessi nell’ambito di un appalto che non ha per oggetto l’installazione e la manutenzione di questi sistemi.

La non correttezza della premessa posta a sostegno del gravame conduce alla confutazione di tutti precipitati sviluppati in sede di articolazione delle singole censure.

Quanto ai requisiti di ammissione, il requisito, di cui all’art. 4 lett. b), del disciplinare di gara, dell’iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio per attività attinente a quella oggetto dell’appalto, è soddisfatto dall’aggiudicataria in virtù dell’ all’iscrizione con un oggetto sociale comprendente i servizi di vigilanza armata, i servizi di sicurezza in genere e l’utilizzo di impiantivideo a circuito chiuso, controllati tramite operatori. Detta iscrizione, accompagnata dalla titolarità della licenza prefettizia ex art. 134 del RD n. 773/1931, consente lo svolgimento integrale delle attività oggetto della procedura di affidamento.

Del pari, non risulta necessaria, in rapporto all’oggetto ora enucleato del contratto, la presenza, nell’organizzazione dell’impresa appaltatrice, della figura di un direttore tecnico, posto che detta figura è prescritta dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 per l’attività di installazione e manutenzione degli impianti non già per la gestione degli stessi ai fini dell’erogazione di una diversa prestazione contrattuale.

La corretta delimitazione dell’oggetto dell’affidamento porta, infine, a condividere l’affermazione del Primo Giudice secondo cui l’ acquisto di detti impianti da una società partecipata costituisce semplice fornitura e non subappalto. Si ha, infatti, subappalto quando la ditta appaltatrice demanda ad altro soggetto l’esecuzione di attività rientranti nell’appalto stesso, non già quando il soggetto si rifornisce di beni prodotti da altra azienda. Per le stesse ragioni non viee in rilievo un avvalimento mascherato in spregio alle regole poste ed ai limiti sanciti dall’art. 49 del codice dei contratti pubblici

2.2. A confutazione delle ultori censure si deve osservare che:

a) il rispetto della clausola contrattuale sul mantenimento dei livelli occupazionali (art. 11 punto 4 del capitolato) afferisce alla fase dell’esecuzione del contratto e non a quella, che in questa sede viene in rilievo, della procedura di scelta del contraente, e segnatamente della giustificazione dell’offerta;

b) la valutazione svolta dalla commissione di gara in ordine ai servizi aggiuntivi offerti dalla ditta controinteressata non risulta affetta da profili di illogicità apprezzabili in sede giurisdizionale;

c) è, infine, immune dai dedotti vizi di illogicità e difetto di motivazione la formulazione del giudizio di anomalia, esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, nel corso del quale sono state favorevolmente delibate le plausibili indicazioni fornite dalla controinteressata in merito alla possibilità di realizzare economie capaci di abbattere dei costi del lavoro dipendente mediante le agevolazioni contributive e fiscali di cui essa gode.

3. L’appello va, in definitiva, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida nella misura di 8,000//00 (ottomila//00) euro, da corrispondere in parti eguali alla Regione Molise ad alla A. Taricone Sicireurezza s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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