Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 14-11-2011, n. 41427

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 29.06.2010 la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Forlì in Cesena 13.06.2008, prendeva atto della rinuncia dell’imputato alla prescrizione e condannava C.S., con le concesse attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante del cpv. dell’art. 349 c.p.p., alla pena di mesi 6 di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere eseguito senza permesso di costruire in zona agricola un capannone adibito a ricovero d’attrezzi con ampliamento di una piazzola di servizio e per avere proseguito i lavori dopo il sequestro del fabbricato realizzando la copertura del capannone con una soletta di cemento e istallando una scala di ferro; art. 349 cod. pen. per avere, quale custode del fabbricato sequestrato, violato i sigilli apposti dalla PG sul manufatto abusivo e per avere deteriorato i beni in sequestro.

Riteneva la corte territoriale non corretto il giudizio del tribunale secondo cui si sarebbe formato il silenzio assenso, L.R. n. 31 del 2002, ex art. 13, sulla richiesta di rilascio di permesso di costruire, datata 9.12.2004 cosi qualificata la proposta DIA, per la realizzazione di un ricovero attrezzi in ampliamento di un fabbricato.

Il Comune, infatti, aveva comunicato a C., entro il termine di 60 giorni stabilito nella suddetta legge, che non era possibile istruire la pratica prima della definizione dell’iter procedimentale relativo all’altra richiesta, proposta in data 9.12.2004, di permesso di costruire in sanatoria relativa al mutamento di destinazione d’uso di alcune porzioni del fabbricato rurale, specificando, con nota del 16.07.2005, che la rispondenza della domanda d’ampliamento ai parametri urbanistici andava verificata all’esito della definizione della domanda in sanatoria trattandosi di procedure strettamente collegate.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione della L.R. n. 31 del 2002, art. 13 e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23.

Asseriva di avere presentato una DIA non tempestivamente contestata dal Comune che non aveva attivato la procedura impeditiva prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23, comma 6, nè quella sospensiva di cui all’art. 13, L.R. essendo inidonea la generica comunicazione del 24.01.2005, non integrabile con postume testimonianze, tra cui quella del tecnico comunale, a impedire il formarsi del silenzio assenso.

Denunciava anche mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato sotto il diverso profilo che l’opera in concreto eseguita era del tutto diversa dalla struttura "implicitamente licenziata".

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso, che non investe l’affermazione di responsabilità per i delitti, è infondato e va rigettato con le conseguenze di legge.

Premesso che in materia edilizia, l’inutile scadenza del termine di legge per contestare all’interessato la mancanza dei presupposti e dei requisiti per seguire la disciplina procedimentale della denunzia d’inizio attività non configura un provvedimento implicito di silenzio-assenso, rimanendo impregiudicato il potere-dovere del Comune e dell’autorità giudiziaria di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui l’intervento realizzato a seguito della presentazione della D.I.A. risulti sottoposto a permesso di costruire Sezione 3^ n. 11252/2008 RV. 239005, va rilevato che, nel caso in esame, la corte territoriale ha dato atto della presentazione da parte del C. di due distinte domande dirette a ottenere 1) un permesso in sanatoria relativo al mutamento della destinazione d’uso di porzioni di un fabbricato rurale e 2) altro permesso di costruire così qualificata la DIA presentata dall’interessato per l’esecuzione di un capannone in ampliamento di quel fabbricato, sicchè tutti i rilievi difensivi svolti nel primo motivo sono infondati e, quindi, inidonei a contrastare le legittime e tempestive determinazioni del Comune sull’insussistenza delle condizioni per dare avvio all’istruttoria sulla domanda di permesso di costruire una nuova opera essendo pendente altra domanda di sanatoria di una violazione edilizia inerente al medesimo immobile donde la necessità della previa risoluzione di questioni di natura urbanistica vertenti sul rispetto dei parametri previsti dagli strumenti edilizi.

Anche il secondo motivo va disatteso perchè investe una superflua e irrilevante considerazione della sentenza che, partendo dall’ipotetica sostenibilità della tesi del silenzio-assenso, perviene a un giudizio di colpevolezza per essere stata realizzata un’opera nuova (diversa cioè da quella implicitamente assentita) destinata ad attività artigianale anzichè a quella agricola, come specificato nella richiesta di permesso di costruire e nella relativa relazione tecnica.

Grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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