Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-12-2011, n. 6689 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il giudizio il giudizio ha ad oggetto la sentenza con la quale il Primo Giudice ha accolto il ricorso proposto da A. D. avverso la concessione edilizia n. 2/2001, rilasciata dal Sindaco di Challand Saint Anselme in data 19.2.2001, per la "ricostruzione di fabbricato crollato", nel territorio della frazione di Allesaz;

Rilevato che la sentenza di prime cure ha posto a fondamento del decisum la considerazione secondo cui l’effettuazione degli interventi di ripristino ammessi dall’art. 52, comma 4, lett. e), della legge regionale n. 11/1998, presuppongono che l’edificio sia ancora esistente al momento della formulazione della domanda del titolo edilizio;

Rilevato, altresì, che, sulla scorta di detta premessa, i Primi Giudici hanno escluso l’ammissibilità del richiesto intervento di ricostruzione di edificio che risultava totalmente demolito al momento della formulazione dell’istanza positivamente riscontrata con il provvedimento impugnato in prime cure;

Reputato che risulta fondata l’eccezione con la quale la parte appellante deduce il difetto di legittimazione della parte originariamente ricorrente in quanto non risulta dimostrata la sussistenza di una posizione differenziata e qualificata dello stesso rispetto all’iniziativa edificatoria oggetto di contestazione;

Ritenuto, in ogni caso, che l’appello è fondato nel merito alla stregua delle seguenti considerazioni:

– la premessa da cui muove il Primo Giudice non merita condivisione in quanto il disposto del richiamato art. 52, comma 4, della citata legge regionale n. 11/1998, finalizzato ad evitare che il patrimonio storicoculturale venga irrimediabilmente perduto, non presuppone la parziale esistenza del fabbricato che si intende recuperare;

a sostegno dell’assunto depongono sia la lettera della norma – che, proprio con riguardo all’ipotesi dell’inesistenza fisica dell’immobile, fa riferimento alla possibilità di ricostruire gli originari elementi tipologici, formali o strutturali mediante documentazione fotografica – che la relativa ratio, data dall’esigenza, che si pone ugualmente per gli immobili in parte o in tutto venuti meno,di valorizzare il patrimonio edilizio tradizionale altrimenti destinato alla dispersione;

– ad ulteriore conferma della legittimità della concessione sin pone la non contestata circostanza che l’intervento edilizio assentito mira al ripristino di un manufatto crollato nel corso dei lavori di sistemazione effettuati nel 1989 a seguito del rilascio di apposito titolo edilizio;

ne deriva che, nel caso di specie, il ricorrente ha manifestato l’interesse al ripristino dell’immobile già in un torno di tempo anteriore alla demolizione;

Reputato che, in ragione della particolarità della controversia, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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