Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 14-11-2011, n. 41423

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Aosta ha applicato la pena concordata dalle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nei confronti di T.P., G.A. e G.M. in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), così diversamente qualificata l’originaria contestazione di cui alla lett. b), medesimo art., ascritta agli imputati per avere, in qualità di committenti, eseguito opere in violazione delle prescrizioni inerenti al permesso di costruire loro rilasciato per la esecuzione di lavori di restauro di un fabbricato.

La sentenza ha, inoltre, disposto la demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, che la denunciano per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

Previa esposizione delle vicende afferenti al permesso di costruire rilasciato dalla pubblica amministrazione ed ai lavori eseguiti, i ricorrenti, in estrema sintesi, deducono che nel caso in esame doveva essere rilevata l’inesistenza dell’elemento soggettivo del reato, stante l’affidamento degli imputati nella ritenuta legittimità degli atti della pubblica amministrazione, e la conformità del loro operato al titolo abilitativo.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9.

In sintesi, si deduce la incompatibilità dell’ordine di demolizione con la diversa qualificazione attribuita dal giudice di merito al fatto quale violazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a).

Si deduce anche che i ricorrenti hanno provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dalla pubblica amministrazione in sostituzione dell’ordine di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La verifica demandata al giudice di merito, a seguito di domanda di applicazione della pena sull’accordo delle parti, può condurre al proscioglimento dell’imputato solo se le risultanze processuali siano tali da rendere evidente l’esistenza di una delle cause di non punibilità previste dalla norma, senza la necessità di alcun approfondimento probatorio (sez. un. 22.2.1999 n. 3, Messina, RV 212437).

Inoltre, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. può formare oggetto di controllo in sede di legittimità, in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., solo se dal testo della stessa sentenza appaia evidente la sussistenza di una delle condizioni previste dalla disposizione citata (sez. 1, 17.6.1991 n. 2742, Scupola, RV 188377; sez. 3, 18.6.1999 n. 2309, Bonacchi, RV 215071), mentre le parti non sono legittimate a mettere in discussione, mediante il ricorso, i fatti su cui si fonda l’accordo (sez. 1, 14.3.1995 n. 1549, Sinfisi, RV 201160).

Nella specie il giudice di merito ha dato atto nella sentenza di avere effettuato la richiesta verifica della inesistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., mentre la doglianza dei ricorrenti appare comunque sprovvista della necessaria concretezza per una declaratoria immediata di non punibilità, richiedendo un accertamento di fatto inammissibile in sede di legittimità E’, invece, fondato il secondo motivo di gravame.

Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 riguarda gli "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali"; interventi puniti ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b) ovvero lett. c) (nel caso di interventi edilizi eseguiti nelle zone sottoposte a vincolo), del medesimo Testo Unico.

E’, pertanto, evidente che l’art. 31, comma 9, nell’imporre al giudice l’obbligo di ordinare, con la sentenza di condanna, la demolizione delle opere di cui al presente articolo si riferisce esclusivamente al tipo di abusi edilizi previsti dall’intitolazione dell’art. medesimo, meglio descritti nel comma 1 con riferimento all’ipotesi della totale difformità dal permesso di costruire (interventi "che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di voltimi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza o autonomamente utilizzabile").

Non rientrano, pertanto, nella previsione normativa dell’art. 31 gli abusi minori, puniti ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a).

Per tali violazioni le sanzioni amministrative costituite dal ripristino dello stato dei luoghi o dalla irrogazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico, restano di esclusiva competenza della pubblica amministrazione, mentre l’autorità giudiziaria può solo irrogare la pena dell’ammenda comminata dalla norma.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’ordine di demolizione, che va eliminato.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di demolizione, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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