Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-12-2011, n. 6687 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza del TAR Marche n. 685 del 13 gennaio – 28 maggio 1999, con la quale era stato in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto il ricorso da esse proposte per il riconoscimento della qualifica di operatore professionale coordinatore.

Precisamente le ricorrenti con il ricorso al TAR avevano chiesto l’annullamento in parte qua della delibera di giunta regionale n. 4302 del 16 novembre 1992, con la quale si era provveduto alla rettifica della posizione del personale con funzioni di riabilitazione, riconoscendo allo stesso la qualifica di operatore professionale coordinatore, nella parte in cui le escludeva dagli elenchi degli aventi diritto all’attribuzione di detta posizione funzionale ed il riconoscimento della qualifica di "operatore professionale coordinatore".

Il TAR Marche respingeva perché infondata la domanda di annullamento e dichiarava inammissibile la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento nella superiore posizione funzionale rivendicata.

Le ricorrenti, che hanno prestato acquiescenza a quest’ultimo capo della sentenza, per il resto ne chiedono l’integrale riforma per le ragioni esposte con il ricorso e qui riproposte.

2.- Si è costituita in giudizio la Regione Marche che ha chiesto il rigetto dell’appello perché infondato in fatto e diritto.

3.- Le parti hanno depositato documenti e memorie difensive e, alla pubblica udienza dell’8 novembre 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.

4.- L’appello è infondato e va rigettato.

5.- Le ricorrenti, ad esclusione della T., ex dipendente ospedaliera, inquadrata nel sesto livello retributivo ex ANULPO 17 febbraio 1979, hanno svolto attività lavorativa con funzioni di logopedista presso la Provincia fino al 31 dicembre 1981.

Successivamente sono state trasferite alle UU.SS.LL. ed inquadrate ex art. 64 del d.p.r. n. 761 del 1979 nella posizione di operatore professionale (delibere 18 marzo 1985, n. 1138 e 21 luglio 1986 n. 3753).

A partire dal 1° dicembre 1990, esse hanno acquisito la posizione di "operatore professionale coordinatore", in applicazione del d.p.r. n. 384 del 1990.

Esse lamentano che la Regione Marche, che con la delibera n. 889 del 26 febbraio 1990 aveva disposto di rivedere alcuni criteri di inquadramento fissati nelle precedenti delibere, modificando in particolare l’art. 26 degli indirizzi interpretativi stabiliti con la delibera n. 1138 del 18 marzo 1985, abbia escluso da tale revisione la loro posizione.

La doglianza è priva di pregio.

In via di principio deve osservarsi che in materia di inquadramento del personale transitato nelle Aziende Sanitarie Locali, all’atto dell’inquadramento in ruolo ai sensi degli artt. 1 e 2, l. 20 maggio 1985 n. 207, spetta la qualifica di operatore professionale collaboratore, e non quella superiore di coordinatore (cfr., Consiglio Stato, sez. V, 18 settembre 2009, n. 5600).

Tutte le ricorrenti non erano dipendenti di ruolo alla data del 20 dicembre 1979, quindi come primo inquadramento presso l’azienda sanitaria locale, non poteva che essere attribuita, come è effettivamente accaduto, la qualifica di operatore professionale collaboratore.

Quanto alla modifica dei criteri di inquadramento avviata con la deliberazione n. 2037 del 26 giugno 1982, nella quale è stata espressa riserva di adozione di eventuali successivi provvedimenti integrativi, portata a compimento con la delibera n. 4302 del 16 febbraio 1992, ed al connesso riesame delle operazioni di inquadramento già compiute, queste operazioni riguardavano le posizioni dei dipendenti in ruolo alla data del 20 dicembre 1979 e, quindi, non potevano riguardare le ricorrenti.

5.2 – Invero, le ricorrenti assumono che i criteri interpretativi di cui alla delibera n. 1138 del 1985, compiutamente dettati con la delibera n. 889 del 1990, in base alla quale "…ha titolo all’inquadramento nella posizione funzionale di coordinatore il personale in possesso di qualifica propria e dello specifico titolo professionale acquisito ex d.p.r. 130/60 ovvero ex D.M. 10.2.74, e che alla data del 20.12.79 risulti inquadrato nel VI livello ex ANULP 17.2.79, abbia avuto riconosciuto il coordinamento ovvero il livello differenziato di professionalità ex D.P.R. 509/79, ovvero se proveniente dagli enti locali, sia in possesso di un’anzianità nella qualifica di anni 3", non farebbe alcun cenno alla necessità che dette unità di personale fossero altresì inquadrate quali dipendenti di ruolo alla data del 20 dicembre 1979, sicché tale requisito sarebbe stato introdotto illegittimamente con l’atto di riesame dell’inquadramento della categoria del personale con funzioni di riabilitazione.

Inoltre, secondo le ricorrenti, con la delibera 2037 del 1992, la Giunta regionale avrebbe proceduto esclusivamente all’individuazione dei dipendenti aventi diritto alla rettifica della loro posizione professionale con conferimento della qualifica di coordinatore sulla base dei criteri dettati con la anzidetta delibera n. 889 del 1990, senza modificare in alcun modo il contenuto di quest’ultima e senza alcuna pretesa di esaustività in ordine all’applicazione della medesima, come risulterebbe dal testuale tenore del punto 3) laddove era previsto che la Giunta regionale si riservava l’adozione "di eventuali successivi provvedimenti integrativi nei casi di omissione ovvero di errata applicazione della richiamata delibera n. 889/90" e che con tale delibera, contrariamente a quanto affermato dal TAR, si darebbe semplicemente atto "che i dipendenti elencati al precedente punto 1) sono in possesso delle qualifiche proprie del personale con funzioni di riabilitazione ed in posizione di ruolo alla data del 20.12.79".

L’assunto delle ricorrenti non può essere condiviso.

Qualunque sia, infatti, l’interpretazione da dare alle disposizioni modificative ed integrative del punto 25 dei criteri dettati con la delibera n. 1138 del 1985, condicio sine qua non per l’inquadramento nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore è la posizione di ruolo alla data del 20 dicembre 1979.

Tanto si desume dall’intero contesto delle delibere di giunta regionale adottate in materia.

A tale condizione si fa espresso riferimento nella parte motiva della delibera 26 giugno 1992 n. 2037, mentre nella successiva e conclusiva delibera 16 novembre 1992 n. 4302, sono richiamati i punti 9 e 8 della delibera 1138 del 1985, al fine di rispondere alle osservazioni riportate nella nota esposto dell’11 gennaio 1993 e ad ulteriore giustificazione dell’applicazione dei modificati criteri di inquadramento al solo personale in ruolo prima del 20 dicembre 1979.

Privo di pregio è anche l’assunto delle ricorrenti, secondo cui, con la delibera n. 2037 del 1992, la giunta regionale avrebbe operato una integrazione dei criteri nel senso di estenderne l’applicazione a quanti, come le ricorrenti, non fossero in possesso di tale requisito non più ritenuto necessario dalla delibera n. 889 del 1990, modificativa del punto 25.

E’ indubbio, come rilevato dal TAR Marche, che il punto 25 della delibera n. 1138 del 1985 reca una disciplina di carattere generale e che la sua intervenuta modifica è stata introdotta successivamente per la necessità di supplire alla mancata differenziazione delle tabelle, allegato II al d.p.r. n. 761 del 1979, di posizioni funzionali diversamente articolate.

In particolare, il punto 8 è derogatorio alla disciplina fissata dall’ultimo comma del d.p.r. n. 761 del 1979 che fissava alla data del 20 dicembre 1979 il possesso dei requisiti utili ai fini dell’inquadramento nei ruoli nominativi generali in applicazione delle tabelle di equiparazione di cui all’allegato II, in quanto rende utili ai fini dell’equiparazione le posizioni acquisite successivamente al 20 dicembre 1979 a seguito di procedure concorsuali legittimamente indette ed espletate o di atti amministrativi legittimamente adottati in applicazione di contratti collettivi.

Tale deroga secondo il successivo punto 9, opera solo al fine di essere collocati, in sede di equiparazione "nella corrispondente posizione funzionale".

Le ricorrenti che, come è pacifico, hanno acquisito lo status di dipendenti di ruolo successivamente al 20 dicembre 1979, hanno beneficiato di una disposizione sulla quale non ha inciso in alcun modo la modifica della disciplina generale introdotta con la delibera n. 889 del 1990.

Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto.

Attesa la qualità delle parti in causa, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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