Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 14-11-2011, n. 41469

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, investito ex art. 310 cod. proc pen. degli appelli proposti dall’imputato A.A., ha confermato le decisioni del Tribunale di Siracusa che con due distinte ordinanze aveva respinto le richieste, avanzate dall’ A. in data 28 e 29 giugno 2010, di revoca della custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen..

La richiesta di revoca o sostituzione della misura era fondata, stando al Tribunale, sulla prospettazione che doveva ritenersi la sopravvenienza di elementi che screditavano le dichiarazioni rese a carico del ricorrente dai collaboratori di giustizia.

Respinte le eccezioni in rito (relative al diritto di presenziare all’udienza camerale, all’audizione ad opera del magistrato di sorveglianza per mezzo di videoconferenza, al rispetto dei termini), nel merito il Tribunale osservava che essendo intervenuta sentenza di condanna di primo grado in data 27.7.2010 per il reato in contestazione, era preclusa la rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

2. – Avverso detta decisione ha proposto ricorso l’imputato personalmente, chiedendone l’annullamento.

2.1. Con il primo motivo denunzia violazione della legge processuale in relazione all’audizione a distanza ad opera del magistrato di sorveglianza. La censura non era affatto "incomprensibile" (come sostenuto dal Tribunale), ed era riferita al fatto che era la partecipazione a distanza al dibattimento ad essere prevista dall’art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen., non l’audizione a distanza.

Lamenta inoltre che il decreto che fissava la videoconferenza era stato notificato al ricorrente non dieci giorni prima, ma solamente sette giorni prima.

2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della sua istanza di partecipare all’udienza, in base ai principi espressi da C. cost. n. 93 del 2010, applicabili anche ai procedimenti de liberiate.

2.3. Con il terzo motivo denunzia infine il travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non si era valutata la sentenza della Corte di cassazione n. sezionale 3037 del 2009, affermandosi precluso il tema della gravità indiziaria per l’intervenuta sentenza di condanna in primo grado. Il procedimento era difatti regredito alla fase delle indagini preliminari a causa delle declaratoria di nullità del decreto che disponeva il giudizio, per violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen..

Motivi della decisione

1. – I primi due motivi di ricorso, che attengono alla ritualità della procedura, nel corso della quale si era disposto che l’imputato venisse ascoltato a mezzo di videoconferenza dal Magistrato di sorveglianza del luogo ove era detenuto, sono da ritenere nel complesso infondati.

2. E’ da premettere che nè la dichiarazione di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza della Consulta n. 93 del 2010, che si riferisce al procedimento di prevenzione, nè le rationes decidendi che la sorreggono, sono esportabili in materia di incidenti cautelari sulla libertà.

A ragione della pronunzia, il Giudice delle leggi ha difatti sottolineato – come già aveva fatto la Corte EDU nelle pronunzie ivi richiamate (sentenze 13.11.2007, Bocellari e Rizza c. Italia;

8.7.2008, Pierre c. Italia; 5.1.2010, Bongiorno c. Italia) – "le specifiche peculiarità del procedimento di prevenzione, che valgono a differenziarlo da un complesso di altre procedure camerali", evidenziando come quello di prevenzione fosse "un procedimento all’esito del quale il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale" sulla libertà o sul patrimonio, e come proprio tale carattere di giudizio di merito conferisse, dunque, "specifico risalto alle esigenze alla cui soddisfazione il principio di pubblicità delle udienze è preordinato".

Il procedimento camerale de libertate, instaurato cioè ai sensi dell’art. 310 o dell’art. 309 cod. proc. pen., è invece un procedimento di carattere cautelare, meramente incidentale e servente rispetto a quello principale di merito, connotato perciò, rispetto a questo, da subalternità e provvisorietà. 3. E’ vero, piuttosto, che secondo principi consolidati, che prendono le mosse da C. cost. n. 45 del 1991, nel procedimento de liberiate l’indagato detenuto in luogo esterno alla circoscrizione del giudice ha diritto di essere sentito all’udienza fissata per il riesame della misura cui è stato sottoposto, qualora intenda far valere questioni di fatto concernenti la sua condotta, ma tale specifico interesse deve risultare dalla stessa richiesta dell’interessato (Sez. 6, n. 8 del 03/12/2008, Battaglia, Rv. 242642). Sicchè è in facoltà del giudice di disattendere richieste di audizione formulate genericamente o a fini puramente defatigatori (Sez. 6, n. 15717 del 04/02/2003, Leontino, Rv. 225435).

Ma nel caso in esame, dagli atti non risulta che il ricorrente avesse rivolto al Tribunale procedente alcuna richiesta d’essere sentito in udienza, specificamente argomentata sulle ragioni concernenti questioni di fatto relative alla propria condotta, che si riteneva necessario prospettare personalmente. Nè dell’ingiustificato rigetto di una richiesta siffatta si duole.

Non può dunque ritenersi scorretto che la sua audizione sia stata delegata al Magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione.

4. Quanto al fatto che a detta audizione si sia proceduto mediante videoconferenza, è da riconoscere che il riferimento, fatto nel provvedimento impugnato, all’art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen., non è del tutto preciso, attenendo detta norma alla partecipazione a distanza al dibattimento. Non per questo, però il provvedimento con il quale si disponeva la sua audizione a mezzo di "videoconferenza" può ritenersi irrituale. Analoga disposizione, quella dell’art. 45- bi disp. att. cod. proc. pen., regola difatti, nei casi previsti dall’art. 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell’imputato nei procedimenti camerali. E poichè detta partecipazione normalmente è attuata, in caso di imputato detenuto in luogo posto in altra circoscrizione, mediante audizione ad opera del Magistrato di sorveglianza del luogo, nulla esclude che il richiamo sia inteso in senso ampio, come estensibile, cioè, anche a tale modalità di partecipazione.

5. E’ quindi manifestamente infondata la doglianza relativa al mancato rispetto del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall’art. 146 disp. att. c.p.p., comma 2. L’art. 45-bis, comma 3 espressamente dispone che le disposizioni previste dall’art. 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6, si applicano in quanto compatibili, e detto termine, correlato a quelli previsti per il dibattimento, non è certamente compatibile con l’accelerazione richiesta per gli incidenti de libertate.

6. L’ultimo motivo, rivolto al merito, è, infine, inammissibile.

Correttamente il Tribunale ha affermato che dopo la condanna di primo grado ogni questione concernente la gravità indiziaria era preclusa.

Il ricorrente sostiene che la sentenza di merito era stata annullata per vizi procedurali concernenti la vocatio in iudicium, con conseguente restituzione degli atti alla fase predibattimentale. Ma la doglianza è del tutto priva di autosufficienza, giacchè l’asserzione del ricorrente non risulta sorretta da alcuna allegazione e non trova riscontro nei documenti a disposizione di questa Corte.

7. Conclusivamente il ricorso non può, nel suo complesso, che essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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