Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-12-2011, n. 6685 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’atto di appello in esame, le società istanti hanno impugnato la sentenza del TAR Veneto, con la quale erano stati respinti i ricorsi da esse proposti per l’annullamento degli atti posti in essere dal Comune di Mira relativi agli interventi di emergenza di messa in sicurezza del deposito di ceneri di pirite di proprietà di Italtorbiere. Precisamente, l’ordinanza del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Mira; il provvedimento di occupazione temporanea; l’avviso di immissione in possesso; l’avvio della procedura in danno per la realizzazione delle misure di messa in sicurezza, nonché i successivi atti adottati dal Comune di Mira per l’esecuzione in danno.

Resiste all’appello, con memoria di costituzione e risposta il Comune di Mira.

Con successiva memoria depositata il 4 novembre 2011, le appellanti hanno rappresentato di non aver più interesse alla decisione del giudizio, essendo intervenuti accordi con il Comune di Mira per la bonifica del sito, che è stata spontaneamente proseguita dalla V. R. M. s.r.l..

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata reiterata alla pubblica udienza dell’8 novembre 2011 e la parte resistente ha aderito anche alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.

Ciò posto va dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e il giudizio va dichiarato improcedibile.

Le spese di giudizio vanno compensate stante l’accordo delle parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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