Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-12-2011, n. 6684 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La C. – C. D. R. D. P. D. L. ha proposto appello avverso la sentenza n. 736 del 2008, con la quale il TAR per l’Abruzzo, in accoglimento del ricorso proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro, ha annullato la determina n. 164 del 21 dicembre 2007 del Dirigente del Settore Economico e Finanziario del Comune di L’Aquila che affidava, a seguito di una nuova valutazione delle offerte con attribuzione di relativo punteggio in esecuzione della sentenza TAR Abruzzo n. 466 del 2007, alla C. il servizio di tesoreria.

Essa deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si costituiva in giudizio il Comune di L’Aquila che assumeva la correttezza del proprio operato.

Resisteva la Banca Nazionale del Lavoro che contestava in fatto e diritto le censure dell’appellante, assumendo la correttezza della sentenza appellata.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, la C. ha rappresentato che nelle more di questo giudizio, che riguarda una fase interinale del complesso procedimento per l’affidamento della tesoreria del Comune di L’Aquila, è intervenuta la decisione del Consiglio di Stato, n. 5087 del 17 ottobre 2010 che ha riformato la sentenza del TAR Abruzzo L’Aquila n. 469 del 29 giugno 2006 con la quale era stata annullata la determina dirigenziale n. 235 del 23 dicembre 2005, con la quale il Comune di L’Aquila aveva aggiudicato alla C. il servizio di tesoreria.

A tal punto, assume la C., attesa la validità del primo provvedimento di aggiudicazione ad essa del servizio, non sussiste più l’interesse alla decisione di questo giudizio che riguarda gli atti adottati dal Comune in esecuzione delle sentenze intervenute sugli atti di esecuzione della sentenza del TAR n. 469 del 2006 che è stata annullata.

Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2011, il difensore della C. ha reiterato la dichiarazione di carenza di interesse alla decisione.

Ciò stante, non può che darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse, cui consegue l’improcedibilità del giudizio.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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