Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-05-2012, n. 8051 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21.1.2010 (depositata in data 11.2.2010) la Corte di Appello di Potenza, riformando la sentenza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla Banca Carime spa a P.L., ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro con tutte le conseguenze previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca Carime spa affidandosi a tre motivi cui ha resistito con controricorso P.L., che ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi.

Successivamente, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante e dal suo avvocato e notificato alla controparte, che, a sua volta, ha depositato atto di adesione alla rinuncia e di rinuncia al ricorso incidentale condizionato, notificato alla società ricorrente.

Motivi della decisione

1.- L’intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione nelle forme previste dall’art. 390 c.p.c., e cioè con atto sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato e notificato alla controparte, che ha espressamente aderito a tale rinuncia, rinunciando a sua volta al ricorso incidentale condizionato, comporta l’estinzione del processo tra le stesse parti, ex artt. 390 e 391 c.p.c..

2.- Considerato che il resistente ha personalmente aderito alla rinuncia (vedi atto di adesione alla rinuncia e di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto personalmente dalla parte e dai suoi difensori), non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione ( art. 391 c.p.c., u.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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