Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-12-2011, n. 6682 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. C., proprietario di un’abitazione e di una azienda agricola in località Tre Cannelle nel Comune di Ortezzano, venuto a conoscenza del rilascio, da parte dell’Amministrazione comunale, di titoli legittimanti la realizzazione in aree confinanti a quella di sua proprietà di impianti fotovoltaici, presentava, in data 5.1.2011, una prima istanza di accesso agli atti amministrativi.

La richiesta veniva trasmessa, a cura del Comune, alla società S. srl, in quanto cointeressata, al fine di acquisire eventuali memorie ex art. 3 del DPR 184/2006.

Non avendo ricevuto alcun riscontro il sig. C. presentava, in data 13.04.2011, una seconda richiesta di accesso agli atti, questa volta espressamente denegata dal Comune di Ortezzano con provvedimento del 24.7.2011.

Avverso tale provvedimento di diniego, il sig. C. proponeva ricorso al TAR delle Marche che, con sentenza del 28 luglio 2011, accogliendo la richiesta del ricorrente, annullava il provvedimento impugnato ed ordinava al Comune di Ortezzano di esibire i documenti richiesti nell’istanza del 13 aprile 2011, riconoscendo l’interesse del ricorrente ad accedere agli atti.

Avverso tale pronuncia la società S. srl ha proposto appello, assumendo: a) che diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prima istanza, l’atto del Comune di Ortezzano impugnato, non costituirebbe un provvedimento espresso di rigetto, ma una semplice comunicazione al sig. C. della opposizione all’accesso della contro interessata S. s.r.l.; b) la inammissibilità del ricorso di primo grado prodotto dal sig. C., atteso che la seconda istanza di accesso del 13.04.2011 sarebbe di contenuto analogo alla prima del 05.01.2011, per cui sarebbe dovuto essere impugnato il silenzio assenso formatosi su di essa, c) l’assenza di un interesse diretto e concreto, da parte della S. srl all’acquisizione dei documenti richiesti.

Il sig. C., costituitosi in giudizio, ha chiesto la conferma della impugnata sentenza.

L’appello è infondato e va respinto, alla stregua delle considerazioni che seguono.

Risulta, preliminarmente, che la seconda richiesta di accesso agli atti di cui è causa, è stata inoltrata dalla S. srl. in data 13 aprile 2011 ed ha comportato l’avvio di un nuovo procedimento, conclusosi con un provvedimento espresso di diniego, autonomo rispetto a quello avviato con la presentazione della prima istanza di accesso del gennaio 2011, rimasta inevasa.

Va altresì osservato che il diniego a tale seconda istanza – rispetto alla quale, per consolidati principi affermati da questo Consiglio, il silenzio diniego sulla prima istanza non determinava alcun effetto preclusivo- va senz’latro ravvisato nella nota comunale del 27 aprile 2011, che riscontrava la "seconda" istanza, manifestando obiettivamente con comportamento concludente, di far proprio l’opposizione di S., basata su ragioni di carenza di interesse giuridicamente protetto.

Nel merito si osserva che il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, volto a favorire in modo ampio la partecipazione per assicurarne l’imparzialità e la trasparenza e allo scopo tutti i documenti amministrativi sono, in via generale, da ritenere accessibili, salvo le eccezioni fissate espressamente dall’art. 24 della legge n. 241/1990 e da norme di settore.

L’ostensione dei documenti amministrativi è concessa a tutti coloro che abbiano un interesse effettivo ed attuale agli atti per i quali è chiesto l’accesso e simile interesse è palesemente presente nel sig. C. che ha proposto l’istanza qui esaminata.

Non può trovare invero accoglienza quanto opposto dalla S., circa la mancanza del rapporto di "vicinitas" delle proprietà agricole delle parti coinvolte nella presente vicenda, non avendo né il Comune, né l’odierna appellante dato prova di tale assunto, se non con generici riferimenti nelle rispettive produzioni.

Di contro va osservato che nel caso di specie il rapporto di "vicinitas" non va considerato solo ed esclusivamente come stretta contiguità dei fondi interessati, ma si sostanzia nel collegamento degli interessi esistenti all’interno di medesime zone territoriali che, pur coinvolgendo privati, trovano comunque corrispondenza nel superiore interesse pubblico del rispetto della normativa edilizia e urbanistica della zona e nell’interesse generale alla legittima Gestione del Territorio.

Ciò posto non è revocabile in dubbio che la domanda di accesso inoltrata dal Sig. C. sia fondata su un interesse qualificato e differenziato da quello della generalità dei consociati, in quanto preordinato alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante: la seconda e, come si è visto, autonoma istanza di accesso qui in rilievo, è infatti fondata sulla specifica rappresentazione della situazione di proprietario di abitazione e "azienda agricola" poste in immediata prossimità all’impianto da realizzare nonché sul connesso interesse a conoscere se esistesse una preventiva zonizzazione del territorio, ai fini della localizzazione degli impianti fotovoltaici.

Occorre a questo punto considerare che i limiti principali al diritto di accesso sono rappresentati dalla segretezza, rivolta al bisogno di tutelare interessi pubblici e dalla riservatezza, che riguarda l’esigenza di rispettare il riserbo circa vicende che interessano la sfera personale e economica di singoli soggetti (Cons.Stato, sez. VI, 18.12.2007, n. 6545).

Orbene, considerato che non sono estensibili solo gli atti che potrebbero arrecare danno a seguito della loro diffusione (Cons. St., sez. V, 27.5.2011, n. 3190), non si ravvisa qui alcun pregiudizio della privacy della S. srl, dal momento che l’ostensione della documentazione richiesta non attiene assolutamente ad informazioni riservate, o a dati sensibili riguardanti persone; ma quel che più conta è che, pur interpellato, l’attuale appellante non dedusse, all’interno del procedimento di accesso, motivi di opposizione relativi a esigenze di "segretezza".

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro. 4000,00 (quattromila).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l’effetto la sentenza impugnata..

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese dell’attuale grado di giudizio, che si liquidano in E. 4000,00 (quattromila), oltre ad oneri accessori su diritti ed onorari, liquidati in euro 3500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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