Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 14-11-2011, n. 41446

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza emessa in data 10 febbraio 2011 il G.i.p. presso il Tribunale di Potenza ha applicato nei confronti di C.C. la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di violenza sessuale commesso nei confronti di B.F., affetto da idrocefalia con invalidità riconosciuta al 100%.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell’indagato, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, ovvero la sostituzione della misura in atto con altra meno afflittiva.

Il Tribunale di Potenza con ordinanza in data 8 marzo 2011 ha rigettato la richiesta di riesame perchè infondata.

2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con cinque motivi.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso, articolata in cinque motivi, il ricorrente si duole del fatto che nè il tribunale del riesame nè il giudice per le indagini preliminari hanno tenuto nel dovuto conto il fatto che l’episodio di violenza sessuale si era verificato un anno e due mesi prima dell’arresto; che mancherebbero i requisiti dell’attualità e della concretezza della esigenza cautelare invocata; che il tribunale avrebbe omesso la motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari. Altresì il ricorrente si duole della mancata considerazione delle condizioni di salute che costituivano un indice prognostico di non pericolosità. Infine contesta la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2. Il ricorso – i cui cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi – è infondato.

3. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza il tribunale ha diffusamente motivato tenendo conto delle dichiarazioni della parte offesa nonchè quelle dei congiunti della stessa.

In particolare il tribunale, Con motivazione puntuale, dettagliata e coerente, ha ricostruito la condotta contestata all’indagato analizzando il quadro indiziario emerso allo stato a carico dell’indagato.

Il procedimento – ha osservato il tribunale – è nato in seguito alla denuncia presentata il (OMISSIS) 2009 da B.M., sorella e tutrice della persona offesa.

La donna ha riferito che il giorno precedente, intorno alle ore 17.00, era stata contattata dalla madre, la quale aveva notato che lo slip del fratello era bagnato nella parte posteriore ed emanava il tipico odore di sperma.

Il fratello, B.F., presentava macchie della medesima sostanza nella zona anale e sosteneva di aver trascorso il pomeriggio nell’abitazione di un vicino, tale C., il quale gli aveva intimato di non ripetere a nessuno quello che avevano fatto insieme.

Il racconto della B.M. – ha proseguito il tribunale – è stato confermato, con dovizia di particolari, dalla madre G. L..

Quest’ultima ha, inoltre, reso noto agli inquirenti che già alcuni mesi prima il figlio B.F. aveva mostrato un arrossamento nella zona anale accompagnato dalla perdita di sangue.

Tali elementi indiziari avevano trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, affetto da idrocefalia con invalidità riconosciuta al 100%.

Infatti, sentito dal personale della Squadra Mobile di Potenza il 15 dicembre 2009, B.F. aveva raccontato l’abuso sessuale subito il giorno precedente all’interno dell’abitazione di C.C..

4. Procedendo all’apprezzamento di merito di questo complesso indiziario, il tribunale ha operato la valutazione di credibilità della parte offesa tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dai suoi congiunti.

Ha altresì preso in considerazione le dichiarazioni rese dal C. in occasione dell’interrogatorio di garanzia, ritenute non credibili.

L’indagato, infatti, non è stato in grado di spiegare la presenza sui boxer del giovane di un profilo genetico non determinato da contaminazione ma riconducibile al solo C..

Pertanto il tribunale ha ritenuto l’esistenza di un solido ed univoco quadro indiziario a carico dell’indagato in ordine al reato a lui ascritto, risultando integrata la condotta consistente nel compimento di plurimi atti sessuali nei confronti della persona offesa, posti in essere abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica di quest’ultimo.

5. Può poi aggiungersi che tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza oggettiva delle esigenze cautelari e alla attualità delle stesse, in particolare correttamente considerando che il mero lasso di tempo tra la commissione del fatto e l’applicazione della misura cautelare non è di per sè sufficiente per escludere l’attualità della esigenza cautelare posta a fondamento della misura custodiale.

Il tribunale poi ha altresì adeguatamente motivato l’inadeguatezza degli arresti domiciliari stante la contiguità tra l’abitazione della parte offesa e quella dell’indagato e quindi il concreto pericolo di recidiva. Ha in particolare osservato il tribunale che la misura degli arresti domiciliari appariva nel caso di specie inadeguata, tenuto conto della condizione di particolare vulnerabilità della vittima e della contiguità tra l’abitazione del B.F. e quella del C..

Parimenti il tribunale ha tenuto conto delle condizioni di salute dell’indagato che non erano incompatibili con la condotta abusiva a lui contestata, nè – allo stato – con la misura custodiale applicata.

5. Nel complesso pertanto il ricorso è destituito di fondamento.

Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che la copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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