Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-05-2012, n. 8049

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20.4/22.6.2010 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da A.S. per fare accertare l’illegittimità dei licenziamento intimatogli dalla società Gemeaz Cusin Ristorazione srl (già Eurocalering srl), di cui era dipendente.

Osservava in sintesi la corte territoriale che i fatti addebitati (e precisamente, l’aver risposto in modo scorretto ad un superiore gerarchico che gli aveva contestato che aveva eseguito un trasporto di vivande dal centro cottura all’aereo da caricare, senza portare con sè le bolle doganali, nonchè l’uso di espressioni sconvenienti nel corso di un successivo diverbio avuto per motivi inerenti i turni di lavoro) evidenziavano, anche alla luce delle previsioni contrattuali, una insubordinazione verso i superiori, accompagnata da comportamento oltraggioso.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso A.S. con un unico motivo, illustrato con memoria. Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente dato atto che ha depositato procura difensiva l’Avv. Gaetano Rizzo, nella qualità di difensore della Accor Partecipazioni Italia srl, già per cambio di denominazione Accor Service srl e Gemeaz Cusin srl, e già per incorporazione Eurocatering srl.

In sede di discussione orale, e di osservazioni scritte alle conclusioni del pubblico ministero, lo stesso ha prospettato che il giudizio in appello non riguardava solo le parti indicate nella sentenza impugnata ( A.S. e la Gemeaz Cusin srl), ma anche la Gemeaz Cusin Ristorazione srl (quale cessionaria del ramo di azienda della Gemeaz Cusin srl), che era intervenuta volontariamente nel processo, e che, peraltro, il ricorso era stato notificato alla società intimata presso un difensore diverso da quello effettivo.

Tali difese, tuttavia, non essendo rinvenibile fra gli atti il fascicolo di ufficio, non trovano adeguata giustificazione documentale, per non essere, fra l’altro, reperibile la memoria di intervento volontario stessa richiamata nelle osservazioni scritte, sicchè inammissibile deve ritenersi la partecipazione alla discussione orale del difensore della Accor Partecipazioni Italia.

2. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 144 del CCNL del 1999 per i lavoratori del turismo e della L. n. 604 del 1966, art. 1, e segg., ed, al riguardo, osserva, che la corte territoriale non aveva preso in considerazione le circostanze attenuanti dedotte dal lavoratore a fondamento del gravame, avendo Io stesso reagito , in modo emotivo, al fatto che il superiore lo avesse redarguito senza necessità alla presenza di una collega neo- assunta, e che, comunque, nessuna insubordinazione era stata posta in essere, non essendo l’episodio contestato trasceso a vie di fatto o in gravi offese alla dignità delle persone.

3. Il ricorso è improcedibile per mancanza di qualsiasi indicazione in ordine alla produzione del contratto collettivo di cui si lamenta l’erronea interpretazione.

Deve, al riguardo, ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso (e, quindi, la descrizione specifica di tali atti secondo il canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione: cfr. ad es. Cass. n. 18854/2010), esige, altresì, che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta, qualora il documento sia stato prodotto, nella fase di merito, dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo dello stesso, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; ovvero, qualora il documento sia stato prodotto dalla controparte, mediante indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di tale parte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento in copia, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o il documento; infine, qualora si tratti di documento non prodotto nella fase di merito relativo alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso ( art. 372 c.p.c.) oppure di documento inerente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione ed indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (cfr. SU ord. n. 7161/2010).

Per completezza, deve, altresì, richiamarsi il principio di diritto, al primo connesso, affermato dalle SU di questa Suprema Corte con la sentenza n. 20075 del 23.9.2010 secondo cui l’art. 369 c.p.c., comma 2, nella parte in cui onera il ricorrente (principale o incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve interpretarsi nel senso che , allorchè il ricorrente impugni con ricorso immediato per cassazione, ai sensi del secondo comma dell’art. 420 bis c.p.c., la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme del contratto o accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deposito suddetto deve avere per oggetto, a pena di improcedibilità, non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni.

Alla luce di tali principi, il ricorso, in quanto fondato sulla corretta interpretazione della norma contrattuale e sulla incidenza che la corretta interpretazione della stessa riflette sulla norma legale, va, pertanto, dichiarato improcedibile.

Nulla sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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