Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 14-11-2011, n. 41445

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il difensore di P.I. proponeva richiesta di riesame avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Trieste emessa in data 12.2.2011, con la quale al predetto veniva applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Il tribunale di Trieste con ordinanza del 22 febbraio 2011 confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di Trieste.

2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

In primo luogo si eccepisce la nullità dell’ordinanza per mancata sua traduzione nella lingua del prevenuto.

Per quanto attiene poi alla contestata aggravante, deduce il ricorrente che essa sussiste solo se nel commettere il reato l’autore abbia utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentino alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità.

Infine ricorrente contesta il pericolo di fuga ritenuto dall’ordinanza impugnata.

2. Il ricorso è infondato.

3. Deve permettersi che – come risulta dall’ordinanza impugnata – l’indagato è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, atteso che l’autovettura da questi condotta, fermata dalla Guardia di Finanza in località (OMISSIS) (TS), recava al proprio interno Kg. 49,940 di tabacchi lavorati esteri accuratamente occultati: per la maggior parte, all’interno di un doppiofondo ricavato all’uopo tra lo schienale dei sedili posteriori ed il bagagliaio, e per la rimanente quantità all’interno di una valigia e del vano preposto a contenere la ruota di scorta.

Lo stesso indagato, nel rendere spontanee dichiarazioni, ha ammesso il suo intendimento di vendere in Italia le sigarette nascoste nella vettura, al punto che proprio nella cessione delle sigarette – a suo dire – confidava per ricavare di che vivere.

Tale ammissione di responsabilità ha, poi, ribadito, in sede di interrogatorio di garanzia al G.i.p..

4. Ciò premesso, deve considerarsi che la prima censura riguardante la mancata traduzione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare, è inammissibile perchè la traduzione dell’ordinanza inciderebbe sul termine per impugnare l’ordinanza stessa; ciò di cui il ricorrente non si duole essendo stato proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza stessa.

D’altra parte va ribadito quanto già affermato da questa corte (Cass. pen., sez. 4^, 22 novembre 2007, n. 10481) che la mancata traduzione dell’ordinanza con cui si applica una misura cautelare a un cittadino straniero che non comprende la lingua italiana configura una nullità a regime intermedio, che tuttavia risulta sanata qualora l’interessato abbia successivamente esercitato il proprio diritto di difesa in modo tale da far presupporre la piena e completa comprensione del provvedimento cautelare.

La seconda censura riguardante l’aggravante prevista dal D.P.R. 43 del 1973, art. 291 ter è infondata giacchè la norma prevede che l’aggravante operi in tutti i casi in cui il mezzo di trasporto dei tabacchi lavorati esteri presenti alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’intervento degli organi polizia.

Ed è esattamente quanto è stato accertato sul veicolo condotto dall’indagato al momento dell’arresto in flagranza.

Infatti i tabacchi lavorati esteri erano occultati in uno spazio ricavato tra i sedili posteriori e il bagagliaio; accorgimento questo che rendeva più difficoltosa la verifica degli organi di polizia.

Inammissibile infine è la terza censura riguardante il pericolo di fuga ritenuto dal tribunale essendo formulata in termini assolutamente generici.

5. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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