Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6758 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, sede di Pescara, rubricato al n. 329/08, il sig. U. P., in proprio e quale amministratore della s.n.c. A. impugnava il provvedimento n. 64579 in data 8 maggio 2008 con il quale il Dirigente del Servizio urbanistica del Comune di Pescara aveva negato la sanatoria per alcune opere (tre tettoie in legno ed un locale seminterrato ad uso deposito) realizzate in assenza o difformità dai titoli abilitativi presso la stabilimento balneare gestito dalla medesima s.n.c.;

Considerato che con il suddetto ricorso si lamentava violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la mancata considerazione delle osservazioni presentate, violazione delle norme in materia di autotutela, dell’affidamento del privato e difetto di motivazione, violazione degli artt. 146 e 147 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, degli artt. 11 e 22 del piano demaniale marittimo comunale e dell’art. 85 del regolamento edilizio comunale, atteso che le difformità riguardano solamente materiale impiegato, mentre la superficie impegnata è minore rispetto alla precedente;

Considerato che a seguito dell’emanazione, da parte dello stesso Dirigente, di nuovo provvedimento di diniego (n. 153572 in data 29 ottobre 2008) la ricorrente ha presentato motivi aggiunti, reiterando, nella sostanza, le precedenti argomentazioni;

Vista la sentenza n. 413 in data 6 luglio 2011 con la quale il Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo, sede di Pescara, ha accolto il ricorso, annullando gli atti di diniego impugnati;

Visto il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 9272/11, con il quale il Comune di Pescara impugna la suddetta sentenza, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado;

Ritenuto che la causa possa essere definita nonostante non sia pervenuto il fascicolo del primo grado in quanto il contenuto dei provvedimenti impugnati, del ricorso al primo giudice e dei motivi aggiunti sono riportati negli scritti difensivi;

Avvisate le parti della possibilità di decidere nel merito la causa ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;

Rilevato che la questione relativa all’improcedibilità della prima impugnazione, dedotta dal Comune appellante, possa essere superata, essendo l’appello fondato nel merito;

Ritenuto che per lo stesso motivo possa essere superata la questione relativa al vizio di ultrapetizione, ugualmente sollevata dal Comune appellante;

Ritenuto che l’appello debba essere condiviso nella parte in cui si lamenta la scorretta applicazione del principio di proporzionalità in quanto il suddetto principio è invocabile laddove l’Amministrazione possa modulare la propria azione in base a scelte discrezionali, mentre nel caso di specie l’agire dell’Amministrazione è vincolato dalle scelte consacrate nella legislazione e negli atti di programmazione urbanistica – queste effettivamente ampiamente discrezionali – la cui attuazione costituisce atto dovuto;

Rilevato come, nella specie, non sia in discussione il carattere abusivo delle opere di cui si discute;

Rilevato che queste riguardano:

a) la realizzazione di tettorie di superficie superiore a mq. 250;

b) la realizzazione di una barriera visiva costituita da volumi e superficie accessorie coperte che supera del 25% il fronte concesso;

c) la realizzazione di strutture di appoggio di spessore superiore a 12 centimetri;

d) la realizzazione di recinzioni su aree in concessione;

Ritenuto che anche a prescindere dall’ambito di applicazione del principio di proporzionalità non possa essere ritenuta priva di rilievo la sostituzione di strutture facilmente amovibili e sostanzialmente precarie (tende) con altre ben più stabili ed impegnative per l’uso del territorio quali le tettoie di cui si tratta, anche in relazione alla superficie impegnata;

Rilevato che, comunque, non vi ha dubbio sul fatto che le opere di cui si tratta violano specifiche disposizioni della normativa urbanistica e di gestione del demanio del Comune di Pescara;

Ritenuto che, ciò stante, al Comune sia impedito disapplicare la suddetta normativa, fatta salva la possibilità, per l’interessato, di presentare nuovo progetto, conforme alla normativa vigente:

Ritenuto che il carattere vincolato dei provvedimenti impugnati esclude la rilevanza della lamentata violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del’art. 21 octies della stessa legge;

Ritenuto, in conclusione, che l’appello debba essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado;

Ritenuto che le spese di entrambi i gradi del giudizio debbano essere integralmente compensate, in ragione della particolarità della controversia

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 9272/11, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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