Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 14-11-2011, n. 41416

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 20 maggio 2010, ha ritenuto G.D. responsabile del reato previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. b) e c) e lett. g), commi 3 e 4 e – concesse le attenuanti generi che prevalenti sulla aggravante – lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 23.000 di multa.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ha rilevato che l’imputato fosse il proprietario non solo di due motrici (nelle quali era illegittimamente inserito il prodotto petrolifero), ma anche di due rimorchi (che utilizzavano lo stesso gasolio) dei quali non era accertata la proprietà , ma che logicamente dovevano essere abbinati alle motrici perchè collocati nel medesimo deposito.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che era necessaria la richiesta rinnovazione del dibattimento per accertare i proprietari dei rimorchi;

– che la condanna si fonda sulla sola circostanza di essere il proprietario dei veicoli per cui è processo senza verificare l’esistenza del dolo;

– che è immotivata la quantificazione della pena.

Tanto premesso, la Corte rileva che la prima censura, già sottoposta all’esame dei Giudici di merito, necessitava di una più articolata confutazione rispetto alla sintetica e non esaustiva reperibile nella gravata sentenza; questo rilievo rende il ricorso non manifestamente infondato con la conseguenza che la Corte è facoltizzata ad applicare l’art. 129 cod. proc. pen..

Ora il reato è stato accertato in data 30 marzo 2004, ma la condotta antigiuridica (destinazione del gasolio ad uso diverso da quello per il quale è stata ottenuta la esenzione) è avvenuta in epoca precedente ed indeterminata.

In tale contesto – in virtù del principio che il dubbio deve essere risolto a favore dell’imputato applicabile alle cause di estinzione del reato per il disposto dell’art. 531 c.p.p., comma 2 – la Corte reputa che si sia maturato il periodo richiesto dagli artt. 157 e 160 cod. pen..

Pertanto, annulla senza rinvio la impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione dando atto che è carente la evidente prova favorevole all’imputato che possa giustificare la priorità del proscioglimento nel merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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