Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6757 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, rubricato al n. 405/2011, i sigg.ri P. P., D. P. e A. A. impugnavano il provvedimento n. 16416 in data 10 dicembre 2010 con il quale la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia con sede in Taranto esprimeva parere sfavorevole all’utilizzazione a scopi edificatori del lotto di loro proprietà sito in Alezio, in catasto al foglio 8, particella 289, nel piano regolatore generale al lotto 20 del comparto C1/5 del piano di lottizzazione convenzionato, lamentando che i rinvenimenti archeologici non sono significativi e non possono comportare l’inedificabilità dell’area, e che il vincolo apposto avrebbe contenuto sostanzialmente espropriativo;

Vista la sentenza appellata, n. 1063 in data 15 giugno 2011, con la quale il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione I, ha respinto il ricorso;

Visto l’appello in epigrafe, rubricato al n. 9149/11, con il quale i sigg.ri P. P., D. P. e A. A. ed il sig. E. P., il quale nelle more ha acquistato il lotto di terreno di cui si tratta, impugnano la sentenza appena citata, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado;

Avvisate le parti della possibilità di definire il giudizio nel merito ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto che il provvedimento oggetto dell’impugnazione si fonda, in sostanza, sull’insufficienza delle indagini archeologiche fino ad ora svolte;

Ritenuto che la necessità di un’adeguata tutela dell’area fino al completamento delle indagini è adeguatamente giustificata, nel provvedimento impugnato, descrivendo che:"al di sotto di due strati di riempimento rivelatisi particolarmente ricchi di materiali ceramici antichi, è stato posto in luce il banco argilloso rossastro e sterile di base sul quale si conservano evidenti tracce della frequentazione antropica del sito: tra cui, resti di fornelli, fosse di scarico con abbondante materiale, tre pozzi con riempimento rimosso solo parzialmente con una struttura muraria. Gli elementi acquisiti concorrono a supporre che l’area in questione sia stata frequentata per scopi rituali in un arco cronologico compreso fra il III ed il I secolo A.C."

Ritenuto che la relazione di parte depositata agli atti non dimostra la manifesta illogicità delle valutazioni dell’Amministrazione ma, al più, l’opinabilità delle medesime;

Ritenuto che la non manifesta illogicità delle valutazioni dell’Amministrazione si appalesa con ancora maggiore evidenza in relazione al contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, costituito, come già sottolineato, dalla sospensione delle attività edificatorie fino al completamento delle necessarie indagini;

Rilevato come sia pacifico che le suddette indagini non sono state completate, ed è irrilevante, allo stato, che la relativa responsabilità debba essere accollata agli appellanti o alla Soprintendenza, per cui sussiste l’interesse, sostanzialmente cautelare, fatto valere dall’Amministrazione;

Ritenuti irrilevanti i precedenti del Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce e di questo Consiglio in sede cautelare con i quali sono stati annullati provvedimenti di diniego dell’autorizzazione all’edificazione in luoghi prossimi a quello di cui ora si discute in quanto (elemento valorizzato nella sentenza appellata) in quelle controversie il diniego era stato opposto nonostante la completezza delle indagini, che invece manca nel caso ora in esame;

Ritenuto, in conclusione, che l’appello debba essere respinto;

Ritenuto che le spese del grado debbano essere integralmente compensate in ragione della limitata attività difensiva posta in essere dalla parte appellante

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 9149/11, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del grado fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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