Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 14-11-2011, n. 41415

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Salerno confermava quella del tribunale della medesima città che in data 12 novembre 2009 l’aveva condannata per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64 71, 65 72, 93 e 95; D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181 per l’esecuzione di un corpo di fabbrica in pianta rettangolare della superficie di metri quadrati 73,40 con struttura costituita da quattro pilastri in cemento armato e muratura portante in calcestruzzo, a copertura piana, con accesso pedonale al livello della copertura attraverso una scala in calcestruzzo su un terreno di sua proprietà.

Deduce in questa sede la ricorrente con motivo unico la mancata acquisizione di prova decisiva sia in primo che in secondo grado con riferimento al titolo di proprietà dell’immobile.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente si duole in maniera del tutto generica della mancata acquisizione del certificato di proprietà dell’area.

Riguardo al contenuto della decisione va anzitutto premesso che la contestazione ha in realtà riguardo alla qualità di committente dell’opera dell’imputata e che la proprietà del terreno rileva essenzialmente quale elemento indicativo dell’interesse a commissionare i lavori; interesse che trova logico riscontro già nell’iniziativa della ricorrente di sottoscrivere l’istanza di dissequestro del manufatto, come si rileva dalla motivazione dalla corte di appello.

Il che già evidenzia un primo profilo di inammissibilità del ricorso in quanto, come costantemente affermato in sede di legittimità, la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), quando si tratta di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre – confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione – solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale (da ultimo, Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008 Rv. 241009).

Per altro verso deve rilevarsi che la ricorrente nè confuta le motivazioni della decisione di appello che, in linea con quelle della sentenza di primo grado, ha logicamente desunto la qualità di proprietaria dell’area da una serie di elementi quali la circostanza che la ricorrente si era dichiarata tale al momento dell’accesso della PG e, proprio per tale ragione, era stata nominata custode giudiziario; nè indica in questa sede il contenuto dell’atto di proprietà non consentendo, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso, di valutare la rilevanza della richiesta.

Peraltro, a prescindere dalla circostanza che la parte avrebbe potuto produrre d’iniziativa tale documentazione, si rileva che la circostanza che l’atto di proprietà escluda la ricorrente dalla titolarità del bene non risulta nemmeno dedotta nei motivi di appello.

Quanto alla circostanza riferita in udienza dal difensore nel corso della discussione secondo cui l’acquisizione sarebbe stata in realtà sollecitata ai sensi dell’art. 507 c.p.p. si deve in ogni caso rilevare come la giurisprudenza di legittimità sia assolutamente costante nell’affermare che la mancata ammissione di prove sollecitate al giudice ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. non costituisce un vizio deducibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (Sez. 3, n. 24259 del 27/05/2010 Rv. 247290).

Da qui l’evidente inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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