Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6755

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ sottoposta all’esame del Collegio una procedura di rilascio di autorizzazione integrata ambientale, avviata a norma dell’art. 5 d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, concernente disposizioni attuative della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento. Risulta contestata, in particolare, l’autorizzazione dirigenziale n. 70 del 16 marzo 2010, di autorizzazione allo scarico delle acque reflue della ditta C. s.p.a., nella parte in cui viene prescritto a quest’ultima di provvedere entro un anno dal rilascio ad effettuare lavori di allaccio alla fognatura consortile ASI; tale adempimento risulta richiesto in esito ad una conferenza di servizi, convocata a norma dell’art. 5, comma 10, d.lgs. n. 59 del 2005, con partecipazione della Provincia interessata, della ditta richiedente l’autorizzazione, dell’ARPA Lazio, della ASL di Frosinone, del Comune di Patrica e del Consorzio ASI.

Premesso quanto sopra, il Collegio non può fare a meno di rilevare l’assenza in atti della documentazione depositata in primo grado di giudizio, ivi compresa l’autorizzazione dirigenziale impugnata, con conseguente necessità di disporre l’acquisizione del fascicolo di primo grado, nei termini precisati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta – non definitivamente pronunciando e riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese – dispone l’acquisizione del fascicolo di primo grado presso il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, sede staccata di Latina, sez. I (ricorso n. REG. 442/2010), entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Demanda alla propria segreteria gli adempimenti conseguenti.

Rinvia per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza in data 13 marzo 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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