Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2012, n. 8179 Liquidazione e valutazione equitativa

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 232 del 18 marzo 2010 la Corte di appello dell’Aquila confermò la decisione non definitiva del Tribunale di Chieti che, su domanda di M.M. e M.F., aveva disposto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare da loro stipulato in data 30 aprile 1990 con Ma.Al. e m.a., dichiarando il diritto degli attori al trattenimento della somma di L. 10.000.000 a titolo di penale e condannando i convenuti, cui era succeduto l’erede Ma.

E., al risarcimento del danno ulteriore, da determinarsi e liquidarsi nel prosieguo del giudizio. Il giudice di secondo grado, per quanto qui ancora interesse, affermò che la statuizione di condanna dei convenuti al risarcimento del danno era stata pronunciata a seguito di specifica domanda degli attori di risarcimento del danno, sicchè il primo giudice aveva correttamente pronunciato lo condanna generica dei convenuti e disposto l’ulteriore istruzione per la liquidazione del danno, aggiungendo che la relativa statuizione non trovava presclusioni nell’esistenza della clausola penale in contratto, atteso che essa espressamente ammetteva il risarcimento del danno ulteriore.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 21 settembre 2010, ricorre M.G., quale erede di Ma.En., affidandosi a quattro motivi, illustrati da successiva memoria.

M.F. resiste con controricorso, mentre M. M. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 e 1227 cod. civ. e artt. 115 e 112 cod. proc. civ., lamenta che la Corte di appello non abbia rilevato che il giudice di primo grado aveva proceduto alla condanna generica dei convenuti al risarcimento del danno, da determinarsi e liquidarsi nel prosieguo del giudizio, in cui ha disposto a tal fine consulenza tecnica d’ufficio, nonostante che l’attore non avesse mai dedotto alcun fatto costitutivo del danno, essendosi limitato a chiederne la liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1126 cod. civ.. In tal modo il giudice ha sostanzialmente esonerato la parte dal relativo onere probatorio, sostituendosi ad essa, mentre avrebbe dovuto respingerne la domanda per difetto di allegazione e di prova.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata " in quanto prima il Tribunale e poi la Corte abruzzese, anzichè pronunciarsi – rigettandola, alla luce delle considerazioni sopra svolte – sulla domanda avversaria di risarcimento con determinazione equitativa del danno, hanno sostituito ex officio tale domanda, operando inammissibilmente una mutatio o quanto meno una emendatio della stessa ed introducendo addirittura i fatti costitutivi del pregiudizio", disponendo, con l’ordinanza di rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, una consulenza tecnica per l’accertamento del danno.

I due motivi, che per la loro connessione obiettiva, vanno esaminati congiuntamente, sono fondati nei limiti che si preciseranno.

Dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso e nello stesso controricorso risulta che con il loro atto di citazione in giudizio M.M. e M.F. avevano chiesto la risoluzione del contratto preliminare intercorso con le controparti in data 30 aprile 1990 "con diritto delle istanti a trattenere la somma di L. 10.000.000 oltre al risarcimento del maggior danno giusta la clausola al punto 7) del preliminare da liquidarsi equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c.". A fronte di tale richiesta di risarcimento dei danni, da considerarsi specifica sia pure accompagnata dall’istanza di valutazione equitativa del danno, il Tribunale aveva disposto la condanna generica dei convenuti, rimettendo al prosieguo del giudizio la liquidazione del danno. Tale statuizione è stata confermata quindi dalla Corte di appello, che ha disatteso il terzo motivo di impugnazione con cui l’appellante aveva lamentato, proprio con riguardo a tale capo della pronuncia di primo grado, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Tanto precisato, la sentenza impugnata, che con riguardo a tale punto della controversia contiene una motivazione del tutto generica ed evasiva della questione posta dall’appello, non merita condivisione, atteso che la soluzione accolta appare discostarsi dal costante e consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui, qualora l’attore abbia richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla liquidazione di questo nello stesso processo (ed, condanna specifica), non importa se con richiesta di liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.; e non abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato la domanda all’an debeatur (cosiddetta domanda generica), il giudice del merito non può pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno e rimetterne la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova (Cass. n. 11460 del 2007; Cass. n. 5997 del 2007; Cass. n. 17250 del 2002; Cass. n. 4487 del 2000).

Le altre cesure sollevate dai motivi devono ritenersi assorbite, così come vanno dichiarati assorbiti il terzo e quarto motivo del ricorso, che denunziano, rispettivamente, in relazione al medesimo capo della decisione di appello, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione.

La sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rimessa dinanzi ad altra Sezione della Corte di appello dell’Aquila, che applicherà, nel decidere, il seguente principio: " nel caso in cui l’attore abbia chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla sua liquidazione, il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi sull’intera domanda, liquidando il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettandola per difetto di prova, non potendo pronunciare, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, una condanna generica al risarcimento del danno, rimettendone la liquidazione al prosieguo del giudizio".

La liquidazione delle spese di questo giudizio è rimessa la giudice di rinvio.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello dell’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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