Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 14-11-2011, n. 41412

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Messina confermava quella emessa dal GUP del tribunale della medesima città in data 16/12/2009.

In primo grado il F., allenatore della squadre giovanile della società calcistica Messina Sud, era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 81 cpv e 609 bis capoverso c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 5 per avere, mediante numerosissimi messaggi, tentato di indurre i minori M.R. e F. S. ad abbracciarlo e a compiere atti di autoerotismo, abusando del timore reverenziale e della volontà di compiacerlo da parte dei minori in quanto proprio allenatore; art. 81 cpv. e 610 c.p., art. 61 c.p., n. 5 per avere costretto il minore M.F. a inviargli continuamente messaggi telefonici con parole affettuose, minacciando in caso contrario di non farlo giocare a pallone.

Deduce in questa sede il ricorrente: a) l’inosservanza dell’art. 56 c.p. con riferimento agli art. 609 bis e 609 quater e la mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione assumendo che per quanto concerne la contestazione relativa agli abusi patiti da F.S. erroneamente era stata esclusa l’ipotesi del tentativo; b) inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 62 bis c.p. e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Per quanto concerne il primo motivo vi è corretta motivazione sulla esclusione del tentativo.

Il ricorrente ha rilevato come, stando alla motivazione della decisione impugnata, gli atti sessuali contestati si siano sostanziati in abbracci ed atti di autoerotismo del minore.

Aggiunge che non vi è alcuna contestualità tra le due condotte e che, pertanto, non avendo interessato in alcun modo zone erogene, alcuna valenza sessuale può essere riconosciuta agli abbracci mentre, con riferimento agli atti di autoerotismo, fa rilevare invece come le sollecitazioni a tali atti siano state veicolate tramite il telefono e che, quindi, in assenza di un contatto diretto, il reato debba ritenersi solo tentato essendo il contatto medesimo – si sostiene – presupposto indefettibile della consumazione del reato e come nessuna conseguenza sul piano psicologico vi sia stata per il minore.

Ciò posto si deve anzitutto rilevare come correttamente la corte di merito abbia ricondotto gli atti di autoerotismo dei minori nella nozione di atti sessuali essendo sul punto costanti i pronunciamenti di questa Corte (Sez. 3, n. 11958 del 22/12/2010 Rv. 249746; Sez. 3, n. 12987 del 03/12/2008 Rv. 243090). Ed è altresì ineccepibile dal punto di vista logico che proprio alla luce degli atti di autoerotismo il giudicante abbia ritenuto di dover valutare in termini di appagamento sessuale l’intera condotta del ricorrente nei confronti del minore.

Corretta appare anche la decisione nella parte in cui ravvisa l’esistenza di una forma di coercizione della volontà del minore nella minaccia di esclusione dalla squadra essendone il F. l’allenatore.

Quanto alla consumazione del reato si deve rilevare che, come recentemente ribadito da questa Sezione proprio in un caso in cui il reo aveva indotto la vittima a compiere su se stessa atti sessuali di autoerotismo, la fattispecie criminosa di violenza sessuale è integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli "atti sessuali", quali definiti dall’art. 609 bis cod. pen., coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale, nel momento in cui gli atti di autoerotismo sono stati compiuti a seguito delle minacce dell’imputato (Sez. 3, n. 11958 cit.).

E, dunque, non hanno pregio le doglianze del ricorrente che fanno leva sulla assenza del contatto fisico su zone erogene.

Si sostanziano, infine, in censure di merito quelle concernenti il diniego delle attenuanti generiche in quanto correttamente motivato con riferimento alla personalità dell’imputato; il che rende il motivo di ricorso sostanzialmente inammissibile.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *