Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6754 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). A seguito di accertamenti ispettivi di vigilanza condotti presso la Banca di credito cooperativo della Sibartide, la Banca d" Italia contestava nei confronti dei sig.ri A. F. e G. G., nella qualità di componenti del Consiglio di amministrazione della Banca predetta, plurime violazione per il non corretto svolgimento dei compiti di istituto inerenti: al mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo; al difetto di istruttoria in sede di erogazione gestione e controllo del credito; alla carenza nell’organizzazione dei controlli interni, nonché a posizioni ad andamento anomale e previsioni di perdite non segnalate all’organo di vigilanza.

Acquisite le deduzioni dei componenti del consiglio di amministrazione interessati con provvedimento del Direttorio della Banca d" Italia in data 21 maggio 2010 era inflitta nei confronti dei entrambi gli inquisiti la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 nella misura di euro 30.000,00.

Avverso la misura afflittiva i sig.ri F. e G. hanno proposto ricorso avanti al T.A.R. per il Lazio, deducendo motivi di violazione di legge in diversi profili inerenti, in particolare, al termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio; all’ insussistenza delle violazioni contestate, all’assenza dell’elemento soggettivo quanto alla condotta qualificata illecita ed alla carenza di motivazione.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Avverso detta sentenza i sig.ri F. e G. hanno proposto atto di appello ed hanno confutato le conclusioni del primo giudice e rinnovato i motivi di legittimità articolati in prime cure, insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato e, in via subordinata, per la riduzione nel "quantum" della sanzione inflitta.

Resiste la Banca d" Italia che, in rito, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per tardività nel deposito e, nel merito, ha contraddetto i motivi di impugnativa e concluso per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza dell’ 8 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Va condivisa l’eccezione della resistente Banca d" Italia di inammissibilità dell’appello (recte irricevibilità ex art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.) a causa del deposito del ricorso oltre il termine ordinario di trenta giorni, oggetto nella specie di dimidiazione per effetto dell’art. 119, commi 1, lett. b) e 7 cod. proc. amm.

Il presente giudizio investe, infatti, provvedimenti di un" autorità indipendente, qual è la Banca d" Italia, che è organismo preposto, in posizione istituzionale di separatezza dal plesso governativo, all’espletamento di funzioni di vigilanza e controllo sul settore sensibile del credito e del risparmio (Cons. St. sez. VI, n. 4521 del 5 settembre 2005).

All’ esercizio di detti compiti si correla la necessità di assicurare una rapida definizione delle controversie che coinvolgono le misure amministrative incidenti in modo rilevante sul diritto pubblico dell’economia e, più in generale, su settori di particolare rilevanza socioeconomica, ricorrendo, quindi, la ratio sottesa all’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, quale introdotto dalla legge n. 205 del 2000, ed ora all’art. 119 cod. proc. amm., per l’applicazione nella materia "de qua" del rito abbreviato (cfr. Cons. St. Sez. VI, n. 4521del 05 settembre 2005).

La notifica del ricorso in appello si è perfezionata il 28 giugno 2011, mentre il deposito ha avuto luogo il 25 luglio 2011, oltre in termine dimidiato di 15 giorni da osservarsi, per quanto prima detto, per la materia oggetto del contendere.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00) in favore della convenuta Banca d’Italia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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