Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2012, n. 8177

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 17-5-2000 B.G. A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari – Sezione Distaccata di Alghero il Comune di Alghero assumendo che dal 1950 possedeva pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente un terreno sito in (OMISSIS), della superficie di ettari 1,444 circa contraddistinto al catasto al F. 37, mappale 6, catastalmente intestato al convenuto, e che quale coltivatore diretto aveva provveduto alla lavorazione del predetto terreno, raccogliendone i frutti ed allevandovi anche negli anni passati del bestiame, traendovi in tal modo sostentamento per sè e per la famiglia.

L’attore chiedeva quindi dichiararsi l’esponente proprietario del suddetto terreno per intervenuta usucapione.

Li Costituendosi in giudizio il Comune di Alghero chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che detto terreno, facente parte del complesso denominato (OMISSIS), di proprietà dello Stato, poi appartenente all’Ente Ferrarese di Colonizzazione, da questi ceduto all’Ente Sardo di Colonizzazione e da quest’ultimo all’ETFAS (Ente per la Trasformazione Fondiaria e Agraria della Sardegna) assumendo la denominazione (OMISSIS), era stato successivamente venduto in data 4-7-1970 al Comune convenuto che lo aveva destinato all’uso pubblico, in particolare per la realizzazione di interventi nei settori dell’attività sportiva, turistica, alberghiera e balneare; i terreno in questione apparteneva al patrimonio indisponibile di esso Comune in considerazione sia degli atti di provenienza che del vincolo di destinazione, ed aggiungeva che non erano intervenuti provvedimenti idonei a far venire meno tale qualità.

Il Tribunale adito con sentenza del 22-11-2006 accoglieva la domanda attrice.

Veniva proposta impugnazione da parte del Comune di Alghero cui resisteva il B.; successivamente, a seguito del decesso di quest’ultimo, l’appellante riassumeva il processo nei confronti dei suoi eredi B.S., B.P., B.C. e P.G.; la Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari con sentenza dell’8-4-2010 ha respinto la domanda attrice introdotta nel primo grado di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza B.S., B. P., B.C. e P.G. hanno proposto un ricorso articolato in due motivi cui il Comune di Alghero ha resistito con controricorso introducendo altresì un ricorso incidentale affidato ad un solo motivo cui i ricorrenti principali hanno resistito con controricorso; B.S., B. P., B.C. e P.G. hanno successivamente depositato una memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo B.S., B.P., B. C. e P.G., denunciando violazione dell’art. 1141 c.c., comma 1, art. 2697 c.c. e artt. 122, 167 e 183 c.p.c. nonchè omessa o insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver escluso che la relazione di fatto intervenuta tra B. G.A. ed il terreno per cui a causa fin dal 1950 potesse essere qualificata come possesso "ad usucapionem" in ragione dell’asserita esistenza "ab origine" di un atto concessione-emesso in favore del padre del B.; in tal modo non era stato considerato sia che tale fatto impeditivo del diritto azionato dall’attore, ovvero che il potere di fatto fosse stato inizialmente esercitato come semplice detenzione, non era stato eccepito tempestivamente dalla controparte (che solo in grado di appello aveva adombrato l’esistenza di una concessione relativa non al fondo controverso, ma ad altro terreno, rispetto al quale il primo avrebbe costituito una "quota aggiuntiva"), sia che l’inesistenza di una qualsiasi concessione era stata ammessa dal Comune di Alghero.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 115-116-244 e 253 c.p.c. e art. 2725 c.c. nonchè omessa ed insufficiente motivazione, assumono che erroneamente il giudice di appello ha valorizzato le deposizioni dei testi S.R. e A.F. per ritenere che alla morte del proprio genitore era subentrato nel rapporto concessorio B.A.M. e che, in esito alla vendita dei terreni al Comune di Alghero, gli assegnatari dei poderi in regione (OMISSIS), e tra questi anche il B., avevano ottenuto in sostituzione altri poderi in località (OMISSIS), mantenendo tuttavia il B. la disponibilità della "quota aggiuntiva"; invero l’affermazione dei suddetti testi in ordine all’esistenza di un rapporto concessorio tra privato ed ente pubblico era irrilevante ed inutilizzabile, posto che il giudice non può recepire, in assenza di fatti, la mera valutazione giuridica del teste sull’esistenza di un tale rapporto, che oltretutto avrebbe dovuto essere provato per iscritto.

I ricorrenti principali inoltre evidenziano un ulteriore difetto motivazionale da parte della Corte territoriale allorchè quest’ultima ha ipotizzato, all’origine della disponibilità del terreno da parte del B., ed in alternativa all’esistenza della suddetta concessione, la sussistenza di un comodato d’uso in ordine al quale non ha offerto alcun elemento di supporto; infine i ricorrenti principali aggiungono che il giudice di appello non ha chiarito quale significato il teste S. avesse inteso attribuire all’espressione "quota aggiuntiva", allorchè aveva affermato che il terreno per cui è causa era stato lasciato al B. a tale titolo dall’ETFAS rispetto al podere datogli in concessione in regione (OMISSIS).

Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata, premesso come fatto pacifico che B. G.A. aveva occupato il terreno per cui è causa fin dagli anni 50 e lo aveva lavorato raccogliendone i frutti, ha aggiunto che peraltro dalle prove testimoniali espletate era emerso che il padre del B. aveva ottenuto in concessione dall’ERSAT un podere, comprensivo di abitazione, in località (OMISSIS), e che oltre a tale podere, quale "quota aggiuntivo", aveva ottenuto anche il terreno in contestazione; era poi rimasto accertato che, alla morte del genitore, nel rapporto concessorio era subentrato B. A.M. e che, in esito alla vendita dei terreni al Comune di Alghero, gli assegnatari dei poderi nella località (OMISSIS), e tra questi anche il B., avevano ottenuto in sostituzione altri poderi in località (OMISSIS), mantenendo peraltro il B. la disponibilità della suddetta "quota aggiuntiva".

Sulla base di tali elementi il giudice di appello ha ritenuto provato che all’origine della disponibilità del terreno per cui è causa da parte del B. sussisteva un provvedimento concessorio o al più un semplice rapporto di comodato d’uso (qualora si volesse ritenere che la "quota aggiuntiva" non facesse parte in origine della formale concessione) da parte dell’ente proprietario (Ente Ferrarese prima ed ERSAT poi), con la conseguenza che il B. era consapevole di detenere l’immobile per volontà del concedente proprietario;

pertanto egli avrebbe dovuto fornire la prova di aver compiuto un atto di interversione del possesso ai sensi dell’art. 1141 c.c., comma 2, prova che invece non era stata offerta; di qui quindi il rigetto della domanda di usucapione.

Orbene con riferimento al primo motivo di ricorso è agevole rilevare che, in presenza di una richiesta da parte del Comune di Alghero di rigetto della domanda di usucapione proposta, pur senza alcun riferimento ad un rapporto concessorio all’origine della refazione di fatto instaurata dal B. con il terreno in questione, l’attore era onerato dal fornire la prova di tutti i requisiti relativi al fatto costitutivo del diritto vantato, tra i quali l’animus possidendi", ovvero la volontà di esercitare sul bene una signoria corrispondente al diritto di proprietà; sulla base di tale premessa, il giudice di merito ha preso atto che dalla prova testimoniale assunta era invece emersa la prova contraria al riguardo, ovvero la sussistenza di un rapporto obbligatorio che giustificava la coltivazione del terreno in questione da parte del B.; nè d’altra parte è censurabile la valutazione di tali elementi probatori da parte della Corte territoriale, posto che nel vigente ordinamento processuale opera il principio dell’acquisizione delle prove, in forza del quale il giudice è libero di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie.

Occorre poi rilevare che il giudice di appello, avendo puntualmente indicato le fonti del proprio convincimento, ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede; nè può fondatamente ritenersi che la sentenza impugnata abbia dato rilevanza a pretese vantazioni giuridiche da parte dei testi escussi, che avevano fatto riferimento ad un rapporto concessorio tra l’ente proprietario del terreno ed il B., avendo in realtà la Corte territoriale valorizzato da tali dichiarazioni la circostanza che quest’ultimo aveva ottenuto la disponibilità dell’immobile da parte del suddetto ente, cosicchè ne ha tratto in diritto la conseguenza che la relazione di fatto instauratasi tra il B. ed il terreno in questione era riconducibile alla detenzione.

Sempre in ordine alla valutazione delle prove acquisite il giudice di appello ha poi sufficientemente chiarito che il terreno per cui è causa era stato concesso al B. quale "quota aggiuntiva", ovvero come un bene ulteriore rispetto al podere comprensivo di abitazione già messo nella sua disponibilità dall’ente proprietario; ciò spiega la ragione per la quale la Corte territoriale ha ipotizzato che, qualora detto terreno non fosse stato oggetto di un originario provvedimento concessorio, si doveva ritenere che il B. ne avesse avuto la disponibilità in virtù di un comodato d’uso, restando comunque acquisito il dato fondamentale che tale disponibilità doveva essere ricondotta alla volontà dell’ente stesso.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale, si osserva che il Comune di Alghero, con l’unico motivo formulato, denunciando violazione degli artt. 828-829 e 830 c.c. e art. 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver escluso che il terreno per cui è causa fosse compreso nel patrimonio indisponibile del Comune esponente.

Il motivo deve ritenersi assorbito all’esito del rigetto del ricorso principale.

Infatti secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite di questa stessa Corte, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere una risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora invece sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di Cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi di fondatezza del ricorso principale (Cass. S.U. 6-3-2009 n. 5456).

I ricorrenti principali quali soccombenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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