Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6752

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 26 maggio 2011 all’Inpdap, il Col. P. R. chiedeva l’ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 2010, col quale (in conformità al parere n. affare 2926/2005 del 15 luglio 2009 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato) era stato accolto il ricorso straordinario presentato dallo stesso istante il 21 giugno 2002 per il conseguimento del rimborso, da parte dell’Inpdap, del contributo dello 0,50% versato nella sua qualità di ufficiale delle FF.AA., spettante ex l. 21 febbraio 1963, n. 252, all’atto della cessazione del periodo di ausiliaria nell’ipotesi di mancata richiesta ed erogazione del prestito contraibile ai sensi della citata normativa.

L’ente debitore, con nota del 3 febbraio 2011, aveva rifiutato l’esecuzione del decreto richiesta dall’odierno ricorrente, negando la rimborsabilità del contributo con richiamo alla sentenza n. 1725 del 2006 della Corte di Cassazione, peraltro già presa in esame nel richiamato parere del Consiglio di Stato, il quale con richiamo a propri precedenti si era discostato dalla soluzione propugnata nella citata sentenza.

2. Incardinato il contraddittorio, all’udienza camerale del 27 settembre 2011 veniva acquisita copia del mandato di pagamento per l’importo di euro 2.147,65, emesso dall’Inpdap il 26 settembre 2011 in attuazione dell’ottemperando decreto decisorio, con rinvio della causa all’odierna udienza per consentire al difensore del ricorrente di verificare l’esattezza dell’adempimento.

3. All’odierna udienza camerale, preso atto della dichiarazione della natura satisfattiva del pagamento, la causa veniva trattenuta in decisione.

4. Premesso che secondo l’orientamento della Corte regolatrice (v. Cass. Civ., Sez. Un. 28 gennaio 2011, n. 2065), condiviso da questo Collegio, la decisione resa su ricorso straordinario è configurabile come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, deve ormai ritenersi suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza, si osserva che in esito al pagamento eseguito in corso di causa, satisfattivo delle ragioni creditorie fatte valere dall’odierno ricorrente con l’azione di ottemperanza, non resta che dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

5. In applicazione dei criteri della causalità e della soccombenza virtuale, le spese di causa come liquidate in parte dispositiva devono essere poste a carico dell’ente debitore.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere; condanna l’Inpdap a rifondere al ricorrente le spese relative al presente giudizio di ottemperanza, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 500,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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