Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 14-11-2011, n. 41694 Rimessione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto, depositato presso questa Suprema Corte il 19 maggio 2011, è stata presentata istanza di rimessione del procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Bolzano nei confronti di H.R., imputata del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa in danno del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano.

2. Sostiene l’istante l’esistenza di una grave situazione locale del Distretto Giudiziario di Bolzano, sia sotto il profilo della libera determinazione delle persone che vi partecipano che per la sussistenza di motivi di legittimo sospetto, con particolare riferimento al contenuto di un comunicato stampa del 20 aprile 2009 della sottosezione di Bolzano dell’Associazione Nazionale Magistrati.

3. Il suddetto comunicato stampa nel premettere che tutti i Magistrati dell’Alto Adige operano e giudicano con la dovuta indipendenza precisa, poi, come gli attacchi mediali alla Magistratura della d.ssa H. (esercente la professione forense) mettano a repentaglio il diritto fondamentale dei suoi mandanti ad un processo equo innanzi a Giudici indipendenti; delibera di segnalare l’accaduto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e rimette all’apprezzamento di ogni singolo Magistrato di valutare se presentare o meno querela per diffamazione.

4. Risulta, infine, depositata memoria difensiva nell’interesse della istante.

Motivi della decisione

1. L’istanza è meritevole di accoglimento.

2. In diritto può premettersi come, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’istituto della rimessione abbia carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del Giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporti la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la "translatio iudicii" (v. la citata Cass. Sez. Un. 28 gennaio 2003 n. 13687 e Sez. 2^ 3 dicembre 2004 n. 3055).

Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale debba intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolga e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del Giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolga il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possano configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.

Si è, poi, affermato che il pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipino al processo si identifica nel condizionamento che queste persone subiscono in quanto soggetti passivi di una vera e propria coartazione fisica o psichica che, incidendo sulla loro libertà morale, imponga una determinata scelta, quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario (v. Cass. Sez. 6^ 10 ottobre 2003 n. 42773).

Ancora, si è ulteriormente precisato come "la "grave situazione locale" che caratterizzi l’istituto sia necessariamente costituita da un fenomeno esterno alla dialettica processuale, con caratteristiche tali da porre in concreto pericolo la libertà di giudizio delle persone che partecipano al processo, mentre i comportamenti del Giudice ed i provvedimenti da questi assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed assumano valore sintomatico d’una mancanza di imparzialità dell’intero ufficio giudiziario (v.

Cass. Sez. 6^ 6 febbraio 2004 n. 44570).

Si è, inoltre, affermato (v. Cass. Sez. 4^ 27 aprile 2007 n. 25029) che la richiesta di rimessione del procedimento, dovendo essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la serenità e l’imparzialità dei Giudici possano venire seriamente incise e menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, non possa essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell’imputato.

Inoltre, il legittimo sospetto che impone la rimessione del procedimento ad altro Giudice deve riferirsi all’ufficio giudiziario nel suo complesso, e non ad un singolo magistrato o ad un singolo organo collegiale dell’ufficio.

Non costituiscono di per sè una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro Giudice, le locali campagne di stampa e manifestazioni di piazza (v. Cass. Sez. 3^ 7 ottobre 2009 n. 45310).

3. Tutto ciò premesso in diritto, il tema della decisione consiste nel verificare se la situazione di fatto esposta dalla richiedente integri la fattispecie prevista dalla norma, così come specificata dalle decisioni di questa Corte ora riportate.

Ritiene il Collegio che la risposta debba essere positiva.

In fatto giova precisare come nell’Alto Adige il sistema di reclutamento dei Magistrati sia assoggettato, in conseguenza dell’esistente bilinguismo, ad un regime speciale con concorso ad hoc, i cui aspiranti non partecipano neppure al reclutamento nazionale.

A ciò si aggiunga come anche nella successiva circolazione delle persone interessate all’Amministrazione della Giustizia vi siano forti chiusure tali da determinare un ambiente giudiziario territorialmente chiuso ed altamente omogeneizzato.

Tale situazione di fatto, che non può essere eccessivamente enfatizzata per non provocare ricadute di generica discriminazione, serve, però, ad illustrare come la portata del comunicato stampa posto in essere dai locali rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati, per conto dei Magistrati locali, nei confronti dell’odierna ricorrente abbia una portata inversamente proporzionale alle dimensioni territoriali del locale Foro.

Non tanto per l’avvenuta segnalazione dell’accaduto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che ha provveduto all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’Avvocato H., nè per l’indicazione della eventuale valutazione da parte dei singoli Magistrati della scelta di querelarsi, che analogamente ha determinato l’instaurazione del processo penale di cui si chiede la rimessione.

Quello che rileva con assorbente considerazione è l’espressione con la quale i Magistrati dell’ANM locale evidenziano che il comportamento dell’Avvocato H., cioè gli attacchi mediali alla Magistratura, possa mettere a repentaglio il diritto fondamentale dei propri mandanti ad un processo equo innanzi a Giudici indipendenti.

La suddetta espressione, nella migliore delle ipotesi frutto di una condotta che ha travalicato le effettive intenzioni degli autori, sembra più che un’orgogliosa manifestazione di autonomia e indipendenza una larvata minaccia di viceversa, scarsa imparzialità nel caso in cui i Magistrati locali si fossero imbattuti, nell’esercizio della giurisdizione, nei mandanti processuali dell’Avvocato H..

In altri termini, non può non risaltare, anche agli occhi del quivis de populo, che dalla iniziale manifestazione di indipendenza e di rinuncia ad ulteriori prese di posizione e di polemiche nei confronti di un determinato soggetto i Magistrati di Bolzano si siano spostati nel campo minato della generica e generale prospettiva del venir meno dell’indipendenza ma soltanto nei confronti dei "mandanti" dell’Avvocato H..

La stessa Associazione di categoria della Magistratura locale giunge, in sostanza, ad ammettere di non essere in grado di garantire la necessaria serenità ed imparzialità di giudizio nei confronti dei clienti assistiti dall’odierna istante.

Il che vale ad integrare quella grave situazione nella quale l’effettiva serenità ed imparzialità degli organi giudicanti non sia assistita dalle necessarie garanzie.

Non si appalesano nè sono stati aliunde prospettati gravi e legittimi motivi per sospendere il procedimento penale pendente a carico di H.R., così come richiesto nella memoria depositata il 15 giugno 2011. 4. L’istanza, in conclusione, deve essere accolta con rimessione del procedimento presso il Tribunale di Trieste.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 65 c.p.p., rimette il processo al Tribunale di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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