Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6748 Conservatori di musica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Conservatorio di musica di S.Pietro a Majella di Napoli impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania 21 febbraio 2011, n. 1594 con cui, non definitivamente pronunciando sul ricorso della signora S. S. avverso l’esito negativo dell’esame di pianoforte complementare dalla stessa sostenuto, nonché avverso gli atti connessi e complementari, è stata disposta la rinnovazione della prova d’esame della originaria ricorrente, previa nomina di una nuova commissione, rinviando la causa ad altra udienza per la trattazione della connessa domanda risarcitoria.

Si è costituita in giudizio la signora S. S. per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 29 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

Va anzitutto disattesa la domanda di cancellazione proposta dal difensore dell’odierna appellata con la memoria del 25 novembre 2011, con riferimento ad alcune espressioni a suo dire offensive contenute nell’atto di appello. Non ritiene il Collegio che quanto riportato nelle pagg. 4, 5, 14 e 15 dell’atto di appello, nelle parti specificamente trascritte nella istanza di cancellazione, possa assumere, ai sensi dell’art. 89 Cod. proc. civ., i connotati propri delle "espressioni sconvenienti o offensive" delle quali si renda opportuno lo stralcio dagli atti processuali. Si tratta, infatti, di espressioni polemiche ma strettamente inerenti ai fatti di causa che, seppur a tratti colorite, non appaiono debordare dai limiti di esercizio del diritto di difesa e trasmodare in offesa al contraddittore.

Nel merito, va osservato in via pregiudiziale e dirimente che l’appello è divenuto improcedibile.

Risulta dagli atti di causa che il giorno 6 giugno 2011 l’originaria ricorrente S. ha sostenuto, dinanzi a diversa commissione d’esame, nominata dal commissario ad acta, l’esame di pianoforte complementare e ne ha superato le prove, conseguendo la relativa licenza.

Secondo la costante giurisprudenza del giudice amministrativo, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, il superamento di una prova d’esame da parte di un candidato, ancorché a seguito di una pronuncia propulsiva (a contenuto non vincolato) del giudice amministrativo, costituisce ai fini processuali un fatto nuovo ed esterno rispetto all’alveo processuale nella misura in cui attesta, fino a nuove determinazioni amministrative ed al di là delle illegittimità dedotte dall’interessato in sede di impugnazione del precedente giudizio negativo, la inadeguatezza nel merito di tale giudizio e la sua sostituzione con una nuova valutazione amministrativa.

L’Amministrazione non ha perciò interesse alla riforma della sentenza di annullamento di un atto che, posteriormente alla pronunzia giurisdizionale di primo grado, ha essa stessa sostituito, con autonomo provvedimento, determinando un nuovo assetto del rapporto controverso (in tal senso, Cons. Stato, Ad. plen. 27 febbraio 2003, n. 3).

Nemmeno si può dire che la nuova valutazione positiva della candidata rappresenti un facere esclusivamente imposto dalla sentenza appellata. Questa ha infatti disposto in ordine all’an della rinnovazione della prova d’esame, ma nulla ha statuito in relazione al suo possibile esito: che è risultato positivo soltanto in ragione delle capacità tecniche dimostrate dalla candidata in sede di quell’esame.

La presente pronuncia di improcedibilità dell’appello non incide, ai sensi dell’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm., sul disposto annullamento degli atti in primo grado gravati, quantomeno al limitato fine dell’eventuale pronuncia risarcitoria (rispetto alla quale il giudice di primo grado ha disposto il rinvio della causa per approfondimenti istruttori). Resta salva naturalmente la possibilità di questo giudice, in sede di eventuale nuovo appello avverso la sentenza definitiva, di verificare la ricorrenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti giuridici dell’azione risarcitoria. Tuttavia non appare inopportuno osservare già che l’attribuzione alla ricorrente del bene della vita (la licenza di pianoforte complementare) rivendicato a mezzo dell’iniziativa giudiziale costituisce essa stessa forma tendenzialmente satisfattiva di riparazione, in ragione degli effetti ripristinatori propri del giudicato di annullamento e della susseguente riedizione dell’azione amministrativa in un senso rilevatosi coincidente con quello auspicato dalla originaria ricorrente. A tal proposito l’istituto appellante, ove non vi abbia già adempiuto, dovrà prendere atto della circostanza che la ricorrente ha superato, a seguito di nuova valutazione, l’esame di pianoforte complementare e provvedere a reintegrarla in tutte le posizioni giuridiche che a in passato erano state negativamente incise dall’originario (e ormai superato) giudizio negativo (comprese quelle afferenti la carica di membro della Consulta degli studenti e del Consiglio accademico).

In definitiva, per le svolte considerazioni, il ricorso in appello va dichiarato improcedibile.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione della natura esclusivamente processuale della pronuncia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n.2631/11), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del presente grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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