Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2012, n. 8170 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso de 18.8.1994 C.C., G.G., P.L., Q.E. e D.F., premesso di essere proprietari di unità immobiliari site nel villino C/7, facente parte del complesso immobiliare sito in (OMISSIS), composto di altri n. 4 villini (C/1, C/8, D/9, D/10), deducevano che la srl EDILNOVA 93, proprietaria del villino C/6 , aveva dato corso a lavori di trasformazione del villino in una serie di unità immobiliari, con creazioni di box auto, aventi accesso da una rampa realizzata sbancando e attraversando un’area di proprietà comune adibita a giardino confinante con la strada pubblica e con abbattimento del muro condominiale che recingeva il complesso immobiliare. Pertanto i ricorrenti, ritenute tali opere pregiudizievoli dei loro diritti ed in contrasto con le norme di legge e del regolamento condominiale, chiedevano all’adito Pretore di Roma di pronunciare provvedimenti urgenti e opportuni a tutela della proprietà e del possesso comune a tutti i condomini. Interveniva volontariamente in giudizio il Condominio la (OMISSIS) aderendo alle domande dei ricorrenti e chiedendo di essere reintegrato nel possesso. Si costituiva la Edilnova93 srl contestando nel merito le pretese avversarie in quanto le opere realizzate riguardavano la proprietà esclusiva della stessa società e non gravano su proprietà condominale e comunque dilettavono i presupposti di legge richiesti per lo spoglio.

Disposta la CTU e sentito un informatore, l’adito Pretore pronunciava ordinanza interdittale con la quale ai sensi dell’art. 1168 c.c., disponeva l’immediate reintegra dei ricorrenti e dell’intervenuto condominio nel possesso esclusivo della porzione immobiliare costituita dalla particella n. 386 e, dichiarata chiusa la fase sommaria, fissava per la trattazione del merito possessorio l’udienza del 17.4.96. In corso di causa a seguito del decesso del difensore della srl Edilnova il processo veniva dichiarato interrotto. La causa veniva quindi riassunta a cura del condominio, ma il nuovo procuratore della Edilnova, nel costituirsi, chiedeva la declaratoria di estinzione del processo in quanto la notifica del ricorso per riassunzione e del relativo decreto non era stata effettuata presso la sede sociale ma alla residenza del liquidatore. Il Tribunale con sentenza n. 18035/03 dichiarava l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 305 e 307 c.p.c., condannando i condomini ricorrenti ed il condominio al pagamento delle spese processuali. Questi ultimi proponevano appello avverso la predetta sentenza insistendo per la conferma dell’ordinanza interdittale. La Edilnova 93 nel costituirsi rilevava la nullità dell’appello del condominio per difetto di procura ed eccepiva l’estinzione del processo per irritualità della notifica del ricorso e decreto di riassunzione.

L’adita Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3405/08 depos. in data 3.9.2008, in accoglimento del gravame, revocava la dichiarazione di estinzione del giudizio e disponeva la reintegrazione dei condomini e del Condominio nel possesso dell’area di cui alla part. 386, ordinandone il rilascio da parte della società nel frattempo in liquidazione, che condannava al pagamento delle spese del doppio grado.

Ricorrono per la cassazione della predetta pronuncia F., L. e T.P. da D.G.A., nella qualità di soci della cessata Edilnova 93 srl sulla base di 4 mezzi;

resistono con controricorso il Condomino (OMISSIS) nonchè i condomini C., G., P., Q. e D.. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Osserva il Collegio preliminarmente che la Edilnova 93 srl venne cancellata dal registro delle imprese ciò che ha comportato la sua immediata estinzione e la consequenziale cessazione di ogni potere di rappresentanza del liquidatore. Tanto premesso, il ricorso per cassazione è stato proposto da T.F., L. e P. e da D.G.A., nella qualità di soci della cessata Edilnova 93 srl nonchè da T.P. quest’ultimo quale socio e liquidatore della medesima società. Secondo la nota decisione delle S.U. n. 4060/2010, la cancellazione dal registro delle imprese determina in ogni caso automaticamente l’estinzione della società quanto meno a far data dal 1 gennaio 2004, con l’effetto di cui all’art. 2495 c.c.. Pertanto in caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, "i singoli soci non sono legittimati all’esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l’oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci" (Cass. n. 16758 del 16/07/2010; Cass. n. 22863 de 03/11/2011).

Da ciò emerge il difetto di legittimazione dei ricorrenti e la conseguente dichiarazione d’inammissibilità del ricorso da essi proposto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

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