Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-07-2011) 14-11-2011, n. 41465

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza depositata il 16 marzo 2011 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., ha respinto l’istanza di M.R. diretta ad ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere o la sostituzione di essa con altra meno afflittiva, in sede di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, il 25 febbraio 2011, per il reato di porto abusivo di pistola Beretta, calibro 7,65, provento di furto in danno di D. B.C..

A ragione il Tribunale ha addotto che, fermi e indiscutibili i gravi indizi di colpevolezza, essendo stato il M., nel frattempo, condannato alla pena di due anni di reclusione ed Euro 300,00 di multa, all’esito di giudizio abbreviato, giusta sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, del 3 marzo 2011, donde la ritenuta sussistenza di piena prova a suo carico, le esigenze cautelari dovevano essere confermate per il concreto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, desunto delle modalità del fatto-reato e dalla personalità del richiedente, il quale aveva portato in luogo pubblico una pistola carica, pronta all’uso, al dichiarato fine di difesa personale per timore di ritorsioni a causa delle malefatte del proprio fratello in Albania, considerati altresì i precedenti di polizia del M., declinante in più occasioni false generalità.

Il Tribunale ha precisato che la mera assenza di precedenti penali non era di per sè idonea ad escludere automaticamente le esigenze cautelari specialpreventive, come da richiamata giurisprudenza di legittimità, e ha aggiunto che la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari non era praticabile non avendo il ricorrente fissa dimora in Italia.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il M., tramite il suo difensore, avvocato Annamaria Lovelli, denunciando la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, non ancorato dal Tribunale a concrete circostanze ma fondato su mere congetture, nonostante l’incensuratezza del ricorrente, denunciato una sola volta per delitto (furto) del tutto diverso da quello oggetto del presente procedimento, con omesso esame altresì dell’adeguatezza e proporzionalità della confermata misura di massimo rigore.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile perchè proposto per motivo manifestamente infondato, avendo il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, adeguatamente e coerentemente motivato, senza incorrere in vizi logici e giuridici, le ragioni della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari specialpreventive e dell’idoneità, proporzionalità e adeguatezza della confermata misura coercitiva di massimo rigore.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

La cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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