Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6744

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, sede di Milano, rubricato al n. 898/2008, A. s.p.a. in persona del legale rappresentante chiedeva l’accertamento della nullità della delibera dell’Autorità dell’energia elettrica ed il gas in data 8 febbraio 2008, ARG/gas 12/8 e per quanto possa occorrere della nota della stessa Autorità del 19 dicembre 2007, della deliberazione 15 ottobre 2007, n. 261, delle delibere dell’AEEG n. 22/2005, 57/2006, 258/2006 e 53/2007; chiedeva inoltre l’annullamento della suddetta delibera n. 12/2008, della suddetta nota in data 19 dicembre 2007 e della delibera n. 261/2007, nonché l’accertamento del proprio diritto all’aggiornamento delle tariffe per la distribuzione del gas per il secondo periodo regolatorio, anni termici dal 2004/2005 al 2007/2008.

Lamentava:

1) violazione dell’art. 113 della Costituzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3476/2007 ed eccesso di potere sotto vari profili;

2) violazione della deliberazione dell’Autorità n. 170/2004 e del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3476/2007, oltre che eccesso di potere sotto vari profili;

3) violazione della deliberazione dell’Autorità n. 170/2004, del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3476/2007, dei giudicati formatisi sulle sentenze del Tribunale amministrativo della Lombardia, sede di Milano, Sezione II, 13 giugno 2001, n. 6691 e del Consiglio di Stato, Sezione VI, 4 settembre 2002, n. 4448, oltre che eccesso di potere sotto vari profili;

4) violazione delle deliberazioni dell’Autorità n. 170/2004 e n. 171/2005, del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3476/2007, dei giudicati formatisi sulle predette sentenze, oltre che eccesso di potere sotto vari profili;

5) violazione degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 12, lett. e), della legge 481/1995 e dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 164/2000.

A. s.p.a. chiedeva quindi la declaratoria di nullità o in ogni caso l’annullamento delle delibere impugnate, oltre che l’accertamento del proprio diritto all’aggiornamento delle tariffe di distribuzione del gas per il cosiddetto secondo periodo regolatorio (anni termici dal 2004/2005 al 2007/2008), sulla base del VRD per l’anno termico 2003/2004 così come rideterminato in base alle sentenze del TAR Lombardia e del Consiglio di Stato.

Con la sentenza in epigrafe, n. 3617 in data 5 maggio 2009, il Tribunale amministrativo della Lombardia, sede di Milano, Sezione IV, dichiarava in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso, compensando le spese del giudizio.

2. Avverso la predetta sentenza propone l’appello in epigrafe, rubricato al n. 5469/09, A. s.p.a contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 15 novembre 2011.

3. L’odierna appellante a suo tempo ha contestato con ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia la delibera n. 237 in data 28 dicembre 2000 mediante la quale l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas aveva determinato le tariffe di distribuzione del gas per il cosiddetto primo periodo regolatorio (dal 1 gennaio 2001 al 30 settembre 2004), contestando in particolare la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione.

In accoglimento del ricorso il Tribunale amministrativo con sentenza 13 giugno 2001, n. 6691, la sentenza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione 4 settembre 2002, n. 4448.

In esecuzione del giudicato così formatosi l’Autorità con deliberazione n. 87/03 modificava la procedura di calcolo del capitale investito e con delibera 23 dicembre 2003, n. 161, approvava la proposta tariffaria dell’odierna appellante per l’anno termico 2003 – 2004.

Con delibera n. 170 in data 29 dicembre 2004 l’Autorità definiva i criteri per la determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per il cosiddetto secondo periodo regolatorio (1 ottobre 2004 – 30 settembre 2008).

Con sentenze del Tribunale amministrativo della Lombardia, sede di Milano, n. 668/2005, confermata, "in parte qua" dal Consiglio di Stato, Sezione VI, 20 aprile 2006, n. 2211, è stata confermata, per quanto ora interessa, la legittimità del metodo di calcolo del VRD stabilito dalla delibera n. 170.

Con sentenza 14 marzo 2006, n. 613, il Tribunale amministrativo della Lombardia, sede di Milano, sezione IV, in accoglimento del ricorso presentato dall’odierna appellante ha annullato la nota dell’Autorità n. EF/MO5/2171/em in data 20 maggio 2005 dichiarava il suo diritto alla rideterminazione della componente CGD del VRD per l’anno termico 2003 – 2004, ultimo del primo periodo regolatorio, con riferimento all’ambito tariffario complessivamente inteso.

La predetta sentenza è stata confermata da questo Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza 22 giugno 2007, n. 3476.

Il successivo contenzioso, definito dal Tribunale amministrativo della Lombardia con la sentenza appella, ha avuto un duplice oggetto, costituito dalle seguenti pretese dell’odierna appellante:

A) la corretta determinazione della componente CGD del VRD per l’anno termico 2003 – 2004;

B) l’estensione dei principi stabiliti a tale riguardo alle successive annate, rientranti nel cosiddetto secondo periodo regolatorio.

La prima pretesa è stata soddisfatta in sede di giudizio per l’esecuzione della predetta sentenza del Tribunale amministrativo della Lombardia, sede di Milano, sezione IV, 14 marzo 2006, n. 613.

Quanto alla seconda pretesa, il primo giudice ha ritenuto che la stessa dovesse essere azionata impugnando tempestivamente le successive delibere con le quali l’Autorità ha stabilito il regime tariffario delle diverse annualità del cosiddetto secondo periodo tariffario.

L’appellante sostiene che anche queste ultime sono nulle per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 613.

La tesi si fonda, sostanzialmente, sul principio della congrua remunerazione del capitale investito dettato dall’art. 23, secondo comma, del d. lg. 23 maggio 2000, n. 164, ma non può essere condivisa.

Questo Consiglio di Stato con diverse decsioni di questa VI Sezione, a partire da 10 gennaio 2011, n. 46, ha accertato che l’annullamento giurisdizionale della delibera n. 237 del 2000 non ha effetto caducante sulle delibere seguenti, in quanto tra questi atti, presupposto il primo (contenente regole tecniche) e attuativi i successivi (di determinazione della proposta tariffaria per ciascun esercente) non si riscontra quel nesso di conformazione o dipendenza assoluta che importa l’eccezionale effetto della caducazione: regola questa, della caducazione, che sola può determinare eccezione al principio, tuttora vigente, della necessità di impugnazione e di specifico annullamento dell’atto amministrativo affinché ne siano eliminati gli effetti, comportando tutto ciò l’onere di impugnazione dei detti provvedimenti successivi, cui nella specie le ricorrenti non hanno provveduto.

Atteso che il Collegio condivide l’orientamento già manifestato dalla Sezione, l’argomentazione non può essere condivisa.

4. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

In considerazione della complessità delle questioni trattate le spese devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 5469/09, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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