Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6743 Giudicato amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (Milano), 7 maggio 2008, n. 1326 che ha dichiarato inammissibile il ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti dall’odierna appellante da I. – I. R. I. E. S. s.p.a. per l’annullamento della nota 18 gennaio 2007 della Direzione tariffe dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e per l’accertamento del suo diritto a determinare il valore della componente CGD (costo di gestione) del VRD (vincolo sui ricavi di distribuzione) per l’anno termico 20032004 e per l’intero secondo periodo regolatorio con riferimento all’ambito tariffario complessivamente inteso (ricorso principale) nonché (motivi aggiunti) avverso la nota del 20 dicembre 2007 dello stesso organo istruttorio dell’Autorità (Direzione tariffe), recante la proposta di rigetto della istanza a suo tempo presentata ed avente analogo contenuto della pretesa fatta valere con l’azione di accertamento.

A base della decisione di primo grado di inammissibilità, il giudice ha posto, quanto alla domanda di accertamento, l’insussistenza di posizioni di diritto soggettivo in capo alla società appellante, esercente l’attività di distribuzione del gas, in relazione al potere di regolazione tariffaria dell’Autorità ed estrinsecatosi con atti non impugnati nei termini dalla società interessata e, quanto alla domanda di annullamento, il carattere endoprocedimentale e, quindi non attualmente lesivo, degli atti gravati.

L’appellante insiste anche in questo grado nel reiterare le pretese di primo grado, rilevando l’erroneità della sentenza che ha escluso che essa possa giovarsi dell’estensione del giudicato di annullamento formatosi, in altri giudizi, sulla delibera AEEG n. 237/00, caducata per inadeguatezza del metodo parametrico di determinazione dei costi di gestione e del capitale investito con riferimento alle gestioni associate degli ambiti tariffari complessi. Essa domanda l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado con consequenziale annullamento, in riforma della sentenza, degli atti gravati in primo grado e con l’accertamento del diritto ad ottenere per quei periodi l’applicazione di profili tariffari determinati, occorrendo, con il metodo ordinario anziché con quello parametrico.

Si è costituita in giudizio l’Autorità per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 29 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

L’appello va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.

La questione della possibile estensione a soggetti diversi dalle parti processuali il giudicato di (parziale) annullamento formatosi sulle sentenze di questa VI Sezione del Consiglio di Stato (nn. 2242, 2243 e 3476 del 2007) aventi ad oggetto la delibera AEEG n. 237/00, perché relativo ad atto regolatorio a carattere generale e inscindibile (quindi con efficacia erga omnes), è stata già risolta (sentenza 10 gennaio 2011, n. 45) nel senso della irrilevanza della questione ai fini decisori. Da tale decisione non si ravvisano, nella presente controversia, ragioni plausibili per discostarsi, pur dovendosi ricordare che l’estensione del giudicato a soggetti estranei alla controversia (in quanto non aggregabili al novero di parte in senso formale di cui all’art. 2909 Cod. civ.) rientra nei poteri discrezionali dell’Amministrazione, senza che possa trovare applicazione, in ipotesi di non estensione, la qualificazione di nullità dell’atto (art. 21septies l. 7 agosto 1990, n. 241) per violazione o elusione di giudicato (che presuppone l’identità delle parti).

Nella richiamata sentenza si è osservato che i criteri tariffari definiti nella delibera n. 237 del 2000 (nella parte in cui stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non si basi sui dati concreti della singola gestione, ove sussistenti, e che, nel caso di servizio svolto in forma associata per più comuni, i singoli vincoli per il ricavo distribuzione e per il ricavo vendita dettaglio sono riferiti a ciascuna località e non all’ambito tariffario complessivamente inteso) non sono immediatamente e direttamente applicabili ai singoli esercenti, dovendo questi presentare alla AEEG una proposta tariffaria oggetto di una successiva determinazione dell’Autorità stessa, come peraltro chiaramente indicato dall’art. 6, comma 1, della citata delibera. La delibera n. 237 del 2000 reca quindi il quadro regolatorio tecnico di carattere generale e non dispone determinazioni efficaci per ciascun esercente; queste ultime, attesa l’esigenza di una appropriata configurazione soggettiva del detto quadro regolatorio, sono contenute in provvedimenti tariffari specifici, aventi quindi motivazione e contenuto autonomi e tali da non porsi in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente. Ne consegue che l’annullamento giurisdizionale della delibera n. 237 del 2000 non ha effetto caducante sulle delibere seguenti riguardanti le determinazioni tariffarie applicabili ai singoli gestori, in quanto tra questi atti, presupposto il primo (contenente regole tecniche) e attuativi i successivi (di determinazione della proposta tariffaria per ciascun esercente) non si riscontra quel nesso di conformazione o dipendenza assoluta che importa l’eccezionale effetto della caducazione automatica, avente carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regola della necessaria e tempestiva impugnazione dell’atto amministrativo in funzione della eliminazione dei suoi effetti giuridici.

Da tanto consegue che, come correttamente rilevato anche dai primi giudici, la odierna appellante,in carenza di una impugnazione diretta e tempestiva degli atti che hanno determinato il profilo tariffario per gli anni in contestazione non potrebbe giovarsi degli effetti del giudicato di annullamento formatosi in altri giudizi sulla delibera n. 237 del 2000, risultando per tal guisa infondata la sua domanda volta all’accertamento del proprio profilo tariffario in applicazione del criterio ordinario, anche con riguardo alle gestioni associate di più comuni, a prescindere dalla impugnazione degli atti che hanno specificamente determinato il proprio profilo tariffario. La pretesa fatta valere ha infatti consistenza di interesse legittimo e come tale suppone la previa rimozione, in via giurisdizionale, dell’atto autoritativo di applicazione della tariffa praticabile.

Per questa parte dunque l’impugnazione va respinta, risultando logica e consequenziale la sentenza di primo grado che ha dichiarato sul punto l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei provvedimenti tariffari che hanno in concreto applicato, in confronto di I. -I. R. I. E. S. s.p.a., i criteri di determinazione delle tariffe contenuti nella delibera n. 237 del 2000.

Quanto all’impugnativa delle indicate note della Direzione tariffe, di proposta di diniego di accoglimento dell’istanza della odierna appellante, va condivisa l’assunto della sentenza per cui secondo cui, trattandosi di proposta (non vincolante) della Direzione Tariffe, da portare all’approvazione del Collegio dell’Autorità ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244 (sulla disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas), la stessa non ha i caratteri dell’atto definitivo e non ha quindi effetto lesivo per le ragioni dell’odierna appellante. In ogni caso, appare ancor più dirimente osservare, nella direzione della sopravvenuta improcedibilità, per questa parte, dell’appello, che il provvedimento conclusivo (delibera AEEG n. 46/08) è stato autonomamente impugnato dall’odierna appellante (unitamente ad altre società attive nella distribuzione del gas) ed è stato definito, in accoglimento dell’appello dell’AEEG, con sentenza di rigetto del ricorso di primo grado(Consiglio di Stato, VI, 10 gennaio 2011, n. 45).

Consegue la improcedibilità di questa seconda parte dell’appello.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione della particolare natura della controversia e del suo epilogo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 8379/2008), come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara improcedibile.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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