Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2012, n. 8166

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – D.M.G., promissario acquirente, in base ad contratto preliminare del 22 aprile 1991, di un complesso immobiliare di proprietà della s.r.l. Cetra, ha agito (con atto di intervento nel giudizio promosso da B.S., promissaria acquirente di altra porzione immobiliare di proprietà della Cetra), nei confronti di tale società, sua promittente venditrice, dopo che questa aveva ceduto lo stesso compendio con atto dell’8 giugno 1992 alla s.r.l. La Spiga che, a sua volta, con successivo atto del 6 agosto 1992, lo aveva alienato alla s.r.l. Mughetto.

Il D.M. ha chiesto, anche nei confronti della società La Spiga e della società Mughetto, di dichiarare la nullità per simulazione assoluta del primo atto di trasferimento e per l’effetto di accertare che il bene era rimasto nella proprietà esclusiva della prima venditrice, nei cui confronti ha formulato domanda di trasferimento coattivo.

L’adito Tribunale di Milano, con sentenza in data 29 novembre 2004, ha dichiarato la nullità della procura conferita dalla s.r.l. Cetra al difensore per la costituzione nel giudizio promosso da B.S. e, conseguentemente, ha ritenuto di non poter pronunciare sulle domande svolte dal D.M. con l’atto di intervento, in quanto non notificato alla s.r.l. Cetra, da considerare contumace in virtù della dichiarata nullità della procura conferita al difensore.

2. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 5 dicembre 2007, ha rigettato l’appello del D.M., pur correggendo la motivazione della sentenza di primo grado.

La Corte territoriale ha ritenuto valido il mandato ad litem conferito dalla s.r.l. Cetra, e quindi regolarmente instaurato il contraddittorio tra il D.M. e la detta società.

Esaminando nel merito la domanda del D.M., la Corte d’appello l’ha ritenuta infondata.

La Corte di Milano ha rilevato che l’appellante "intravede un profilo simulatorio nella circostanza che le due società, tra le quali era intervenuta la vendita immobiliare (regolarmente trascritta), presentavano più elementi di collegamento, quali la sede e la presenza in entrambe in qualità di socio di riferimento di M.I.", ritenendo che "le due società sarebbero in realtà il medesimo soggetto, sicchè il trasferimento dell’immobile dalla prima alla seconda costituirebbe una operazione fittizia".

Ma tale prospettazione – ha sottolineato la Corte territoriale – "confligge con il connotato di autonomia dell’ente giuridico collegato alla acquisizione, dal momento della sua fondazione, di una personalità distinta dai suoi componenti ed alla configurazione di esso come centro di imputazione autonomo di interessi economici".

Pertanto – ha concluso la Corte del merito – "in base ai soli dati indicati dall’appellante non è possibile ritenere, neppure in via meramente presuntiva, la mancanza dell’elemento volitivo della dichiarazione di trasferimento del compendio promesso in vendita al D.M. con contratto preliminare non sottoposto a trascrizione". 3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il D. M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 gennaio 2008, sulla base di un unico motivo.

La s.r.l. Mughetto ha resistito con controricorso, mentre le altre società intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, "violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 1470, 2727 e 2729 cod. civ., nonchè vizio della motivazione sotto il profilo di una approfondita e corretta disamina logica e giuridica dei concordanti elementi presuntivi portati a supporto della simulazione assoluta". Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito: "Voglia l’Ecc.ma Corte adita dichiarare che, nell’ipotesi di domanda di nullità dell’atto di compravendita immobiliare a causa della ritenuta simulazione assoluta, l’indagine giudiziale, sugli elementi indiziar e presuntivi, deve seguire un percorso logico ed analitico che, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono alla decisione adottata, escluda criticamente la rilevanza di ogni elemento esterno anche solo astrattamente idoneo a delineare conseguenze differenti dall’adottata decisione e che, tenendo conto del fatto che la domanda è stata proposta da terzi estranei al negozio, valuti i singoli fatti noti anche nella loro convergenza globale". 2. – Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Occorre premettere che in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, il giudice del merito ben può valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, i quali vanno considerati non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass., Sez. 1, 26 novembre 2008, n. 28224).

La Corte d’appello ha escluso che la prova presuntiva dell’accordo simulatorio possa discendere – in assenza di altri elementi indiziari – dal semplice collegamento tra la società venditrice e la società acquirente, rilevando come l’avere entrambe le società di capitali il medesimo socio di riferimento e la sede sociale nello stesso luogo non faccia venir meno la presenza di un interesse ad una reale, e non fittizia, acquisizione del bene oggetto del contratto di compravendita.

Tanto premesso, il quesito formulato a corredo del motivo si conclude con una massima astratta sulla prova presuntiva, del tutto svincolata dalla fattispecie, senza confrontarsi con la ratio che sostiene la sentenza impugnata; in particolare, il quesito omette di individuare (come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte: tra le tante, Sez. 1, 22 giugno 2007, n. 14682) tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera di questa Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata.

Inoltre, là dove denuncia il vizio di motivazione, il quesito, assolutamente generico, per un verso non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, omettendo di prospettare gli ulteriori elementi indiziari dei quali il giudice del merito avrebbe dovuto tenere conto per ritenere raggiunta, per presunzioni, la prova della simulazione assoluta; per l’altro non reca la sintetica esposizione delle ragioni per le quali la motivazione adottata sarebbe inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass., Sez. 3, 30 dicembre 2009, n. 27680).

3. – Il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione, richiesta dal pubblico ministero, dell’art. 385 c.p.c., u.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13 (cfr. Cass., Sez. 2, 18 gennaio 2010, n. 654).

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla società controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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