Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2010) 14-11-2011, n. 41448

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. F.R. era indagato in ordine a vari reati (di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b); D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279; artt. 633 – 639 bis e 635 c.p.; L. n. 349 del 1991, art. 30 e L.R. n. 33 del 1993; D.P.R. n. 120 del 2003, art. 6; R.D. n. 523 del 1904, artt. 93 e 96; L. n. 2248 del 1865, art. 374) in riferimento alla sua attività di socio amministratore della ditta F.R.G. s.n.c. nonchè alla qualità di proprietario delle attrezzature e di parte dei fondi ove veniva espletata l’attività di frantumazione inerti e produzione di conglomerati cementizi.

In particolare gli veniva contestato che procedeva a realizzare e mantenere opere abusive senza le dovute autorizzazioni edilizie; che espletava l’attività di frantumazione inerti e produzione di conglomerati cementizi realizzando e mantenendo tali opere abusive ricadenti in area vincolata paesaggisticamente in quanto facente parte della fascia di rispetto del fiume Sele, nonchè inserita nella Riserva Naturale regionale; che effettuava emissioni di polveri in atmosfera provenienti dall’impianto di frantumazione inerti in assenza di autorizzazione da parte dell’Ente competente; che arbitrariamente invadeva suolo demaniale facente parte dell’alveo del fiume Sele; che, espletando l’attività di frantumazione inerti e produzione di conglomerati cementizi, danneggiava il suolo pubblico, mediante la realizzazione di opere e l’installazione di attrezzature su suolo demaniale in assenza di autorizzazione dell’Ente competente.

Il G.I.P. di Sant’Angelo dei Lombardi con decreto del 23/29 marzo 2011 disponeva il sequestro preventivo dell’area su cui insisteva l’opificio di frantumazione di inerti e produzione di calcestruzzo della "F.R.G. snc", sito in agro di Senerchia.

2. A seguito di richiesta di riesame il Tribunale di Avellino con ordinanza del 20 aprile 2011 accoglieva la richiesta di riesame depositata il 31 marzo 2011 nell’interesse di F.R. e, per l’effetto, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, disponendo la restituzione all’avente diritto, a cura del P.M. procedente, di quanto in sequestro. In particolare il tribunale riteneva la totale mancanza della prova dell’attualità dell’esercizio dell’opificio in questione.

3. Avverso questa pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in tre motivi con cui il procuratore della Repubblica ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e di mancanza e/o illogicità della motivazione.

In particolare è denunciata la violazione degli artt. 633 e 639 c.p.. Il procuratore della Repubblica ricorrente censura l’ordinanza impugnata perchè il tribunale del riesame, dopo aver affermato l’astratta configurabilità dei reati ipotizzati, ha in sostanza negato la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità dell’area oggetto di sequestro potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, rilevando che la mancanza di prova in merito all’attualità del funzionamento dell’impianto di frantumazione e dell’esercizio dell’opificio non comportava la insussistenza del periculum in mora.

Questa valutazione operata dal tribunale in sede di riesame è – secondo il procuratore della Repubblica ricorrente – viziata perchè non tiene conto della natura permanente del reato in caso di protrazione dell’occupazione abusiva di area demaniale.

2. Il ricorso è inammissibile.

E’ stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte – e qui si ribadisce – che in materia di misure cautelari reali legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l’art. 325 c.p.p., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l’applicazione della misura. Cfr. da ultimo Cass., Sez. 3, 26 maggio 2010 – 7 luglio 2010, n. 25882, che ha affermato che è inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame proposto dal Pubblico Ministero che ha richiesto l’applicazione della misura cautelare, in quanto legittimato a ricorrere contro le ordinanze del tribunale distrettuale è solo il Procuratore della Repubblica presso quest’ultimo.

Essendo stato nella specie proposto il ricorso dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi anzichè dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino, il ricorso stesso si appalesa inammissibile.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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