Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6735 Concorsi a cattedre della scuola secondaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 29 novembre 2005, n. 12603 che ha respinto il ricorso dell’odierna appellante S. M. avverso l’atto di esclusione dal concorso per soli titoli a cattedre delle scuole secondarie di secondo grado, per l’insegnamento di discipline giuridiche e economiche negli istituti di istruzione secondaria delle province di Venezia e Treviso, nonché della graduatoria compilata da quel Sovrintendente scolastico regionale, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.

A base dell’appello la ricorrente, unitamente alla violazione dell’art. 6 d.m. 12 luglio 1989 (che approva la tabella di valutazione dei titoli per il concorso per soli titoli indetto in prima applicazione del d.l. 10 1uglio 1989, n. 249 per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo) nella parte in cui prevede la comunicazione dell’esclusione agli interessati a mezzo di lettera raccomandata, torna a proporre la questione del possesso, da parte sua, del prescritto requisito minimo di servizio (pari a 360 giorni di insegnamento) utile all’accesso al concorso; e censura la sentenza nella parte in cui invece erroneamente valida la determinazione negativa, priva di motivazione, dell’Amministrazione scolastica, che tale requisito ha ritenuto insussistente nonostante la documentazione esibita in sede concorsuale. Essa chiede l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, con annullamento, in riforma integrale della sentenza, degli atti gravati.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate per resistere al ricorso e chiederne la reiezione.

All’udienza del 29 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

L’appello è fondato e va accolto.

É assorbente e fondata la censura con cui l’appellante lamenta la carenza di motivazione del provvedimento di sua esclusione, sotto il profilo che lo stesso ha immotivatamente ritenuto insussistente il prescritto requisito minimo di servizio per l’accesso alla sessione concorsuale riservata, nonostante che dalla documentazione esibita tale requisito risultasse comprovato.

La ricorrente ha infatti dimostrato di possedere il requisito minimo di 360 giorni di servizio richiesto dall’art. 2 d.l. 6 novembre 1989, n. 357 (recante norme per il reclutamento del personale della scuola), convertito dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417, per l’accesso ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 2 del medesimo decreto: servizio che – in base all’art. 11 – deve in prima applicazione essere maturato nel periodo intercorrente tra l’anno scolastico 19821983 e l’anno scolastico 19881989. Probabilmente l’ Amministrazione scolastica non ha tenuto conto, nel computo del servizio utile prestato dalla S., dei periodi relativi all’insegnamento estivo (prestato dal 18 giugno 1987 al 20 luglio 1987 e dal 14 giugno 1988 al 12 luglio 1988) e di quelli afferenti gli incarichi di componente di commissioni d’esame di riparazione, che invece vanno conteggiati in suo favore (cfr. Cons. Stato, Ad. plen, 25 maggio 1995, n. 18). D’altra parte, l’odierna appellante ha impugnato vittoriosamente, dinanzi al medesimo Tribunale amministrativo, (che ha deciso con la sentenza 25 novembre 2004, n. 14001, passata in giudicato), l’esclusione dall’esame di abilitazione disposta dalla stessa Amministrazione scolastica regionale con provvedimento del 31 maggio 1991 recante analoga (e non condivisibile) motivazione di pretesa carenza del prescritto requisito minimo di servizio.

In definitiva, l’appello va accolto perché non è motivata l’esclusione impugnata.

L’accoglimento nel merito dell’appello consente di ritenere assorbita la questione afferente la lamentata violazione della comunicazione individuale del provvedimento di esclusione, pur oggetto di autonomo motivo di appello.

Le spese di lite del doppio grado possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 1236/07), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla, nei limiti dell’interesse della ricorrente, gli atti in primo grado impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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