Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2010) 14-11-2011, n. 41411

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Svolgimento del processo

1. S.C.I., V.N. e F.S. erano tutti imputati: a) del reato di cui all’art. 416 c.p., commi 1, 2, 3 e 5 perchè al fine di trame profitto, costituivano, organizzavano o comunque partecipavano ad un’associazione per delinquere volta alla commissione dei reati di furto e riciclaggio di veicoli (macchine movimento terra), nonchè all’uso di certificati falsamente compilati al fine di occultarne la provenienza illecita, in particolare agendo con mezzi consistiti: nel possedere capacità di approvvigionamento diretto o indiretto nel reperire veicoli provento di furto (commessi nel nord Italia); nel disporre di centri capaci di fornire supporto logistico per occultare i veicoli provento di delitto; nel disporre di ampie aree (capannoni) idonee all’occultamento dei mezzi ed alla ripunzonatura apocrifa del numero di telaio; nel reperire documenti falsi al fine di creare dei doppioni di veicoli regolarmente circolanti in Europa; nel disporre di una fitta rete commerciale di rivendita in territorio nazionale ed internazionale, esportando (in (OMISSIS)) i beni di provenienza illecita, intestandoli talvolta a persone o ditte compiacenti.

In particolare S.C.I. – unitamente a V. N., e P.M. – agivano quali promotori ed organizzatori del sodalizio criminale in Piemonte, con il compito di progettare, costituire e dirigere tutte le operazioni illecite, atte a reperire e riciclare i beni di provenienza illecita, decidendo i vari "modus operandi" da adottare e le varie strategie da eseguire ed in particolare con il compito di: acquistare veicoli provenienti da furto; coordinare le attività di riciclaggio, predisponendo i piani e i luoghi dove occultare e "taroccare" i veicoli rubati; reperire locali dove occultare i mezzi trafugati ed eseguire le operazioni del riciclaggio.

In questa associazione a delinquere in particolare F. S., unitamente ad altri compartecipi, aveva il compito di reperire sul territorio mezzi d’opera e di movimento terra da rubare e poi affidare ai vari ricettatori.

S.C. era inoltre imputato: b) del reato di cui all’art. 81 cpv c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 3, 4, 5 e 7; art. 4, nn. 1, 2 e 7; perchè, al fine di trarre un ingiusto profitto, favoriva e sfruttava la prostituzione di B.C.F. (nata a (OMISSIS)) indicandole il luogo ove esercitare il meretricio, i compensi da percepire in relazione a ciascuna prestazione, controllandola assiduamente e facendosi consegnare tutti o in parte i guadagni realizzati; nonchè tentava anche di indurre alla prostituzione una ragazza (OMISSIS) di nome " S." non meglio identificata.

Il S. era altresì imputato unitamente a P.M.:

c) del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv, c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 3, 4, 5 e 7; art. 4, nn. 1, 2 e 7; perchè, in concorso tra loro, al fine di trarre un ingiusto profitto, favorivano la prostituzione di B.I.C. e di B.M., detta " A." ed in particolare, accompagnando la B.I. in (OMISSIS), ospitandola nella loro abitazione di (OMISSIS), imponendole, con minaccia, di prostituirsi, al suo rifiuto venendola il S. per la somma di Euro 1.000,00 ad un albanese quindi picchiandola e minacciandola nuovamente di morte e così costringendola a prostituirsi in (OMISSIS), e facendosi consegnare tutti i guadagni realizzati; quindi tentando nuovamente di avviarla alla prostituzione insieme ad altra ragazza, tale B.M., detta " A." che già sfruttavano da data imprecisata.

Altresì il S. era imputato: d) del reato di cui agli artt. 110 e 648 c.p., art. 61 c.p., n. 7 perchè, in concorso tra loro ed al fine di trarre un ingiusto profitto, acquistavano o comunque ricevevano l’escavatore modo YAMAR VI015 matricola (OMISSIS) dotato di benna, martello demolitore e due pedane per carico e scarico di proprietà di M.T.G. compendio di furto patito dallo stesso in (OMISSIS) come da denuncia presentata ai Carabinieri di quel comune in data (OMISSIS), ed espressamente fornendo T. e l’ I., nella loro qualità di proprietari della ditta TELESCAVI IMPIANTI titolare dei beni -, un capannone ove occultare il mezzo d’opera ricettato ed un autocarro per il suo trasporto, caricando poi l’escavatore (in particolare il S.C., altro soggetto rimasto sconosciuto) su un carrello appendice di un autobus della linea "ATLASIB" diretto a (OMISSIS), condotto da tale C.A. e sul quale viaggiava P.M., con l’intento di trasferirlo all’estero.

Infine F.S. era poi imputato unitamente a R. A.: n) del reato di cui agli artt. 110 e 648 c.p. perchè, in concorso tra loro ed al fine di trarre un ingiusto profitto, acquistavano o comunque ricevevano, nella consapevolezza della provenienza delittuosa, un autocarro FIAT 135 targato (OMISSIS) provento del reato di furto patito da C.L. in data (OMISSIS) e denunciato lo stesso giorno ai Carabinieri di Grugliasco (accertato in (OMISSIS)).

2. Il GIP DI TORINO con sentenza del 6 marzo 2009 dichiarava S. C.I. colpevole dei reati a lui ascritti, escluse le circostanze aggravanti di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3 contestate ai capi b) e c) e ritenuta l’aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7, unificati dal vincolo della continuazione i reati di cui ai capi b) e c), tra loro, e i reati di cui ai capi a) e d) tra loro e con il reato giudicato con sentenza Corte d’Appello di Trieste 8.4.2008 irrevocabile il 24.5.2008, ritenuto più grave quest’ultimo con la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di mesi 10 di reclusione per i reati di cui ai capi a) e d) del procedimento e, compresa quella inflitta con la sentenza della Corte d’Appello Trieste il 8.4.2008 irrevocabile il 24.5.2008, rideterminava la pena complessiva, in anni 2 mesi 7 giorni 10 di reclusione ed Euro 1 .400 di multa; alla pena di anni 2 mesi 10 di reclusione ed Euro 800 di multa per i reati di cui ai capi b) e c) del procedimento.

Dichiarava V.N. colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta per i capi c) ed f) l’attenuante di cui all’art. 648 bis c.p., comma 3 considerata equivalente alla contestata aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7, unificati gli addebiti dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo e), e con la riduzione per il rito, e lo condannava alla pena di anni 5 mesi 2 giorni 20 di reclusione ed Euro 1.200 di multa.

Dichiarava F.S. colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo n), e con la riduzione per il rito, e lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa.

3. La Corte d’appello di Torino con sentenza del 9-17 novembre 2010, nel riformare parzialmente la sentenza nei confronti del coimputato V.N., rigettava l’appello degli imputati S. e F..

Osservava in particolare la corte d’appello che lei operazioni di intercettazione telefonica, le indagini sul territorio sviluppate mediante servizi di OPC e coadiuvate da attività di registrazione video e da rilevatori di posizione GPS, evidenziavano una organizzazione che era strutturalmente composta da due gruppi; il primo, operante in Italia, era capeggiato, inizialmente e sino al suo arresto avvenuto il 4 maggio 2007 da S.C.I., il quale intratteneva rapporti con complici romeni che effettuano furti e faceva nascondere veicoli, prevalentemente macchine movimento terra, in capannoni nella disponibilità di I.L., I. A. e V.N.; ivi venivano alterati i dati di riconoscimento dei singoli mezzi, mentre V. si preoccupava di far preparare la documentazione falsa, intestata prevalentemente a R.S., utile al trasferimento dei mezzi in (OMISSIS) dove S. era in contatto con tale C.D.. Le intercettazioni telefoniche dimostravano che, dopo l’arresto di S., il suo posto era stato occupato da V.N.: costui, appoggiandosi a soggetti italiani e stranieri, era dedito alla ricettazione e al riciclaggio delle macchine da movimento da terra e da lavoro di vario tipo, provento di furto, di regola, da parte di F.S. e R.A.. La merce provento di furto veniva inviata all’estero, ed in particolare in (OMISSIS), ove agiva il secondo frammento dell’organizzazione, sotto la direzione del citato C.D., in grado di assicurare al sodalizio la vendita all’estero dei mezzi rubati e riciclati pervenuti dall’Italia.

4. Avverso questa pronuncia gli imputati S. e F. propongono ricorso per cassazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso di S.C.I. è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare la corte d’appello non avrebbe fornito un’adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso di F.S. è articolato in due motivi con cui da una parte egli censura la sentenza impugnata perchè la corte d’appello non avrebbe motivato in ordine alla consapevolezza del imputato di far parte della associazione a delinquere; d’altra parte deduce la mancanza di una piena prova della condotta contestatagli.

2. Entrambi i ricorsi sono infondati.

3. In particolare il ricorso del S. è infondato atteso che la corte d’appello ha puntualmente motivato in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; Non senza considerare che la corte territoriale ha evidenziato il ruolo primario svolto dall’imputato nella associazione a delinquere.

Va ribadito in proposito (Cass., sez. 5, 26 novembre 1998 – 12 febbraio 1999, n. 1863) che l’attenuante di cui all’art. 62-bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi;

sicchè il riferimento alla adeguatezza della pena, fondata sulla valutazione della personalità e degli specifici precedenti, è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche (Cass., sez. 2, 5 giugno 2003 – 25 giugno 2003, n. 27313;

Cass., sez. 4, 20 dicembre 2001 – 28 febbraio 2002, n. 8167; Cass., sez. 1, 13 giugno 2001 – 25 luglio 2001, n. 29679). Sotto questo profilo la decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.

4. Infondate sono anche le censure dell’imputato F. atteso che la corte d’appello ha parimenti motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’associazione a delinquere conformandosi alla giurisprudenza di questa corte quanto alla distinzione rispetto al concorso di persone nel reato. In proposito questa corte (ex plurimis Cass. Sez. 5, 4 ottobre 2004 – 3 novembre 2004, n. 42635) ha più volte affermato che l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati. Principio questo di cui ha fatto corretta applicazione la corte d’appello nell’impugnata sentenza.

Inammissibile – perchè generico ed afferente alle valutazioni di merito della corte territoriale – è poi il secondo motivo di ricorso riguardante la sussistenza della prova della condotta di cui l’imputato è stato riconosciuto essere colpevole.

5. Pertanto entrambi i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e condanna singolarmente i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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