Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6733 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, la sig.ra R. G. proponeva impugnativa avverso le graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia pubblicate in data 11 gennaio 2006 presso l’ Istituto professionale per il commercio N. Tridente di Bari relative: al profilo professionale di "assistente amministrativo"; al profilo professionale di "assistente tecnico AR02"; al profilo professionale di "assistente tecnico AR21", nonché di atti ad esse presupposti e consequenziali o comunque connessi.

L’impugnativa era altresì rivolta contro i conferimenti di supplenze disposti in esito alle due graduatorie da ultimo impugnate, con specifico riguardo alla supplenza, relativa al profilo di assistente tecnico AR21, assegnata alla sig.ra Q. A. presso l’Istituto Perotti di Bari ed alla supplenza per il profilo di assistente tecnico AR02 conferita al sig. R. R..

La sig. G. chiedeva, inoltre: l’accertamento del diritto ad essere inserita, sempre nella 3^ fascia, nella graduatoria definitiva di circolo e di istituto per il profilo professionale di "assistente amministrativo" con il punteggio di 18,50 invece che di 14; nella graduatoria definitiva di circolo e di istituto per il profilo professionale di "assistente tecnico AR02" con il punteggio di 37,10, nonché nella graduatoria definitiva di circolo e di istituto per il profilo professionale di "assistente tecnico AR21".

La ricorrente formulava doglianze in ordine:

– all’omessa considerazione del diploma in "addetto alla contabilità di azienda" quale titolo valido per l’inserimento nella graduatoria per il profilo professionale di "assistente tecnico AR21",

– al mancato inserimento nella graduatoria per il profilo professionale di "assistente tecnico AR02", in presenza di apposita domanda a tal fine prodotta;

– alla mancata ammissione a punteggio del servizio reso in qualità di assistente tecnico presso istituto legalmente riconosciuto.

Con sentenza in forma semplificata n. 1690 del 2006 il T.A.R. adito respingeva il ricorso, perché in parte infondato ed in parte inammissibile.

Avverso detta sentenza la sig.ra G. ha proposto atto di appello ed ha contrastato le statuizioni del T.A.R.,. insistendo nei motivi articolati in prime cure e chiedendo, inoltre, il risarcimento del danno patito sul piano sia curricolare che patrimoniale.

Il sede di note di udienza la ricorrente ha insistito nelle proprie tesi difensive.

Il Ministero della pubblica istruzione e l’ Istituto professionale per il commercio N. Tridente di Bari si sono costituiti in resistenza ed hanno depositato documenti relativi all’insorta controversia.

All’udienza dell’ 8 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello è infondato.

2.1). L’ Amministrazione ha correttamente negato l’inclusione della ricorrente nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia per il profilo di "assistente tecnico AR21" sulla base delle previsione dettate dell’ o.m. n. 59 del 1994 e dalla tabella di corrispondenza dei titoli utili all’ammissione che individua con carattere tassativo i casi di equiparazione.

L’equiparazione del titolo di studio posseduto dalla ricorrente (addetto alla contabilità di azienda) a quelli previsti in via ordinaria per l’inserimento nella graduatoria opera nei soli limiti e casi previsti dalla disciplina di settore o dalla lex specialis del concorso, con la conseguenza che non è consentito all’ Amministrazione di prendere in considerazioni titoli diversi, salva l’esistenza di puntuali previsioni di legge o di regolamento che ne dichiarino l’equipollenza (cfr. ex multis Cons. St., Sez. VI, n. 2494 del 3 maggio 2010; n. 4994 del 19 agosto 2009; sez. V, n. 9229 del 23 dicembre 2003).

Non giova, inoltre, alle ragioni del ricorrente il richiamo al d.m.

14 aprile 1997, n. 250, sulla classificazione, a seguito della definizione dei nuovi programmi di studio, dei diplomi che si conseguono presso gli istituti professionali di Stato.

Il predetto d.m., infatti, nel sostituire, tra l’altro, all’art 1, penultimo comma, la qualifica di "addetto alla contabilità di azienda" con quella di "operatore della gestione aziendale – operatore dell’impresa turistica", riconosce, tuttavia, all’art. 2 la validità dei titoli rilasciati dagli istituti professionali di Stato ai fini dell’accesso "alle qualifiche funzionali previste nei vari comparti dell’impiego pubblico… in relazione ai vari profili professionali" nei limiti di una regolamentazione secondaria, con richiamo nello specifico alla sede della contrattazione collettiva.

Con riguardo alla fattispecie di cui è controversia non sono state introdotte modifiche alla tabella recante l’individuazione dei titoli di studio validi per l’accesso al profilo professionale di cui alla graduatoria AR21, che, come posto in rilievo dall’Amministrazione, non prendono in considerazione il diploma di "operatore della gestione aziendale" agli effetti dell’invocata equiparazione. Deve, quindi, ritenersi preclusa – alla stregua di quanto previsto dall’art. 2 del d.m. n. 250 del 1997 prima richiamato – ogni integrazione in via di interpretazione estensiva della tabella di valutazione dei titoli utili all’inserimento in graduatoria.

2.2). Con il secondo mezzo l’appellante – a fronte della mancata inclusione nella graduatoria relativa al profilo professionale di assistente tecnico AR02 – deduce di aver formulato a tal fine apposita richiesta, tuttavia non presa in considerazione dall’ Amministrazione.

Rileva il collegio che nella copia della domanda versata il giudizio – nella parte concernente lo specifico titolo di studio a tale fine utile, nonché in quella relativa ai periodi di servizio elencati ai fini dell’ammissione a punteggio – si rinviene il solo riferimento al profilo di assistente tecnico RR45, mentre nulla è indicato agli effetti della graduatoria AR02,

Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la pretesa all’inserimento in tale ultima graduatoria non può ricondursi all’astratta titolazione del modello di domanda riferita, in via generale, ai "profili professionali di assistente amministrativo (ed) assistente tecnico", gravando a carico dell’interessato l’onere di introdurre ogni ulteriore specificazione in ordine alle graduatorie per le quali si intende concorrere.

2.3). In ordine al mancato riconoscimento nella graduatoria di assistente amministrativo di punti 4,10 per periodi di servizio resi presso scuola paritaria il d.m. n. 55 del 2005 – restato inoppugnato – stabilisce all’art. 6, comma settimo, che non può essere attribuito alcun punteggio a servizi prestati dal concorrente in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo: detta previsione è valida anche per l’anzianità di servizio maturata presso le scuole non statali, che deve essere necessariamente accompagnata, in simmetria con i servizi resi presso le scuole statali, dal possesso del titolo di studio prescritto per l’inserimento in graduatoria.

2.4). Quanto, infine, alla non leggibilità della firma posta in calce alle graduatorie si tratta di elemento che – per concorde giurisprudenza – non determina l’invalidità dell’atto ove concorrano, come nella specie, elementi testuali idonei a ricondurre il provvedimento all’organo competente (dirigente dell’istituzione scolastica indicata come prima nella domanda) ed alla sfera di poteri previsti per la redazione dell’ atto (ex multis Cons. St., n. 4269 del 13 luglio 2011; n. 4712 del 29 luglio 2009).

2.5). All’assenza di lesioni alle situazioni soggettive di interesse legittimo tutelate segue la reiezione della domanda risarcitoria.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’ Amministrazione convenuta, avuto riguardo all’attività difensiva espletata, in euro 300,00 (trecento/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 300,00 (trecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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