Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6732

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di appello n. 6041/06, notificato il 15 giugno 2006, il signor F. C. impugnava la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma), II, n. 6669/05 dell’8 settembre 2005, che non risulta notificata, con la quale si respingeva il suo ricorso avverso il parere contrario espresso il 24 luglio 1997 dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, in via surrogatoria del nulla osta regionale, per la sanatoria di un fabbricato di civile abitazione in Salva Marcigliano di Poggio Mirteto.

La sentenza respingeva le censure di difetto di motivazione e di istruttoria in quanto sarebbero emerse con chiarezza, benché in forma sintetica, le ragioni della denegata autorizzazione, con riferimento alla necessità di conservare i caratteri strutturali (morfologici, vegetazionali e insediativi), nonché i valori paesaggistici sia dei centri abitati che dell’ambiente circostante, con conseguente eccessivo impatto dell’edificio, in quanto realizzato su un lotto di superficie limitata, rispetto a quella prevista dal Piano territoriale paesistico (P.T.P.), in contrasto con le caratteristiche della zona agricola, che il Piano intendeva tutelare e valorizzare. Le valutazioni espresse dall’Amministrazione, d’altra parte, non erano censurabili se non per illogicità e contraddittorietà, con riferimento allo stato reale dei luoghi, ma non avrebbero assunto valenza decisiva, in tal senso, né le considerazioni svolte dal consulente di parte, né le argomentazioni difensive, riferite al "grado di abusivismo o di antropizzazione della zona".

Avverso le predette conclusioni, l’appellante ricordava di avere presentato istanza di condono edilizio ai sensi della l. 23 dicembre 1994, n. 724, con contestuale istanza alla Regione Lazio per il rilascio del nullaosta di cui all’art. 7 l. 29 giugno 1939, n. 1497 e successiva richiesta dell’intervento surrogatorio dell’Autorità statale, concluso con l’emanazione del parere negativo da parte della Soprintendenza.

Tale parere, secondo l’appellante, non tiene conto del mutato contesto urbanistico dell’area, caratterizzata anche da insediamenti produttivi di rilevanti dimensioni, con conseguente fondatezza delle censure di erroneità, nonché carenza di motivazione e di istruttoria.

Il diniego riferito a un intervento di modesta entità, come quello realizzato, è infatti giustificato solo da una totale – ma in realtà insussistente – inedificabilità dell’area e non può, invece, essere assunto senza riferimento allo stato attuale dei luoghi, caratterizzato dalla presenza di ventitre corpi di fabbrica limitrofi a quello di cui trattasi, con destinazione sia residenziale che commerciale ed industriale.

Tenuto conto di quanto sopra, con sentenza interlocutoria della sezione n. 3545/11 del 13 giugno 2011, veniva disposta l’acquisizione di una documentata relazione, corredata di materiale fotografico e redatta in contraddittorio con il diretto interessato (anche assistito da un proprio tecnico di fiducia), circa le caratteristiche edificatorie ed il grado di urbanizzazione dell’area di cui trattasi, con precisazione del carattere regolare, o meno, degli edifici immediatamente circostanti a quello in contestazione.

Nell’udienza odierna, tuttavia, il Collegio ha preso atto dell’inottemperanza dell’Amministrazione alle richieste di chiarimento sopra specificate e – tenuto conto sia di tale condotta processuale, ex art. 116 Cod. proc. civ., sia dell’apporto fornito dall’appellante, con perizia tecnica di parte depositata il 21 ottobre 2011 -esprime il giudizio conclusivo, nei termini di seguito illustrati.

Nella situazione in esame spettava all’Autorità statale – in via surrogatoria – il potere di rilasciare il nullaosta paesaggistico nell’ambito di una procedura di sanatoria straordinaria edilizia in area paesisticamente vincolata, che prescindeva dall’ordinaria regolamentazione urbanisticoedilizia, avendo la procedura in questione carattere predeterminato, con previsione nella legge di riferimento dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del titolo abilitativo, fatto salvo – per la aree soggette a regime di vincolo, non implicante inedificabilità assoluta – il giudizio tecnicodiscrezionale dell’Autorità preposta alla salvaguardia dei valori paesaggistici tutelati, circa la compatibilità dell’intervento abusivo con i valori stessi.

Premesso quanto sopra, e anche in considerazione del descritto comportamento processuale dell’Amministrazione, il Collegio ritiene che le argomentazioni dell’appellante appiano condivisibili, risultando il parere negativo impugnato contraddittorio e riferito a considerazioni non di compatibilità paesaggistica, ma urbanisticoedilizie, estranee alle valutazioni di cui all’art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47.

Nel parere infatti, si riconoscono le "modeste dimensioni" dell’edificio da condonare, ma si afferma al tempo stesso che lo stesso comporterebbe un" "edificazione eccessiva della zona", di cui si perderebbero, di conseguenza, le "caratteristiche morfologiche particolari proprie delle zone agricole".

Deve dunque essere rilevato che la consistenza dell’immobile – di per sé definito come di "modeste dimensioni" – è ritenuta nel medesimo parere eccessiva con riferimento non già all’interesse paesaggistico (che costituisce il valore da tutelare), ma all’indice di edificabilità urbanistica, che sembra ritenersi superato in rapporto alla superficie del lotto (pur non essendovi una contestazione esplicita).

Il parametro sopra indicato non appare dunque indicativo della compatibilità paesaggistica, da riferire all’impatto visivo del manufatto rispetto al contesto tutelato e al relativo pregio protetto dal vincolo, non già al rapporto meramente quantitativo con il terreno di insistenza a disposizione del proprietario. Alla luce del primo fattore sopra indicato, vale d’altra parte la valutazione di "modesta" entità fatta in esordio, ed è dunque contraddittorio fare poi riferimento alla superficie del lotto di sedime per affermare il contrario.

L’eventuale superamento di detto indice non costituiva pertanto valida causa preclusiva della sanatoria, mentre ulteriori valutazioni di natura urbanistica e non paesaggistica non erano di competenza dell’Autorità preposta alla valutazione della compatibilità paesaggistica.

Tanto basta a ritenere l’atto impugnato illegittimo e meritevole di annullamento.

L’appello va pertanto accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo.

Quanto alle spese giudiziali, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto dei complessi equilibri, da garantire nella vicenda in esame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento in data 24 luglio 1997, con cui è stato espresso parere contrario alla sanatoria del fabbricato oggetto di causa; compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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