Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2012, n. 8157 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.C.S. in C., premesso di essere comproprietaria insieme al marito C.P., di un appezzamento di terreno sito nel Comune di (OMISSIS), a vantaggio del quale esisteva una servitù di passaggio pedonale e carraio a carico del fondo di proprietà di M.L. e G.L.M. e, in prosecuzione, di quello di G.V., convenne dinanzi al Tribunale di Ivrea i vicini chiedendo che fosse accertata l’esistenza sui fondi dei convenuti della servitù di passaggio pedonale e carraio o che, in subordine, nel caso fosse ritenuto sussistente solo il passaggio pedonale, ne fosse disposto l’ampliamento al fine di consentire il passaggio carraio per soddisfare le esigenze edificatorio del proprio fondo, come da richiesta del Comune, che tale condizione aveva richiesto per rilasciare la concessione edilizia.

I convenuti si costituirono distintamente in giudizio, riconoscendo l’esistenza della servitù di passaggio pedonale, ma negando che essa consentisse anche il passaggio carraio, e opponendosi alla domanda subordinata di disporne l’ampliamento.

Il giudice di primo grado respinse entrambe le domande e la relativa decisione, su gravame dell’attrice, fu confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza n. 1558 del 17 ottobre 2005, che rigettò la domanda principale di confessoria servitutis sulla base della considerazione che, come dimostrato dalle prove testimoniali, la servitù di passaggio a favore del fondo dell’appellante era solo pedonale; la domanda subordinata di ampliamento della servitù venne invece respinta in ragione del rilievo che detto fondo non poteva considerarsi intercluso, dal momento che il marito dell’attrice, C.P., comproprietario dello stesso, era altresì titolare di altro fondo confinante dotato, tramite servitù su altri fondi, di accesso carraio sulla pubblica via, sicchè l’attrice era in grado di utilizzare quest’ultimo senza eccessivo disagio.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 25 maggio 2006, ricorre B.C.S., affidandosi a tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi le parti intimate.

La ricorrente e la resistente G.V. hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, denunziando violazione degli artt. 1063, 1065 e 1067 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, lamenta che la sentenza impugnata abbia disatteso il principio, affermato da sentenze della Corte di Cassazione, secondo cui la servitù a favore di un determinato fondo non si estende ad altro che ad esso venga successivamente unito e non abbia altresì tenuto conto che il fondo di proprietà esclusiva del marito non ha accesso diretto sulla pubblica via, sicchè ella avrebbe dovuto richiedere la costituzione di una nuova servitù a carico dei fondi serventi rispetto a quello di proprietà esclusiva del proprio coniuge.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, a norma del citato art. 1051, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di un terzo può essere consentita solo nel caso in cui l’ampliamento di quella esistente risulti impossibile oppure comporti dispendio e disagio eccessivi, valutazione quest’ultima che il giudice di appello avrebbe dovuto compiere per giustificare la soluzione accolta e che, invece, ha completamente omesso. Si aggiunge che, dalle risultanze degli atti di causa, risultava invece la piena praticabilità dell’ampliamento richiesto.

I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione obiettiva, sono fondati.

La sentenza impugnata ha giustificato la conclusione accolta sulla base della considerazione che il fondo dell’attrice non poteva qualificarsi intercluso in quanto suo marito C.P., che ne era comproprietario, era altresì titolare in via esclusiva di altro fondo contiguo dotato di accesso carraio sulla pubblica via.

L’errore in cui è incorso il giudice territoriale è evidente ed è stato esattamente denunziato dalla ricorrente sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 1051 cod. civ.. Il giudice di merito non ha infatti considerato che il contitolare di un fondo non può asservire a vantaggio dello stesso il fondo che sia di esclusiva proprietà dell’altro comunista e che ciò non può fare nè liti dominus nè iure servitutis. Non in quanto proprietario, dal momento che il fondo contiguo non gli appartiene, non in forza di un preteso diritto di servitù, atteso che, come esattamente dedotto nel primo motivo del ricorso, il carattere di realità della servitù impedisce che il diritto esistente a favore di un fondo si estenda ad altro che venga ad esso unito (Cass. n. 10907 del 2011; Cass. n. 10447 del 2001; Cass. n. 7064 del 1988).

Per ragioni sostanzialmente analoghe, questa Corte del resto ha già avuto modo di precisare che il requisito della interclusione deve ritenersi esistente anche quando il proprietario di un fondo sia comproprietario dei fondi interposti tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, non potendo il comunista asservire il fondo comune al proprio (Cass. n. 3702 del 1989). Il caso così deciso è evidentemente diverso da quello dedotto in questo giudizio, ma risulta confermato il principio di diritto sopra enunciato.

A tali rilievi merita aggiungere che nemmeno è condivisibile l’ulteriore affermazione della Corte torinese, secondo cui l’identità tra il contitolare del fondo asseritamente intercluso e il titolare del fondo confinante non intercluso darebbe luogo ad una situazione in cui l’attrice potrebbe procurarsi accesso sulla pubblica via senza eccessivo disagio.

Costituisce orientamento costante di questa Corte che il soggetto nei cui confronti è richiesto l’ampliamento coattivo di una servitù di passaggio non può, di norma, utilmente eccepire che sarebbe possibile realizzare il passaggio sul terreno di un terzo, poichè, sussistendo già una servitù di passaggio a favore del fondo intercluso, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di un terzo sarebbe consentita solo se l’ampliamento di quella già esistente risultasse impossibile o possibile solo con dispendio o disagi eccessivi (Cass. n. 8192 del 2000; Cass. n. 10702 del 1994).

Peraltro tale ultima condizione va riferita all’esistenza di soli ostacoli o difficoltà materiali. Ritenere pertanto, come ha fatto il giudice a quo, tale condizione esistente in ragione della mera possibilità di ottenere il diritto di passaggio su altro fondo introduce una valutazione estranea al dettato normativo.

Il terzo motivo di ricorso denunzia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo che il giudice di secondo grado è caduto in contraddizione logica laddove dapprima ha riconosciuto l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale sui fondi dei convenuti e poi, al fine di respingere la domanda di ampliamento, ha qualificato tali fondi come appartenenti a terzi.

Il mezzo va dichiarato assorbito in ragione dell’accoglimento degli altri motivi. In conclusione, i primi due motivi di ricorso vanno accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Torino che si adeguerà, nel decidere, ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto, assorbito il terzo; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *