Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-10-2011) 15-11-2011, n. 42022 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte d’Appello di Genova, con sentenza 23 giugno 2010, ha parzialmente confermato la sentenza 8 luglio 2008 del Tribunale di La Spezia che aveva condannato C.G. alla pena di anni sette di reclusione e C.S. alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per i delitti, commessi in concorso tra di loro e con altre due persone, di lesioni volontarie aggravate in danno di P.G. e porto illegale di arma da fuoco; il solo C.G. era stato condannato anche per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione a fini di spaccio di varie confezioni di cocaina) con il riconoscimento dell’attenuante prevista dal medesimo art. 73, comma 5.

Il giudice di secondo grado ha integralmente confermato la sentenza di primo grado nei confronti di C.G. e ha invece assolto C.S. dal delitto di porto illegale di arma da fuoco riducendo la pena inflitta dal primo giudice nei suoi confronti ad anni due di reclusione.

2) Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito è emerso che C.G. e S. (padre e figlio) avevano incontrato P.G. – che vantava un credito di Euro 1.000,00 nei confronti dei due imputati – e che, nel corso di questo incontro, C.G. aveva estratto una pistola cal. 22 (come accertato a seguito del rinvenimento del proiettile non essendo stata trovata l’arma) sparando al ginocchio del suo creditore che nel frattempo C.S. colpiva al volto con alcuni cavi elettrici.

Inoltre gli appartenenti alla polizia giudiziaria, intervenuti dopo l’episodio, avevano rinvenuto sulla persona di C.G. alcune confezioni di cocaina.

I giudici di appello hanno confermato la ricostruzione operata dal primo giudice ritenendo credibile la versione fornita dalla persona offesa ma hanno rilevato come fosse stato accertato che l’arma era nel possesso del solo C.G. per cui hanno assolto C. S. dal relativo reato.

3) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso entrambi gli imputati. a) C.G., con il ricorso da lui proposto, deduce un unico motivo che qualifica "erronea applicazione della legge penale con travisamento degli elementi di prova emersi nei gradi di giudizio".

Il ricorrente si duole anzitutto della circostanza che la sua responsabilità in ordine al delitto di lesioni e al porto dell’arma sia stata affermata in base alle sole dichiarazioni della persona offesa peraltro prive di riscontri.

Il ricorrente fornisce poi una propria ricostruzione dei fatti affermando che P. si era presentato all’appuntamento armato di un coltello, peraltro rinvenuto dalla Polizia nel cruscotto della sua autovettura, e i due imputati si erano limitati a difendersi dall’aggressione.

I giudici di merito non avrebbero poi considerato la stranezza del comportamento della persona offesa che, invece di recarsi presso gli uffici della Polizia o in ospedale era tornato presso la sua casa molto lontana dal luogo dei fatti.

Il ricorrente sottolinea poi come le sentenze di merito abbiano attribuito alle sostanze rinvenute nella tasca del ricorrente la natura di tracce di sparo malgrado il consulente tecnico del p.m. abbia escluso che questa conclusione potesse essere indiscutibilmente affermata ed evidenzia come lo "stub" eseguito sulle mani e sui polsini del ricorrente abbia invece dato esito negativo.

Si censura poi nel ricorso la sentenza impugnata per aver riconosciuto l’esistenza dell’aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 5 rilevando come, per l’esistenza di questa aggravante, non sia sufficiente che il fatto sia avvenuto di notte dovendosi indicare gli elementi sintomatici di una situazione di vulnerabilità necessari perchè possa configurarsi la minorata difesa.

Da quanto esposto nei motivi riguardanti le lesioni discende altresì, secondo il ricorrente, l’inesistenza della prova del porto d’arma. Infine per quanto riguarda la sostanza stupefacente sequestratagli il ricorrente sottolinea di essere tossicodipendente da molti anni e ribadisce che non esiste prova della destinazione della sostanza ad uso di terzi. b) Il ricorso di C.S. è identico a quello proposto dal padre nella parte che riguarda il delitto di lesioni volontarie.

4) I ricorsi, per alcuni aspetti inammissibili, sono comunque infondati.

Le modalità dei fatti sono state infatti ricostruite dai giudici di merito con motivazione esaustiva ed esente da alcun vizio di illogicità. Con i proposti ricorsi C.G. e S. in realtà si limitano a fornire una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dai giudici di merito ma non indicano alcun vizio logico in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa.

Va infatti rilevato, in particolare, che i giudici di appello hanno motivato adeguatamente sulla attendibilità della persona offesa e hanno individuato anche gli elementi di fatto costituenti conferma delle sue dichiarazioni costituiti, oltre che dalla presenza della ferita d’arma da fuoco sulla persona offesa, dalla presenza di cavi elettrici nell’autovettura di C.S. (che tentò di sottrarre l’auto alla perquisizione) e dalla pacifica esistenza del credito vantato da P.; credito che ha dato origine al contrasto.

Ulteriore conferma della circostanza che C.G. abbia fatto uso di un’arma da fuoco è stata tratta, dai giudici di merito, dal fatto che nella tasca della sua giacca siano state rinvenute particelle di piombo, bario e antimonio dimostrative della presenza di un’arma ivi collocata dopo uno sparo. E del tutto logicamente i iudici di merito hanno rilevato come non fosse significativa la circostanza del mancato accertamento della presenza di analoghe particelle sulle mani dell’imputato (arrestato dopo un’ora dal fatto) che ben avrebbe potuto sottoporre gli arti superiori ad un accurato lavaggio idoneo a far scomparire tali tracce.

In conclusione, relativamente al delitto di lesioni, i ricorrenti si limitano a proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella motivatamente e logicamente accolta dai giudici di merito per cui il motivo si rivela inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

Nè può avere alcun rilievo, trattandosi di circostanza neutra, che la persona offesa si sia, nell’immediatezza del fatto, recata nella sua abitazione e, solo successivamente, in ospedale.

5) Quanto agli altri motivi di ricorso deve rilevarsene l’infondatezza.

Infondato è il motivo comune ai due ricorrenti che si riferisce alla ravvisata esistenza dell’aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 5 avendo, i giudici di merito, sia pur succintamente, indicato le ragioni poste a fondamento della decisione sul punto: l’essere, l’aggressione, avvenuta di notte e da parte di quattro persone; i giudici di merito quindi hanno, non illogicamente, ritenuto che la persona offesa si trovasse in una situazione di particolare vulnerabilità.

E parimenti infondato è il motivo, riguardante il solo C. G., che si riferisce alla detenzione di sostanze stupefacenti avendo, la sentenza impugnata, adeguatamente motivato sulla destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata con riferimento alla quantità complessiva della sostanza sequestrata (oltre 18 grammi di cocaina) e alle modalità di confezionamento (in nove buste).

6) Per le considerazioni svolte i ricorsi devono essere rigettati. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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