Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2011) 15-11-2011, n. 41705

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 07.03.2011, su RICHIESTA EX ART. 444 C.P.P., applicava agli odierni ricorrenti:

L.A. e I.G. nonchè al coimputato:

H.C. le pene indicate in sentenza per i reati contestati nel decreto di citazione a giudizio, unificati dal vicolo della continuazione, ritenute le attenuanti generi che ed applicata la riduzione per il rito.

Ricorrono per Cassazione gli l’imputati, deducendo:

– I.G.:

– Violazione di legge per errore nella determinazione della pena base che, in considerazione delle attenuanti generiche prevalenti, avrebbe dovuto essere individuata in una pena base inferiore a quella di anni 4 e mesi 6 di reclusione, fissata nella sentenza impugnata;

– L.A.:

– Violazione di legge per omessa motivazione sulla penale responsabilità ed omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;

– violazione di legge per erronea comparazione delle circostanze attenuanti con le aggravanti contestate, con conseguente correzione dell’errore di calcolo della pena in cui era incorso il Tribunale;

– Chiedono l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

I ricorsi sono del tutto infondati.

Per quanto riguarda i motivi sulla determinazione della pena occorre osservare che nell’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., la valutazione di congruità della pena oggetto dell’accordo tra le parti deve aver riguardo alla pena indicata nel risultato finale, indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti.

(Cassazione penale, sez. 3^, 28/05/2009, n. 28641).

Invero, la Giurisprudenza di legittimità, è costante nel ritenere l’irrilevanza degli errori di calcolo intermedi commessi nel determinare la sanzione concordata e applicata dal giudice, purchè il risultato finale non si traduca in una pena illegale: (Sez. 4, 17 novembre 2005, Federico, in C.E.D. Cass., n. 1853; Sez. 3, 26 settembre 2003, Silvestroni).

Per quanto riguarda gli altri motivi, va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che nel caso di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. si può proporre impugnazione per cassazione solo laddove risultava evidente la possibilità di un proscioglimento con formula ampia. (Cass. Pen. Sez. 1, 10.01.2007 n. 4688) In proposito è censurabile solo la totale omissione di motivazione, tendo conto che a tale riguardo non è necessaria una motivazione specifica ed, anzi, è sufficiente una motivazione implicita, con la quale si dia conto di avere valutato le risultanze acquisite e di avere riscontrato l’insussistenza di elementi idonei a pervenire ad un proscioglimento con formula liberatoria.

Nella specie il giudice del merito ha espresso una motivazione specifica ai sensi dell’art. 129 c.p.p., evidenziando come, in luogo di prove evidenti di innocenza sussistono, al contrario sufficienti elementi di responsabilità, richiamando all’uopo: – il rinvenimento delle armi e degli indumenti utilizzati per il travisamento – le risultanze delle videoregistrazioni – gli accertamenti dei carabinieri – i sequestri operati.

Si è infatti ritenuto, anche da questa sezione che: "Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge" Cassazione penale, sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240.

Uguale discorso deve farsi per i motivi relativi alla carenza ovvero alla erroneità della motivazione sul giudizio di comparazione, atteso che la pena e le attenuanti sono state irrogate in maniera conforme alle richieste formulate dagli stessi imputati e sono state ritenute congrue dal giudice.

E’ noto che in materia di pena, specie nel caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non sia richiesta una motivazione specifica ma sia sufficiente una motivazione sintetica, che dia conto dell’avvenuta valutazione da parte del giudice. Cassazione penale, sez. 5, 17 novembre 1993.

Per contro i motivi di ricorso appaiono, per un verso, contrastanti con le richieste formulate (nelle quali non trovava posto l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6) e, per altro verso, del tutto generici e – quindi – interamente inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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