Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2011) 15-11-2011, n. 41704 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 17.12.2010 il Difensore di:

D.S.D.C. avanzava alla Corte di Appello di Milano istanza di restituzione nel termine ad impugnare, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, deducendo di non avere avuto tempestiva conoscenza della sentenza di condanna del Tribunale di Monza del 20.11.2009, con la quale era stato condannato per i delitti di rapina e lesioni personali alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200 di multa;

la Corte di appello aveva respinto la richiesta di rimessione nei termini per impugnare osservando:

-che nella medesima non era stato precisato il giorno in cui l’interessato era venuto a conoscenza della condanna "ritirando" la copia della sentenza;

-che, per altro nell’atto di nomina del difensore, in data agosto 2010, l’imputato aveva dato atto di conoscere la sentenza del Tribunale di Monza del 19.08.2010, conferendo procura speciale al difensore per proporre la "revisione" della stessa sentenza;

-che, pertanto, l’istanza di restituzione nel termine era stata proposta ben oltre il termine di gg. 30 previsto dall’art. 175 c.p.p., comma 1 bis;

Ricorre per cassazione il condannato, deducendo:

MOTIVO unico: violazione dell’art. 175 c.p.p., comma 2 – il ricorrente censura la decisione presa dalla Corte di appello osservando:

-che aveva avuto sommaria notizia del procedimento solo con la notifica dell’ordine di carcerazione, avvenuta in data 16.10.2010;

-che però, solo in data 19.11.2010 il difensore, Avv. Erika Della Pietà, aveva ricevuto copia della sentenza, sicchè solo in tale data il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della condanna;

-che, pertanto, la richiesta era stata avanzata tempestivamente in data 17.12.1010;

Chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Prima dell’udienza di discussione sono stati depositati motivi nuovi.

Motivi della decisione

Il motivo proposto è manifestamente infondato.

A seguito della novella del 2005, il giudice è tenuto ad effettuare il controllo sull’effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’imputato e sulla volontaria rinuncia a comparire o a proporre impugnazione. (Cass. Pen. Sez. 5, 29.11.2006 n. 40734).

La conoscenza del procedimento non deve essere generica ma deve discendere da un atto formale di contestazione idoneo ad informare l’accusato (Cass. Pen. Sez. 5, 29.11.06 n. 40734).

La Corte territoriale si è uniformata a tali principi ed ha riscontrato la prova dell’effettiva conoscenza del procedimento, sin dall’agosto del 2010, per come espresso nella nomina del difensore e contestuale incarico di chiedere la "revisione" della sentenza in questione.

Si tratta di una motivazione ineccepibile perchè fondata su precisi dati fattuali e perchè immune da illogicità manifesta.

In ogni caso va osservato che, anche nel ricorso presentato dinanzi a questa Corte, il condannato ha dichiarato di avere avuto conoscenza del procedimento in data 16.10.2010, all’atto della notifica del decreto di carcerazione, sicchè, anche sotto tale aspetto l’istanza di restituzione nel termine risulta presentata oltre i gg. 30 previsti dalla legge;

si è infatti ritenuto che: "In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, l’art. 175, comma 2-bis, modificato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, prevede un preciso termine di decadenza per la presentazione della richiesta, che decorre dal momento in cui il condannato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Con tale espressione si deve intendere la sicura consapevolezza dell’esistenza e la precisa cognizione degli estremi del provvedimento, collegata alla notizia certa o alla comunicazione di un atto formale che consente di individuare senza equivoco il momento in cui tale conoscenza si è verificata, non potendosi, invece, lasciare alla discrezionalità dell’imputato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato sulla base della propria convenienza (fattispecie in cui la corte ha confermato la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva ritenuto tardiva la presentazione della richiesta di restituzione formulata dal condannato oltre i trenta giorni decorrenti dalla data di notifica dell’ordine di carcerazione)".

Cassazione penale, sez. 1, 09 maggio 2006, n. 20036.

Nè può obiettarsi validamente, come fa il ricorrente: – di avere avuto piena contezza della decisione solo allorchè ha ottenuto il rilascio della sentenza e della relativa motivazione, ovvero: – che il termine decorre solo dal deposito della nomina del difensore, essendosi ritenuto che in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il termine per presentare la richiesta decorre dal momento dell’ effettiva conoscenza del provvedimento, che può considerarsi raggiunta nel caso di notifica di un provvedimento di cumulo, riportante gli estremi della sentenza di condanna contumaciale, anche se non sia allegata la motivazione della sentenza, giacchè in base ai dati contenuti nell’atto notificato era possibile conseguire tempestiva conoscenza anche della motivazione. (Cassazione penale, sez. 2, 14/03/2006, n. 23580) Consegue la manifesta infondatezza del ricorso.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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