Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2011) 15-11-2011, n. 41702

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, con decisione del 27.09.2010, riformava parzialmente la sentenza emessa in data 05.10.2009 del Tribunale della stessa città, che aveva condannato:

D.F.S. per i reati:

a)- di appropriazione indebita ex art. 81 cpv- artt. 846-61 c.p., n. 11;

b)- del delitto D.Lgs. n. 58 del 1998, ex artt. 1-18-166, per esercizio abusivo della professione di promotore finanziario;

c)-del reato di falso ex art. 485 c.p.;

fatti commessi dal (OMISSIS);

La Corte territoriale dichiarava non doversi procedere relativamente al reato ascritto al capo c) per difetto di querela;

riduceva di conseguenza la pena e confermava nel resto;

Ricorre per cassazione l’imputata a mezzo del Difensore:

MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). l)La ricorrente deduce la nullità della decisione impugnata per violazione dell’art. 157 c.p.p., comma 3, in quanto, a seguito del rinvio dell’udienza del 09.04.2008 a quella del 09.07.2008 per impedimento dell’imputata, il Tribunale aveva provveduto a notificare l’ordinanza di rinvio presso lo studio del difensore, con consegna a mani del portiere dello stabile senza, tuttavia, provvedere alla spedizione della raccomandata all’indirizzo del predetto a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 3;

– a parere del ricorrente era erronea la decisione impugnata che aveva valorizzato la circostanza che l’Ufficiale giudiziario avesse qualificato il sig. T.M. come "addetto alla ricezione atti" senza considerare che, invece, la Difesa aveva dimostrato a mezzo della busta INAIL che il medesimo rivestiva soltanto la qualifica di portiere;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il motivo proposto risulta totalmente infondato in quanto trascura di considerare la motivazione della Corte del merito che, dopo avere rilevato che il rinvio riguardava l’imputata contumace rappresentata dal difensore di fiducia presente in udienza, ha respinto l’eccezione richiamando il principio per il quale l’art. 420 ter c.p.p., comma 1, nella parte in cui prevede il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire dell’imputato, si riferisce anche all’imputato contumace che, a mezzo del suo difensore (il quale lo rappresenta ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p., comma 2), esterni la sua volontà di comparire, per conseguire così la revoca dell’ordinanza dichiarativa della contumacia.

In tal caso, disposto il rinvio dell’udienza, non è necessario che il giudice disponga la notificazione all’imputato dell’avviso della nuova udienza, giacchè la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza fatta alla presenza del difensore che rappresenta l’imputato contumace sostituisce, ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., comma 4, la notificazione all’imputato prevista dal precedente comma 3: ciò perchè l’imputato contumace, dopo la dichiarazione di contumacia, è rappresentato dal suo difensore fino alla revoca della stessa (art. 420 quater c.p.p., comma 2). (Cassazione penale, sez. 3^, 19/05/2006, n. 22048).

La pronuncia di legittimità ora richiamata, premessa l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza, osserva che in una fattispecie similare questa Corte (Cass., sez. 2^, 23/6/2005 – 8/7/2005, n. 25022) aveva già affermato che il difensore, una volta che è dichiarata la contumacia, assume a tutti gli effetti la rappresentanza dell’imputato, sicchè, se alle successive udienze, a causa di una sua dichiarazione di adesione ad un’agitazione di categoria, il giudice differisce il dibattimento con conseguente fissazione della data di prosecuzione, il relativo avviso orale sostituisce validamente la notifica anche per l’imputato (contumace);

(conf. Cass., sez. 4^, 15/4/2004 – 13/5/2004, n. 22770).

In conclusione l’art. 420 ter c.p.p., comma 1, nella parte in cui prevede il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire dell’imputato, si riferisce anche all’imputato contumace che, a mezzo del suo difensore, che lo rappresenta ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p., comma 2, esterni la sua volontà di comparire, per conseguire così la revoca dell’ordinanza dichiarativa della contumacia. In tal caso – disposto il rinvio dell’udienza – la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza fatta in presenza del difensore che rappresenta l’imputato contumace sostituisce – ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., comma 4 – la notificazione all’imputato prevista dal precedente art. 420 ter c.p.p., comma 3.

La presente motivazione, nella parte in cui evidenzia la superfluità della notifica all’imputata dell’ordinanza di rinvio, assorbe la questione sulla regolarità della notifica così come operata a mani di T.M. e alla funzione da questi effettivamente svolta.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Segue la condanna alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di costituzione nel presente giudizio liquidate come da dispositivo e tenuto conto della riduzione da operarsi, per ciascun gruppo, in ragione dell’unitarietà delle varie posizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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