Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2012, n. 8152 Amministrazione del condominio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 24.4.2003 il Condominio (OMISSIS), conveniva in giudizio avanti al tribunale di Napoli il sig. S.A., proprietario di un’unità immobiliare ubicata all’ultimo piano del fabbricato, deducendo che quest’ultimo aveva costruito sul suo terrazzo un manufatto abusivo, oggetto di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, in spregio della normativa antisismica e con caratteristiche tali da pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio ed a diminuire il godimento di aria e di luce per altri condomini. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto alla demolizione del manufatto de quo, con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni (pari a L. 50.000.000) per i disagi arrecati ai condomini; in via subordinata chiedeva la condanna del S. al pagamento di un indennità pari al valore attuale dell’area occupata dalla nuova fabbrica. Si costituiva il S. chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che anche altri condomini avevano apportato abusive modifiche alle unità immobiliari di loro proprietà;

spiegava pertanto domanda riconvenzionale chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi e la condanna di tali condomini al risarcimento dei danni.

L’adito Tribunale, istruita la causa – nel corso della quale veniva effettuata una CTU – con sentenza n. 4341/07 del 18/24.4.2007 ingiungeva al S. la demolizione del suo manufatto ma rigettava la domanda attrice di risarcimento dei danni nonchè la riconvenzionale del convenuto. Avverso tale sentenza proponeva appello S. A. deducendo che il primo giudice aveva aderito acriticamente alle conclusioni del CTU che immotivatamente aveva ritenuto pericoloso l’edificio per la sua statica anche perchè costruito in violazione della normativa antisismica. Contestava inoltre l’assunto del CTU circa la ritenuta lesione del decoro architettonico del fabbricato condominiale e la diminuzione di aria e di luce per gli altri condomini. Si costituiva il condominio chiedendo il rigetto dell’appello e formulando appello incidentale circa la mancata condanna dell’appellante al risarcimento del danno e in relazione alla condanna del S. alle spese processuali non conforme ai minimi tariffari.

L’adita Corte d’Appello di Napoli disponeva quindi nuova CTU, espletata la quale, la stessa Corte, con sentenza 364/2010 depos. in data 29.1.2010 rigettava l’appello principale ed accoglieva in parte quello incidentale relativo alle spese del 1 grado che liquidava unitamente a quelle del secondo grado.

Avverso la predetta sentenza S.A., ricorre per cassazione sulla base di n. 5 censure; resiste con controricorso il condominio intimato.

Motivi della decisione

Con il 1^ motivo del ricorso l’esponente denunziando la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., deduce che la sentenza è stata pronunciata in carenza di integrità del contraddittorio dal lato passivo con riferimento alla mancata citazione della propria moglie Sc.An.. Invero con rogito del 14.1.1978 egli aveva sottoposto unitamente a quest’ultima, l’intero patrimonio immobiliare in regime di comunione.

La sopraelevazione realizzata sul terrazzo di copertura della quale era stato ordinato l’abbattimento era dunque di proprietà anche della moglie, la quale pur essendo litisconsorte necessaria, era rimasta del tutto pretermessa in entrambi i gradi del giudizio di merito.

Osserva il Collegio che la doglianza è infondata. La predetta eccezione afferente l’integrità del contraddittorio è stata sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità dal ricorrente, ma non può essere rilevata d’ufficio anche poichè a circostanza in questione non emerge dagli atti della precedente fase del giudizio di merito, anzi dall’esame degli atti – come sottolineato dal controricorrente – emergono segni contrari alla tesi in questione. Bisogna peraltro rilevare che secondo questa S.C. l’effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, poichè attiene al merito della controversia, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Il suo difetto, pertanto, non può essere rilevato d’ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte e non può, quindi, essere sollevato per la prima volta in sede di legittimità ( Cass. n. 23670 del 15/09/2008; Cass. n. 18207 del 05/08/2010).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 112, 116, 163, 191 e 201 c.p.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione : la censura si riferisce all’assunto della Corte d’Appello secondo cui le critiche dell’appellante all’elaborato peritale di primo grado non si erano concretizzate in una specifica contestazione delle affermazione della sentenza impugnata, laddove era stato trascritto, virgolettato, quanto esposto a pag. 7 della relazione ed avendo quindi l’appellante stesso omesso di confutare il dato oggettivo che costituiva la premessa della CTU e cioè la circostanza che l’edificio di (OMISSIS), perchè realizzato sul finire dell’ottocento, con caratteristiche di muratura di tufo, non era stato certamente progettato per subire sollecitazioni che la nuova struttura avrebbe finito per gravare sull’edificio stesso, mentre si sarebbe dovuto tener conto della classificazione del territorio del comune di Napoli come zona sismica.

Passando all’esame del 3 motivo con esso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 871, 872 e 1117 c.c., art. 1120 c.c., comma 2; L. n. 64 del 1974, D.M. 15 maggio 1985 e D.M. 20 settembre 1985 nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione :

inapplicabilità della legge sismica nella zona.

Secondo l’esponente le norme antisismiche, anche se considerate integrative dell’art. 1127 c.c., comma 2, trovano applicazione solo nelle zone sismiche di nuova classificazione. Invero secondo la pregressa legge antisismica, Napoli era zona "a basso rischio sismico" e quindi non era applicabile la normativa antisismica; in relazione a ciò, censura le conclusioni del CTU di primo grado per quanto riguarda la data di costruzione del manufatto che a suo avviso risaliva agli anni 80.

Con il 4 motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 1102, 1117, 2933 e 1120 c.c.; artt. 61, 62, 115 e 116 di altre norme nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che il giudice dell’appello aveva aderito acriticamente alle conclusioni del CTU, senza indicare i dati obiettivi su cui aveva fondato la propria valutazione ed aveva omesso l’esame della consulenza tecnica di parte, rigettando in tale modo le richieste istruttorie dedotte da esso ricorrente.

I suesposti motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono privi di fondamento.

Si osserva "in primis" che i denunciati vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge si risolvono in questioni di merito non rilevabili in sede di legittimità, stante la corretta motivazione della sentenza impugnata. In specie sono generiche e disorganiche le critiche dirette alle relazioni dei consulenti d’ufficio. D’altra parte, com’è noto, "il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. n. 1014 del 19/01/2006).

Ciò posto si rileva che la Corte napoletana dopo aver con ampia e convincente motivazione rigettato le richieste e deduzioni istruttorie dell’odierno ricorrente e sottoposte a rigoroso vaglio critico le relazioni dei consulenti d’ufficio, ha correttamente ritenuto la costruzione abusiva in questione pericolosa per la statica dell’edificio condominiale. "… Le caratteriste costruttive della sopraelevazione … l’incidenza dei relativi carichi sull’edificio preesistente, come calcolati dal tecnico d’ufficio … nonchè i già verificatisi episodi di parziale dissesto, quali il distacco di pannellature di rivestimento della facciata prospiciente il cortile interno … costituiscono elementi sufficienti a comprovare la situazione in atto di concreto pericolo per la statica dell’intero fabbricato, situazione che può essere rimossa soltanto attraverso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione senza indugio del fabbricato abusivo realizzato in sopraelevazione dai S.." (v. sentenza pagg. 13-14). Si osserva al riguardo che il ricorrente si è lungamente soffermato a discutere sull’applicabilità o meno della legge antisismica al manufatto in parola, ma nessuna contestazione ha mosso in merito al cd. effetto vela messo in rilevo dal CTU, che ha comportato il distacco di pannellature di rivestimento della facciata della veranda abusiva di cui si fa cenno nel brano sopra riportato, ciò che è prova più che eloquente dell’instabilità ed effettiva pericolosità del manufatto stesso.

Con il 5 motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1117, 1120, 1122 e 1123 c.c.; artt. 75 e 81 ed altre norme nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: la doglianza riguarda la questione del decoro architettonico che si assume violato e della riduzione di aria e luce per alcuni condomini ciò che presupporrebbe " un’ opposizione facoltativa" dei singoli condomini controinteressati e non dell’amministratore, atteso che questi è carente di legittimazione ad agire per l’azione ripristinatoria non avendo conseguito apposita delibera autorizzativa da parte dell’assemblea, La questione è priva di fondamento. La Corte territoriale ha invero correttamente ribadito la legittimazione dell’amministratore anche in relazione alla dedotta alterazione del decoro dell’edificio, "rientrando tale atto, diretto a conservare l’esistenza delle parti comuni condominiali, negli atti conservativi dei diritti, che pertanto, ai sensi dell’art. 1130 c.c., n. 4, è attribuito all’amministratore" . Peraltro avuto riguardo alla nota decisione delle S.U. (Cass. n. 18331 del 6.8.2010) nella fattispecie è comunque intervenuta da parte dell’assemblea condominiale in data 3.1.2010 la delibera autorizzativa dell’amministratore a resistere al presente ricorso per cassazione, con la contestuale ratifica dell’intero suo operato.

Con il 6 motivo infine si deducono violazioni di legge e vizio di motivazione: circa accoglimento dell’appello incidentale relativamente alle spese del giudizio di 1^ grado ritenute non conforme ai minimi tariffari; la censura del condominio secondo l’esponente non poteva essere accolta in quanto generica, in relazione al valore indeterminabile della causa e perchè in ogni caso in ragione della soccombenza reciproca, il giudice doveva disporre la compensazione delle spese processuali.

La doglianza è priva di pregio , atteso che il condominio nel giudizio di primo grado aveva depositato una regolare e dettagliata nota spese che dunque consentiva al giudice di svolgere un preciso controllo sulle singole voci delle spese in questione. Quanto alla compensazione delle spese, essa rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito . Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali per il principio della soccombenza sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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