T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 920

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 19 agosto 2010 e depositato il 16 settembre 2010, il sig. L. impugna l’ordinanza n. 91/10, prot. n. 118882 del 10 giugno 2010, con la quale il Dirigente dell’U.O. Dipartimento Programmazione – Settore Urbanistica (U.O. Vigilanza Edilizia) del Comune di Reggio Calabria gli ha ordinato "lo sgombero e la demolizione a sua cura e spese delle opere, sopra segnalate e meglio descritte nel verbale di accertamento, eseguite in Reggio Calabria Località Archi zona Armacà". Le opere in questione consistono nella "occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo mediante un’area cortilizia adiacente al fabbricato e antistante "marciapiede’. Superficie occupata: mq. 95. Opere eseguite in Località Archi zona Armacà del Comune di RC, particella dem. 444/parte del foglio di mappa n° 2".

Il ricorrente deduce i seguenti motivi:

I) Violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990. Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

L’adozione del provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento.

II) Nullità ed illegittimità per indeterminatezza e genericità della normativa richiamata. Conseguenziale carenza di potere.

Non sono indicate le disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 che sarebbero state violate dal ricorrente. Se si trattasse dell’art. 35, l’ordinanza di demolizione avrebbe dovuto essere preceduta da diffida.

III) Violazione degli articoli 27 e 35 del D.P.R. n. 380/2001. Travisamento dei fatti. Omissione o insufficienza dell’istruttoria.

L’ordinanza impugnata è fondata sul presupposto, che sarebbe erroneo, che le opere sanzionate siano state realizzate in assenza di permesso di costruzione e in area demaniale. In realtà il fabbricato e le opere annesse sarebbero stati realizzati su suolo privato, giusta regolare concessione rilasciata dal Comune di Reggio Calabria (n. 463 del 24 novembre 1967) e successiva richiesta di sanatoria (relativa al terzo piano) in data 6 marzo 1995 (prot. n. 3190).

IV) Inesistenza dell’occupazione di suolo demaniale. Mancanza di prova sulla demanialità del suolo. Mancanza o insufficienza dell’istruttoria.

Non sarebbe stata adeguatamente accertata la demanialità dell’area di 95 mq. che si assume demaniale, non essendo al riguardo sufficiente l’accatastamento, avvenuto in assenza di contraddittorio. Al riguardo sarebbe stato commesso un errore, rilevato dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 30 del 3/7 gennaio 2003, resa con riferimento ad area limitrofa, di proprietà di altro soggetto.

V) Violazione dell’art. 32 cod. nav. Illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela e dell’ordinanza di demolizione e sgombero.

Le incertezze sulla demanialità e la sussistenza di una sentenza che la smentisce avrebbero imposto all’amministrazione l’effettuazione dello speciale procedimento di delimitazione previsto dalla disposizione in epigrafe.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Reggio Calabria, sia la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ed hanno sostenuto la legittimità dei provvedimenti impugnati. In particolare, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio copia dell’appello proposto dall’amministrazione avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 30/2003.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 23 novembre 2011.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza ha chiarito che deve ritenersi illegittimo l’ordine di sgombero di un’area che si afferma appartenere al demanio marittimo ove, in presenza di dubbi sulla linea di confine, lo stesso non sia stato preceduto dall’effettuazione dello speciale procedimento di delimitazione previsto dall’art. 32 cod. nav., che assume carattere indispensabile nel caso in cui ricorra un’oggettiva incertezza, da superare mediante un formale contraddittorio sull’esatta posizione dei confini, non assumendo alcuna rilevanza in proposito il richiamo effettuato alle risultanze catastali, le quali non possono essere equiparate alla determinazione ex art. 32 cod. nav. ed in ogni caso non sono sufficienti ad attribuire natura demaniale ad un’area (C.S., VI, 21 settembre 2006, n. 5567; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 7 aprile 2010, n. 405).

In definitiva ritiene il Collegio che, nella fattispecie – attesa anche la pendenza di contenzioso civile, concernente area limitrofa, che vede al momento soccombente l’amministrazione – sussiste indubbiamente una situazione di incertezza sull’esatta consistenza del demanio dello Stato e sulla sua esatta demarcazione dalla proprietà privata (conseguenti presumibilmente anche al fenomeno di erosione delle coste che assai spesso incide nella modifica dell’assetto orografico del territorio basato su rilievi risalenti nel tempo), che non può essere supplita con il mero richiamo dei dati catastali avanti accennati, non avendo gli stessi, com’è noto, efficacia probante.

In tale situazione di fatto, l’unico procedimento corretto previsto dall’art. 32 cod. nav. è quello di delimitazione, sulla base dei titoli di provenienza e degli altri documenti ammessi dalla legge, procedimento da svolgere in contraddittorio con le parti e che costituisce lo strumento normale per dirimere ogni controversia in materia (C.S., VI, n. 5567/2006, cit.).

Il ricorso in esame va quindi accolto, rimanendo assorbiti i restanti profili di censura, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa, fermo restando, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002, il diritto del ricorrente alla rifusione del contributo unificato, alla quale le amministrazioni soccombenti sono solidalmente tenute.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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