Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2012, n. 8151 Opzione

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Svolgimento del processo

1.- Ba.Gi. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lucca B.L. per sentire dichiarare l’autenticità delle sottoscrizioni relative alla scrittura privata intercorsa fra le parti il 7-12-2001 e alla dichiarazione di opzione di cui alla lettera del 17-12-2001 al fine di accertare l’avvenuto trasferimento a favore dell’attore della proprietà del compendio immobiliare oggetto del diritto di opzione.

Esponeva che con la richiamata scrittura il convenuto aveva concesso all’attore il diritto di opzione di acquistare per sè o per persona da nominare l’immobile sito in (OMISSIS), opzione che aveva esercitato nel termine del 24 dicembre 2001, che era stato fissato per l’esercizio del diritto e il contestuale pagamento del prezzo; che il B. aveva rifiutato di ricevere la raccomandata, con cui l’istante aveva esercitato il diritto di opzione, e anche il successivo telegramma di conferma.

Sì costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda sul rilievo che l’esercizio del diritto di opzione doveva essere esercitato contestualmente al pagamento del prezzo e che nessun valore poteva essere attribuito alla racc. del 17-12-2001, che era stata spedita da un estraneo mentre non risultava il soggetto che l’aveva rifiutata; il telegramma risultava rifiutato il 29-12-2001, per cui non vi era alcuna prova che esso fosse giunto a destinazione entro il 24-12-2001; in via riconvenzionale, instava per la condanna dell’attore al risarcimento dei danni provocati dalla ingiusta trascrizione dell’atto di citazione.

Con sentenza n. 1836/2004 il Tribunale rigettava la domanda proposta dall’attore e quella riconvenzionale, compensando le spese.

Con sentenza dep. il 25 maggio 2010 la Corte di appello di Firenze rigettava l’impugnazione principale proposta dall’attore nonchè quella incidentale avanzata dal convenuto.

Peraltro, i Giudici dichiaravano che fra le parti era stato concluso un valido contratto di opzione e che tale diritto era stato esercitato validamente e tempestivamente con la racc. del 17-12-2001 che era stata rifiutata dal destinatario, atteso che a tal fine non era anche necessario il contestuale pagamento del prezzo, che atteneva all’esecuzione del contratto e che non fu possibile effettuare per la malafede proprio del convenuto che, con il rifiuto ingiustificato della raccomandata, non mise l’attore nelle condizioni di potere adempiere.

Rilevavano che l’opzione aveva a oggetto la conclusione di un contratto preliminare che le parti avevano allegato e richiamato con la scrittura de qua, sicchè con la dichiarazione del 17-12-2001 si era formato un contratto preliminare, che non poteva considerarsi affetto da nullità, come invece eccepito dal convenuto per la mancanza dei documenti e delle dichiarazioni previste dalla L. n. 47 del 1985, che sono necessari per la stipula del definitivo: pertanto, non poteva essere accolta la domanda proposta dall’ attore che aveva chiesto una pronuncia di accertamento dell’avvenuto trasferimento del bene e non una sentenza ex art. 2932 cod. civ..

Erano dichiarati assorbiti i motivi formulati con l’appello incidentale. Le spese del grado erano compensate sul rilievo che sussistevano giusti motivi.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione B. L. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’intimato. Le parti hanno depositato memoria illustrativa

Motivi della decisione

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, e art. 101 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 111 Cost., censura la decisione gravata che, nell’accertare la esistenza di una opzione valida, efficace e non risolta per la stipula del contratto preliminare di trasferimento allegato alla opzione, aveva posto a base della decisione un accertamento non oggetto di richiesta, atteso che nel corso del giudizio si era discusso di un contratto ad effetti reali e mai di uno a effetti obbligatori: ove fosse stata proposta una domanda ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. la difesa sarebbe stata completamente diversa, tant’è vero che, dopo avere letto la sentenza impugnata, l’attore aveva introdotto un nuovo atto di citazione.

Pertanto, vi era stata violazione del contraddittorio, avendo i Giudici pronunciato su domanda mai proposta.

1.2. – Il motivo è infondato.

Con la domanda l’attore aveva chiesto la declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni relative alla scrittura privata intercorsa fra le parti il 7-12-2001 e alla dichiarazione di opzione di cui alla lettera del 17-12-2001 nonchè l’accertamento dell’avvenuto trasferimento a favore dell’attore della proprietà dell’immobile de quo per effetto dell’esercizio del diritto di opzione.

La Corte, dunque, era stata investita dell’accertamento circa l’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà conseguente all’esercizio del diritto di opzione: tale indagine postulava la verifica della natura (traslativa o meno) del negozio posto in essere dalle parti che i Giudici dovevano necessariamente compiere procedendo all’interpretazione e,quindi, alla qualificazione del contratto di opzione e del suo oggetto.

La sentenza, dopo avere compiuto tale indagine ed essere pervenuta all’accertamento che le parti avevano compiuto una valida opzione per la conclusione di un contratto preliminare, ha rigettato la domanda proposta dall’attore escludendo, da un canto, che si fosse verificato il preteso trasferimento della proprietà, e, dall’altro, che non era stata proposta la domanda di esecuzione specifica prevista dall’art. 2932 cod. civ..

Dunque, la sentenza non ha violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio, posto che, come si è detto, la natura del contratto apparteneva ab origine al thema decidedum della controversia.

2.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo con riferimento agli artt. 1335, 1331, 1329, 1362 e 1326 cod. civ., deduce che non era assolutamente certo che il plico datato il 17-12-2001 fosse arrivato nella sfera di conoscenza del B., posto che la dicitura rifiutato non indica il soggetto che l’ha rifiutato a destinazione; la legge sulle notifiche a mezzo posta non trovava applicazione trattandosi di atti privati.

Erroneamente, la Corte aveva scisso il momento relativo all’esercizio del diritto di opzione da quello concernente il pagamento quando la congiunzione "e" e il termine "contestuale" previsto dalle parti evidenziavano che l’interpretazione dei Giudici era in contrasto con il chiaro dato letterale del testo.

La parte che omette di pagare il prezzo nel termine stabilito deve considerarsi inadempiente e la controparte può legittimamente rifiutare la controprestazione ex art. 1460. Nella specie, il mancato pagamento nel termine pattuito aveva fatto venir meno l’efficacia dell’opzione nè era possibile la pretesa di pagare in un termine differito, perchè la stessa avrebbe costituito un nuova proposta incompatibile con il contratto di opzione.

2.2. -Il motivo è infondato.

Poichè le norme dettate dalla L. n. 890 del 1982, prevedendo particolari prescrizioni in materia di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, dettano un procedimento volto a garantire che il plico spedito pervenga effettivamente nella sfera di conoscenza del destinatario, il ricorrente non può ragionevolmente lamentare l’applicazione delle norme citate a proposito della spedizione a mezzo posta della raccomandata con la quale era stato esercitato il diritto di opzione, posto che l’adozione delle modalità di notifica secondo le prescrizioni dettate dalle disposizioni suindicate è certamente legittima, per quel che si è detto, anche in materia di spedizione a mezzo posta di atti diversi da quelli giudiziari.

La sentenza ha correttamente chiarito che: a) la mancata indicazione del soggetto che aveva rifiutato la raccomandata inviata al B. doveva indurre a ritenere che l’atto era stato rifiutato proprio dal destinatario, atteso che ai sensi della L. 890 del 1982, art. 8 la indicazione del soggetto che ha rifiutato il plico è prevista solo nel caso in cui il plico sia rifiutato da persona diversa dal destinatario, per cui in mancanza di alcuna menzione da parte dell’ufficiale postale deve ritenersi che lo stesso sia rifiutato dal soggetto al quale è indirizzato; b) ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., in considerazione della natura recettizia, operava la presunzione di conoscenza dell’atto che, secondo l’attestazione dell’ufficiale postale, risultava spedito a mezzo posta all’indirizzo del B. e rifiutato il 22-12-2001.

Nell’interpretare la volontà perseguita dalle parti consacrata nella scrittura del 7-12-2001, i Giudici – dopo avere distinto il momento perfezionativo dell’esercizio del diritto di opzione da quello relativo al pagamento del prezzo – hanno ritenuto che l’esercizio del diritto di opzione era avvenuto tempestivamente nel termine stabilito ma che il pagamento del prezzo non fu possibile a causa del comportamento tenuto dal convenuto il quale ebbe a rifiutare ingiustificatamente la raccomandata: in sostanza i Giudici, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, sia immune da vizi logici o giuridici, hanno ritenuto che il termine del 24-12-2001 entro il quale sarebbe dovuto avvenire il pagamento, non fu rispettato non per causa addebitabile all’attore, il quale non venne posto nelle condizioni di potere adempiere per effetto della malafede del convenuto.

3.1. – Il terzo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.p., comma 2, censura la sentenza che, pur avendo rigettato l’appello proposto dall’attore, aveva dichiarato assorbito quello incidentale avente a oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale, quando – accertata la insussistenza del diritto – l’appello doveva ritenersi non assorbito ma avvalorato, posto che al riguardo è sufficiente la colpa lieve.

La Corte aveva omesso di provvedere sul punto con motivazione del tutto contraddittoria posto che il rigetto della domanda non assorbe l’appello incidentale.

3.2. – Il motivo è infondato.

Premesso che, come si è detto, il rigetto della domanda proposta dall’attore è avvenuto in considerazione della interpretazione compiuta dai Giudici circa la natura (di opzione di contratto preliminare e non di definitivo) della scrittura azionata che avrebbe legittimato una pronuncia ex art. 2932 cod. civ. (non proposta) e non di accertamento dell’avvenuto trasferimento del bene (oggetto della proposta domanda), la sentenza, nel ritenere assorbito l’appello incidentale, l’ha nella sostanza rigettato avendo implicitamente escluso che l’attore avesse agito senza la normale prudenza, e ciò evidentemente alla stregua proprio delle considerazioni formulate prima e che avevano portato i Giudici a ritenere: a) valido e tempestivo l’esercizio del diritto di opzione derivante dalla scrittura de qua con il conseguente perfezionamento fra le parti del contratto preliminare; b) la mala fede del convenuto; pertanto la sentenza ha escluso l’elemento soggettivo previsto dall’art. 96 c.p.c., comma 2 invocato dal B.; la verifica circa l’elemento soggettivo è riservato all’accertamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. 4.1. – Il quarto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, censura la statuizione di compensazione delle spese processuali, tenuto conto che la esistenza dei giusti motivi ai quali avevano fatto riferimento i Giudici non poteva ricavarsi neppure implicitamente dalla motivazione della sentenza, posto che la malafede del B. era stata considerata del tutto irrilevante rispetto alla domanda del Ba. che era risultato totalmente soccombente nel doppio grado di giudizio.

4.2. Il motivo va disatteso.

Le ragioni della compensazione sono desumibili dalla complessiva motivazione dalla quale emerge la considerazione della condotta tenuta dalle parti. Ed invero i Giudici, seppure hanno rigettato la domanda proposta dall’attore – peraltro per le considerazioni di cui si è fatto cenno in occasione dell’esame del terzo motivo – hanno disatteso le eccezioni formulate dal convenuto e respinto la domanda riconvenzionale di danni dal medesimo proposta: infatti – contrariamente a quanto dedotto dal B. che ha sostenuto e (continua a sostenere ancora nella presente sede) l’inefficacia degli atti inviati dall’attore e rifiutati nonchè il mancato contestuale pagamento del prezzo pattuito -la sentenza ha ritenuto – come si è già detto – che era stato validamente e tempestivamente esercitato il diritto di opzione da parte dell’attore e che, di conseguenza, si era formato il contratto preliminare, mentre il prezzo non venne pagato per la condotta tenuta dal convenuto. In sostanza, secondo quanto può ragionevolmente evincersi dalle argomentazioni poste a base della decisione, i Giudici hanno escluso che parte soccombente potesse considerarsi esclusivamente l’attore, avendo dato rilevanza alla condotta – processuale ed extra processuale – tenuta dal convenuto che ha ritenuto non ispirata a buona fede e correttezza. Al riguardo va considerato che l’individuazione della parte soccombente deve essere compiuta facendo riferimento al principio di causalità ovvero a quella parte che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 5.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.800,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

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