T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 1073

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 27 aprile 2005 e depositato il successivo 16 maggio, l’Azienda USL di Latina ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con cui il Sindaco di Aprilia, rilevata la necessità di porre rimedio al dilagare del fenomeno del randagismo con conseguente pericolo per la incolumità dei cittadini, rappresentato l’aumento insopportabile dei costi a carico dell’Ente per il mantenimento dei cani catturati e ricoverati presso le predisposte strutture convenzionate, ha ordinato, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs 267/2000 che "a) i cani vaganti e, in particolare, gli individui di sesso femminile, siano catturati sul territorio comunale per essere sottoposti, da parte del servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio, a visita medica, a sterilizzazione, a eventuali trattamenti terapeutici e/o trattamenti profilattici contro le malattie trasmissibili; b) che le operazioni di cattura, custodia, sterilizzazione e controllo postoperatorio saranno effettuate a cura e spese del predetto Servizio Veterinario, il quale potrà avvalersi anche delle prestazioni professionali delle strutture veterinarie private insistenti sul territorio del Comune di Aprilia, stipulando con i rispettivi Direttori sanitari apposita convenzione; c) che dopo la cattura dei cani randagi il predetto Servizio procederà alla loro identificazione mediante tatuaggio con sigla e numero progressivo; (…); e) durante le operazioni di cui sopra il Servizio veterinario, ove necessario, potrà usufruire della collaborazione del Nucleo Ecologico presso il Corpo di Polizia Municipale, del Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia nonché dell’Associazione Animali Ambiente Aprilia".

2) A sostegno del gravame, l’Azienda ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della L. 14.8.1991 n. 281 "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".

Con l’ordinanza impugnata il Comune di Aprilia ha ordinato alla ricorrente una serie di adempimenti che in realtà competono alla stessa Amministrazione resistente.

La legge richiamata, infatti, prevede che siano i Comuni, singoli o associati, a provvedere al risanamento dei canili e a costruire rifugi per cani, e che siano le regioni ad adottare un programma di prevenzione del randagismo e provvedere alla relativa copertura finanziaria.

II) Violazione e falsa applicazione della L.R. 21.10.1997 n. 34 artt. 2, 3, 8, 16. Eccesso di potere per carenza, contraddittorietà, incongruità e pretestuosità della motivazione.

L’ordinanza impugnata è viziata da eccesso di potere nella parte in cui ordina alla ASL ricorrente di custodire gli animali – compito di spettanza dei Comuni – di procedere all’identificazione mediante tatuaggio – operazione ormai desueta perché sostituita dall’applicazione sottopelle di un microchip – e di rimettere gli animali sul territorio – misura non prevista dalla legge e in contraddizione con la dichiarata esigenza di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità dovuto alla presenza dei randagi.

III) Violazione dell’art. 38 della L. 8.6.1990 n. 42. Abuso di potere. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti.

Nel caso in esame non sussistono i presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente, trattandosi di una situazione generata dalla mancata attuazione da parte del Comune di Aprilia della normativa stabilita in materia.

3) Con ordinanza n. 379 del 27 maggio 2005, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

4) Alla pubblica udienza del 17 novembre 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) Come già spiegato nella richiamata ordinanza cautelare, il provvedimento sindacale impugnato travalica i limiti del potere contingibile e urgente che la legge (art. 54 del d.lgs 267/2000) attribuisce al Sindaco per fronteggiare situazioni di natura eccezionale e imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica.

7) E’ noto, infatti, che l’ordinanza contingibile ed urgente appartiene alla categoria degli ordini che le autorità amministrative sono autorizzate ad emanare per far fronte, con misure provvisorie e con efficacia ed immediatezza, a situazioni non prevedibili di pericolo attuale o imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti.

In altri termini, il potere di adozione dell’ ordinanza di cui all’art. 54, d.lg. cit. presuppone la necessità di provvedere in via d’urgenza con strumenti "extra ordinem" per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.

8) Nel caso di specie, invece, il Sindaco di Aprilia con il provvedimento impugnato ha illegittimamente delegato l’Azienda ricorrente allo svolgimento di alcuni compiti e attività che spettano al Comune in ragione "dell’aumento insopportabile dei costi a carico dell’ente".

Ma tale motivazione non può giustificare l’attribuzione con carattere di stabilità e permanenza, quindi in violazione dei limiti del potere extra ordinem, del carico delle spese di cattura e di custodia dei cani in trattamento di sterilizzazione.

9) Inoltre, il provvedimento è viziato da eccesso di potere per contraddittorietà laddove da una parte richiama la necessita di tutelare la pubblica incolumità togliendo i cani randagi dalla strada e dall’altra prevede la loro re immissione sul territorio sia pure dopo la visita e la sterilizzazione.

10) In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

11) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 417/05, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune di Aprilia alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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