T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 1072 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 12 novembre 2001 e depositato il successivo 5 dicembre, i ricorrenti in epigrafe elencati, premesso di essere eredi del sig. S.R., hanno impugnato l’ordinanza n. 191 dell’1 agosto 2001 con cui il Comune di Cisterna ha loro ingiunto la demolizione di un magazzino agricolo composto da un corpo di fabbrica centrale, al quale sono state annesse in ampliamento alcune tettoie, per una superficie utile complessiva di mq 223,43, retrostante il fabbricato residenziale oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi della L. 724/94.

Spiega l’Amministrazione che il terreno su cui insiste il capannone abusivo, ricadendo in area vincolata ex L. 1497/39 e D.M. 7.1.66, è assoggettato alle prescrizioni del P.T.P. Ambito Territoriale n. 10 categoria di tutela A3 "aree di pregio, uso programmato – sottocategoria A3.2.

2) A sostegno del gravame, i ricorrenti deducono le seguenti censure:

I) Violazione di legge per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90. Violazione del principio di partecipazione. Difetto di istruttoria.

Il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento né dal previo esame della domanda di sanatoria edilizia presentata in data 29.12.1994 ai sensi della L. 724/94.

II) Eccesso di potere per illogicità della motivazione. Travisamento dei fatti. Arbitrarietà. Violazione del principio di affidamento. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90. Violazione dell’art. 39 L. 724/94 in relazione all’art. 7 della L. 47/85. Inesistenza dei presupposti.

Il provvedimento sanzionatorio difetta di una congrua motivazione e deve essere sospeso fino all’esito della domanda di sanatoria n. 3437 dell’1.3.1995.

III) Violazione di legge per difetto di motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 3 L. 241/90, in relazione all’art. 7 della L. 47/85. Eccesso di potere.

Non essendo stati i ricorrenti ritualmente avvisati dell’avvio del procedimento sanzionatorio, ne consegue che l’attività istruttoria del Funzionario Dirigente è stata svolta in assenza di contraddittorio.

3) Con atto depositato l’11 gennaio 2002, si è costituito in giudizio il comune di Cisterna di Latina deducendo l’infondatezza del ricorso.

4) Alla pubblica udienza del 17 novembre 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) Il Comune di Cisterna di Latina ha emesso l’impugnata ordinanza di demolizione in pendenza della domanda di condono edilizio presentata, dal de cuius dei ricorrenti R.S., in data 29.12.1994.

7) Il Comune si difende affermando che l’istanza di condono predetta riguarda il solo fabbricato residenziale con esclusione del magazzino agricolo retrostante e oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata.

8) In realtà, dalla relazione tecnica successivamente allegata alla domanda di condono, (doc. sub 5 della produzione documentale dei ricorrenti) risulta che i fabbricati oggetto di condono sono: 1) abitazione rurale realizzata nel 1976 in assenza di licenza edilizia; 2) fabbricato agricolo destinato a magazzino e rimessa attrezzi agricoli, realizzato nel 1976 in assenza di licenza di edilizia, affiancato da n. 3 tettoie, per una superficie utile complessiva di mq 223,43.

9) Risulta, quindi che la domanda di condono include il magazzino adibito a rimessa attrezzi agricoli e le tre tettoie oggetto dell’impugnato provvedimento.

10) Sul punto, la giurisprudenza ha spiegato che "la regola per la quale, in presenza di istanza di sanatoria o di condono, l’Amministrazione non può adottare provvedimenti repressivi, a pena della violazione del principio di economicità e coerenza dell’azione amministrativa, non potendosi previamente sanzionare ciò che potrebbe essere sanato, trova applicazione quando l’istanza di sanatoria è anteriore al provvedimento demolitorio" (C. d. S. sez. IV 6.7.2009 n. 4335).

11) In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

12) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1349/01, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Cisterna di Latina alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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