T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 1071

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 20 novembre 2001 e depositato il successivo 5 dicembre, i ricorrenti in epigrafe elencati – premesso di essere comproprietari e compossessori di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Fondi, località Cucuruzzo, via del Laghetto, foglio 9 mappale 121, con annesso fabbricato per civile abitazione – hanno impugnato il provvedimenti in epigrafe specificati, con i quali il comune di Fondi ha ordinato dapprima la sospensione e successivamente la rimozione dei lavori consistenti nella installazione di n. 9 pali in legno, filo metallico e rete metallica su suolo demaniale di uso civico.

2) A sostegno del gravame, i ricorrenti deducono le seguenti censure:

I) Violazione di legge per omessa osservanza del principio di partecipazione ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90. Incompetenza.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché non preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/90.

II) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90. Difetto di motivazione. Motivazione per relationem. Inesistenza dei fatti presupposti.

Dalla motivazione dei provvedimenti impugnati non è possibile ricostruire l’iter logico che ha determinato l’irrogazione delle gravi sanzioni ivi contenute.

III) Eccesso di potere per illogicità della motivazione. Deviazione dall’interesse pubblico. Sviamento. Inesistenza dei presupposti. Arbitrarietà.

I ricorrenti, vista l’inerzia dei vigili urbani, sono stati costretti a ripristinare in parte la recinzione del loro lotto onde evitare il transito sulla strada abusiva realizzata in data 24.9.2001.

3) Con atto depositato l’11 gennaio 2002, si è costituito in giudizio il comune di Fondi eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, deducendo l’infondatezza del ricorso.

4) Con ordinanza n. 26 dell’11 gennaio 2002, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.

5) Alla pubblica udienza del 17 novembre 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

6) In via preliminare, va respinta l’accezione di difetto di giurisdizione posto che il ricorso investe l’esercizio del potere sanzionatorio della pubblica amministrazione in materia edilizia, sul quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

7) Nel merito il ricorso è infondato.

8) Non può trovare accoglimento la prima censura, posto che gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo dovuti in assenza di titolo per l’avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario e quindi non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Inoltre, l’art. 2, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 ha espressamente trasferito ai dirigenti i poteri di vigilanza in materia edilizia, di irrogazione delle sanzioni relative, di abbattimento e riduzione in pristino.

9) Infondata è anche la seconda censura, in quanto la motivazione del provvedimento spiega con sufficiente chiarezza che vengono sanzionati lavori non autorizzati eseguiti su terreno di demanio civico.

10) Infine, va respinta la terza censura con la quale i ricorrenti ammettono di avere realizzato i contestati lavori, giustificandoli con l’esigenza di impedire il passaggio su una strada che affermano essere stata realizzata illegittimamente da tal C.C..

In realtà, come spiegato dal Comune, il Carnevale ha effettuato lavori di sbancamento che non possono giustificare l’abuso edilizio dei ricorrenti, i quali hanno installato dei paletti sulla strada vicinale Cucuruzzo ostruendone il passaggio, su suolo del demanio civico a confine con la proprietà Carnevale.

11) In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

12) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1346/01, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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