T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 1070

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato, che a seguito di avviso di perenzione è stata sottoscritta istanza di fissazione dell’udienza ex art. 9 comma 2, l. 21 luglio 2000 n. 205, dai soli ricorrenti G.C. e F.M.;

Vista, la memoria difensiva depositata il 13 ottobre 2011 dal Comune resistente con allegata copia dell’ordinanza del Giudice del Lavoro di Latina depositata il 12 aprile 2002, in cui si afferma la giurisdizione del giudice ordinario a esaminare la controversia in quanto "ha come presupposto il rapporto di lavoro già in atto ed è finalizzata alla progressione in carriera;

Considerato che avverso tale statuizione non è stata interposta alcuna impugnazione e si è formato pertanto il giudicato;

Rilevato, in via preliminare, che in base al principio del c.d. "ne bis in idem", al giudice è precluso un nuovo esame della questione già esaminata e definita con precedente sentenza;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1216/01, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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