Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2011) 15-11-2011, n. 41696

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S. veniva tratto a giudizio del Tribunale di Macerata perchè imputato del reato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 12, in quanto, al fine di trame profitto, possedeva e indebitamente utilizzava la carta di credito VISA n. (OMISSIS), falsificata; in (OMISSIS);

Il Tribunale, con sentenza del 10.06.2010, dichiarava non doversi procedere a carico dell’imputato in quanto lo stesso era stato già giudicato per il medesimo fatto con la sentenza n. 27/07 del Gip di Macerata del 19.01.07, passata in cosa giudicata;

Avverso tale decisione propone ricorso immediato per cassazione il PM presso il Tribunale di Macerata, deducendo: MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Il ricorrente censura per violazione di legge la decisione del 10.06.2010 qui impugnata e deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente il divieto del "ne bis in idem" atteso che le imputazioni dei due procedimenti in esame non erano pienamente sovrapponibili;

in particolare, mentre la sentenza qui impugnata comprendeva la condotta dell’illecito possesso e quella dell’indebita utilizzazione della carta di credito, la condanna del 19.01.07, precedentemente pronunciata dal Gip, sebbene relativa alla stessa carta di credito, riguardava solo l’imputazione di indebito possesso.

Al riguardo il PM ricorrente osservava che le condotte di possesso e di indebito utilizzo della carta di credito contraffatta, integrano due distinte ipotesi di reato sicchè, ove il Tribunale avesse operato una corretta interpretazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 12, avrebbe potuto applicare il divieto del "ne bis in idem" solo per l’accusa di illecito possesso e non anche per l’imputazione di indebito utilizzo. CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Dall’esame delle due sentenze in questione emerge che la decisione del Gip del 19.01.2007 si fondava sull’accusa di possesso – da parte del D. – di n. 4 carte di credito, tra cui quella in oggetto, mentre la decisione del Tribunale del 10.06.2010 riguardava sia l’imputazione di possesso indebito che quella di indebito utilizzo della medesima carta di credito.

Il ricorrente deduce del tutto correttamente che le due condotte non sono sovrapponibili e che pertanto, quanto alla fattispecie dell’indebito utilizzo, non ricorreva la preclusione del "ne bis in idem".

La Giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche nella sede più autorevole, che le condotte criminose, distintamente contemplate dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, conv. con L. 5 luglio 1991, n. 197, di possesso e successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di credito di provenienza illecita, integrano – attesa l’eterogeneità, sotto l’aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri – differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile il concorso. (Cassazione penale, sez. un., 28/03/2001, n. 22902).

Va ricordato che l’art. 12, ora citato, sanziona chiunque, al fine di trame profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di danaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi e, nel successivo periodo, punisce anche chi, al fine di trame profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di danaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi.

La decisione sopra richiamata, sottolinea che l’intero secondo periodo, disciplinante la diversa condotta di possesso cessione o acquisizione, è stata introdotta dal legislatore in sede di conversione del D.L. n. 143, presentato dal governo dopo l’intervenuta decadenza di due precedenti identici.

Dall’esame della norma citata emerge la necessità di stabilire se essa prevede in ciascuna delle due parti sopra richiamate più ipotesi di reato (disposizione c.d. cumulativa) ovvero una sola fattispecie criminosa realizzabile con diverse condotte a carattere alternativo.

Al riguardo, la decisione delle Sez. Unite ha ritenuto valido il criterio interpretativo fondato sulla natura intrinseca delle varie condotte ipotizzate ed hanno osservato come l’analisi letterale della norma in esame evidenzia la previsione di due condotte che, sotto l’aspetto fenomenico presentano caratteri ben diversi, anzi del tutto eterogenei: – la prima consiste nell’indebita utilizzazione, cioè nel concreto uso illegittimo del documento in questione, lecita o illecita che sia la sua provenienza, da parte del non titolare al fine di realizzare un profitto per sè o per altri;

– la seconda si concreta nel possesso (inteso come detenzione materiale), nella cessione o nell’acquisizione di tali documenti di provenienza illecita, cioè in una azione che sotto il profilo logico e temporale è distinta dalla prima perchè la precede e ne costituisce il presupposto fattuale.

Risulta chiaro, quindi, come le due condotte non possano essere considerate equivalenti e in rapporto di alternatività formale, il che trova conforto nell’introduzione, in sede di conversione, della seconda di esse.

Resta perciò stabilito che nell’ipotesi che ne occupa, di possesso e successiva utilizzazione di carte di credito di provenienza illecita, si ha concorso di reati e non concorso apparente di norme incriminatici, con la conseguenza che il divieto del "ne bis in idem" doveva ritenersi operante solo per l’accusa di illecito possesso mentre doveva procedersi al giudizio per l’imputazione di indebito utilizzo.

La decisione impugnata è incorsa nel vizio di violazione di legge, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, ex art. 12, sicchè correttamente è stato proposto ricorso immediato ex art. 569 c.p.p.;

la sentenza impugnata va annullata con rinvio, limitatamente alla contestazione D.L. n. 143 del 1991, ex art. 12, di indebito utilizzo della carta di credito e gli atti vanno trasmessi, ex art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte di appello di Ancona per il giudizio, passando in cosa giudicata la decisione riguardo alla contestazione dell’illecito possesso della medesima carta di credito.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione di indebito utilizzo della carta di credito, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011
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