T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 1069

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 7 – 19 aprile 2010, depositato il 3 maggio 2010, la ricorrente espone: (a) di essere dipendente della Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone con la qualifica di operatore professionale di seconda categoria – infermiere generico e di esser stata impiegata, dal 31 agosto 2005, presso il Centro unico di prenotazione del Presidio ospedaliero di Frosinone; (b) che l’Azienda indiceva selezioni interne per il passaggio dalla categoria "BS" alla categoria "C"; (c) di esser stata esclusa "in quanto già adibita a mansioni diverse dal profilo di appartenenza "Infermiere Generico". Impugna gli atti su indicati per: violazione delle prescrizioni del bando di concorso – errore sui presupposti di fatto e di diritto – violazione dei principi di parità di trattamento, di imparzialità e di trasparenza – eccesso di potere per travisamento, sviamento, ingiustizia ed illogicità manifeste – difetto di istruttoria e di motivazione – violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa.

2 Con memoria depositata il 22 settembre 2011, ha ulteriormente argomentato le originarie prospettazioni.

3 Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011 il ricorso è stato chiamato e, dopo la discussione, è stato introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 La ricorrente impugna l’esclusione dalla selezione indetta per il passaggio di categoria. Oppone l’illegittimità del richiamo al disimpegno di "mansioni diverse dal profilo di appartenenza", in quanto:

(a) "… i requisiti di partecipazione alla selezione, relativamente al profilo di infermiere generico, consistevano esclusivamente nel possesso dei requisiti previsti dalle norme istitutive del profilo, unitamente alla circostanza di aver maturato, durante l’intera attività lavorativa, cinque anni di esperienza professionale nel profilo "BS"";

(b) il bando non prevedeva "… tra i requisiti di ammissione, che il dipendente continuasse a svolgere alla data della presentazione della domanda, mansioni corrispondenti a quelle del profilo di appartenenza.";

(c) "… nel bando non si faceva alcun cenno, neppure a contrario, allo svolgimento di mansioni diverse dalla propria qualifica come criterio di esclusione…".

2 Le selezioni sono state indette per il passaggio dalla categoria "BS" – di provenienza – alla categoria "C" – di destinazione.

3 Appare utile in via preliminare una sintetica ricostruzione della normativa presupposta dalle procedure selettive.

4 Dal CCNL integrativo stipulato il 7 aprile 1999 emerge che nel livello economico B super (Bs) sono inclusi diversi profili professionali e che, nella categoria "D" è collocato il personale infermieristico.

4.1 L’articolo 18 del CCNL 2002 – 2005 poi, ha: (a) istituito il profilo di "esperto" nella categoria "C" anche per il profilo di infermiere generico; (b) modificato la declaratoria ed i contenuti mansionistici dei profili di nuova istituzione, quindi collocato tra il personale del ruolo sanitario, la posizione di "infermiere generico" che, ex articolo 6 del d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, in tutte le sue attività e su prescrizione del medico, provvede direttamente all’assistenza completa al malato; (c) previsto che la progressione, in applicazione dell’articolo 16 del CCNL integrativo stipulato il 7 aprile 1999, implichi la verifica della professionalità acquisita in funzione dell’accertamento "della professionalità richiesta dal profilo superiore".

5 Alla luce delle indicazioni di cui sopra, il ricorso è infondato.

5.1 Un primo elemento che occorre evidenziare è quello per il quale, diversamente da quanto prospettato, l’esclusione è da ricondurre ad un’espressa previsione della disciplina di selezione. Sul punto va, infatti, rilevato che le condizioni di partecipazione sono state fissate non solo dall’avviso, ma anche dalla delibera n. 656 del 19 giugno 2007, la quale, al punto 2, stabilisce "che il personale interessato…. che abbia svolto mansioni diverse della propria qualifica, non potrà beneficiare dell’art. 18 in argomento.".

5.2 Tale previsione ha sicura rilevanza nella vicenda ove si consideri che la stessa: (a) concorre, insieme all’avviso, nella fissazione dei requisiti di partecipazione alla selezione per la progressione, quindi per l’accesso al nuovo profilo di "esperto" della categoria "C"; (b) non è stata contestata, tant’è che la ricorrente sostiene la domanda, prospettando la mancanza di una previsione per la quale, l’assegnazione a "… mansioni diverse dal profilo di appartenenza "Infermiere Generico" precluda la partecipazione.

6 Sul piano poi della coerenza e logicità, detta previsione si apprezza avendo riguardo al contenuto delle norme dei citati contratti collettivi per i quali, l’accesso al nuovo profilo di "esperto" della categoria "C" implica, appunto, la "verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore…" (cfr. articolo 16 CCNL del 7 aprile 1999, depositato il 15 giugno 2010) i cui contenuti mansionistici sono stati rideterminati con richiamo alla norma che delinea l’attività dell’infermiere professionale (cfr. allegato 1 al CCNL 2002 – 2005; articolo 6 del d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225).

7 Detto altrimenti la previsione secondo la quale "il personale interessato…. che abbia svolto mansioni diverse della propria qualifica, non potrà beneficiare dell’art. 18 in argomento.", sottende la continuità nello svolgimento effettivo della attività infermieristica, di assistenza al malato, continuità che, ricorrendo le altre condizioni, connota appunto la possibile progressione verticale nell’ambito della categoria, quindi l’acceso al nuovo profilo di "esperto".

8 In definitiva l’esclusione si fonda su un’espressa norma che disciplina la selezione ed il ricorso va, pertanto, respinto.

9 Non si provvede ad alcuna statuizione sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’azienda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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